Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20290 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14362/2020 R.G. proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Sassi, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 431/18 del tribunale di Campobasso depositato

il 14 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio

2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.A., cittadino del Mali, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 14 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

e’ inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, sostenendo che, nel valutare la vicenda personale da lui allegata a sostegno della domanda, il decreto impugnato ha omesso d’inquadrarla nella situazione economica, sociale e politica del Mali, avendo genericamente richiamato le linee guida dell’UNHCR e dell’Agenzia ONU per i rifugiati, senza esaminare le critiche da lui mosse alla decisione della Commissione territoriale ed i chiarimenti forniti al riguardo;

che il motivo è infondato;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, devono essere sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ad un controllo di credibilità, avente ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142);

che nella specie il predetto controllo deve ritenersi correttamente effettuato, non essendosi il Tribunale limitato a rilevare la genericità delle indicazioni fornite dal ricorrente in ordine al contrasto tra l’etnia dei Fulani e quella dei Soninke’ ed alla rivendicazione da parte dei primi della proprietà del villaggio in cui egli risiedeva, che lo avrebbero indotto ad allontanarsi dal Mali, ma avendole poste a confronto con le informazioni fornite dall’UNHCR relativamente all’anno 2019, dalle quali ha desunto che la situazione d’insicurezza derivante dagli scontri tra comunità interessa aree del Paese diverse da quella meridionale, da cui proviene il ricorrente;

che, in quanto fondato sul richiamo ad informazioni aggiornate, quest’ultimo rilievo costituisce un’adeguata risposta alle critiche mosse alla decisione della Commissione territoriale, le quali, come si evince dalla trascrizione parziale del ricorso introduttivo del giudizio, riportata nella premessa del ricorso per cassazione, avevano ad oggetto proprio il carattere risalente delle fonti d’informazione utilizzate;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14, art. 27, comma 1-bis, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7 e 14, art. 16, comma 1, lett. b), e art. 19, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed il difetto di motivazione, ribadendo che il Tribunale ha omesso di valutare la situazione di violenza diffusa e violazione dei diritti umani in atto nel suo Paese di origine, avendo sottovalutato i rischi che egli correrebbe e la situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, non avendo più neppure una casa in cui tornare, ed avendo omesso di disporre la sua audizione, per consentirgli di fornire chiarimenti, ai fini della valutazione della sua attendibilità;

che il motivo è infondato;

che, pur dando atto della diffusa situazione d’insicurezza determinata dagli scontri tra gruppi armati ed etnie diverse in atto nel Mali, il decreto impugnato ha rilevato, sempre sulla base delle informazioni acquisite, che la stessa non si estende alla regione di Keyes, dalla quale proviene il ricorrente, affermando che quest’ultima non è interessata da una situazione di violenza indiscriminata, tale da indurre a ritenere che, in caso di rimpatrio, egli correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire un danno grave;

che, in mancanza del predetto presupposto, riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva considerarsi superflua, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l’acquisizione d’informazioni in ordine ad eventuali violazioni dei diritti umani, non essendo stata neppure allegata, come si è detto in precedenza, l’esposizione del ricorrente al rischio di una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, ovvero alla tortura o a un trattamento inumano o degradante, rilevanti ai fini della configurabilità delle fattispecie di cui alle lett. a) e b) della medesima disposizione;

che, nel lamentare di non essere stato ascoltato personalmente in giudizio, il ricorrente si limita ad evidenziare (indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, senza precisare se ne fosse stata fatta espressamente richiesta e quali fossero gli aspetti delle proprie dichiarazioni in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti;

che, nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha infatti l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2020, n. 26124; 13/10/2020, n. 22049; 7/10/2020, n. 21584);

che, pertanto, il richiedente che intenda far valere, in sede di legittimità, l’omessa audizione, nonostante (indisponibilità della videoregistrazione, è tenuto, in ossequio al principio di specificità dell’impugnazione, non solo a precisare di averne fatto espressamente richiesta, ma anche ad indicare puntualmente l’fatti dedotti a sostegno della stessa (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/ 2020, nn. 25439 e 25312);

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato ha omesso di procedere ad un’effettiva comparazione tra la situazione in cui egli si trovava nel suo Paese di origine ed il livello di integrazione da lui raggiunto in Italia, non avendo indicato gli elementi posti a fondamento della predetta valutazione né esaminato le censure da lui mosse alla decisione della Commissione territoriale;

che il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non essendo accompagnato dall’indicazione delle circostanze di fatto addotte a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, le quali non emergono neppure dalla parziale trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio, riportata nella premessa del ricorso per cassazione, in cui il ricorrente si è limitato ad insistere sulla situazione d’instabilità politico-sociale ed insicurezza del Mali, senza allegare elementi idonei ad evidenziare una condizione di vulnerabilità personale;

che il carattere atipico e residuale della protezione umanitaria, derivante dalla mancata tipizzazione dei “seri motivi” che ne legittimano il riconoscimento ai sensi della disciplina, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, vigente in epoca anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, non esclude infatti, al pari di quanto accade per le altre forme di protezione c.d. maggiori, la necessità di un effettivo riscontro in ordine alla sussistenza di uno stato di vulnerabilità personale, che, pur dovendo muovere dalla valutazione della situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, dev’essere necessariamente correlata alla condizione soggettiva di quest’ultimo, che ha costituito la ragione dell’espatrio (cfr. Cass., Sez. III, 1910/2020, n. 22636; Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13573; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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