Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2029 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2029 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 18867-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ ELCA SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 136/3/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 16.6.2010, depositata il 18/06/2010;

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, investita dell’impugnativa di
avvisi di accertamento (e conseguenti cartelle di pagamento) relativi agli anni di imposta dal
1999 al 2001, ha detratto dai redditi e dal volume di affari accertati a carico della società gli
importi relativi alle movimentazioni operate sui conti bancari dei soci Antonio Buffolino e
Caterina Buffolino (rispettivamente institore ed amministratore della società); ciò
sull’affermazione in diritto che “il richiamato articolo 32 DPR 600/73, in assenza di ulteriori
riscontri da parte degli accertatori, va applicato in ordine alle movimentazioni operate sui
conti bancari intestati alla società, ma non in ordine a quelli intestati ai soci, essendosi in
presenza di una società di capitali e trattandosi, quindi, di diversi soggetti giuridici”.

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate articola su due motivi.
Col primo motivo, riferito al vizio di violazione di legge (artt. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/73
e art. 51, comma 2, DPR 639/72) si censura la sentenza gravata per aver ritenuto inutilizzabili,
ai fini dell’accertamento sulla società, le risultanze delle movimentazioni sui conti bancari
intestati all’institore ed all’amministratore della stessa.
Col secondo motivo, riferito al vizio di contraddittoria motivazione, si censura la sentenza
gravata per aver confermato l’annullamento (disposto dal primo giudice) dell’accertamento
nella parte fondata sulle risultanze delle movimentazioni del conto n. 2391/60, intestato alla
società, pur avendo argomentato che quest’ultima non aveva prodotto la prova contraria del
cui onere era gravata.
La società contribuente non si è costituita in questa sede.
Il primo motivo appare infondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato che “In tema di

<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Elca srl per la cassazione della sentenza imposte sui redditi ai sensi degli arti. 32 e 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, delle imposte sui redditi di società di capitali, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. n. Ric. 2011 n. 18867 sez. MT - ud. 05-12-2013 -2- ci 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa." (così Cass. 20199/10, conformi, Cass. 15217/12, Cass. 12625/12). Compete dunque all'Ufficio l'onere di dimostrare, anche con presunzioni, la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati a terzi e la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che tale dimostrazione non fosse stata fornita (cfr. lo stralcio sopra trascritto della motivazione della sentenza gravata, sottolineato nostro: "il richiamato articolo 32 DPR 600/73, in assenza di ulteriori riscontri da parte degli accertatori, va applicato in quelli intestati ai soci"). Questo apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito poteva essere censurato solo con il mezzo di cui al numero 5 dell'articolo 360 cpc e tale mezzo non è stato proposto dalla difesa erariale con riguardo a questa statuizione, cosicché la circostanza che l'amministratore e l'institore abbiano omesso di rispondere agli inviti dell'Ufficio a chiarire origini e finalità delle movimentazioni dei loro conti bancari, menzionata a pag. 12 del ricorso per cassazione, risulta ultronea (oltre che inammissibile in questa sede, perché relativa a questioni di fatto non trattate nella sentenza gravata e che la ricorrente non chiarisce se e come siano state dedotte nel giudizio di merito). Il secondo motivo appare invece fondato. La sentenza gravata ha respinto l'appello dell'Ufficio rilevando che la società non aveva assolto all'onere di fornire la prova contraria alle presunzioni di legge relative alle movimentazioni dei conti a lei intestati, ma che tali presunzioni non operavano in relazione a conti intestati a terzi. La motivazione della sentenza gravata risulta quindi contraddittoria con il dispositivo di rigetto integrale dell'appello dell'Ufficio in quanto - pur affermandosi che le movimentazioni dei conti bancari intestati alla società (ma non dei conti intestati ai soci) erano utilizzabili ai fini delle presunzioni ex art. 32 DPR 600/73 - si conferma la statuizione del giudice di primo grado di annullamento della parte di accertamento fondata sulla movimentazione di un conto (identificato con il numero 2391/60) che nelle motivazioni della sentenza di prime cure (trascritte in parte qua nel ricorso per cassazione ) era indicato come intestato alla società. Si propone quindi il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo e la cassazione con rinvio della sentenza gravata perché la Commissione Tributaria Regionale si pronunci sulla legittimità della parte di accertamento fondata sulla movimentazione del conto n. 2391/60 intestato alla società ELCA...>>;

che la contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le conclusioni del relatore;
Ric. 2011 n. 18867 sez. MT – ud. 05-12-2013
-3-

ordine alle movimentazioni operate sui conti bancari intestati alla società, ma non in ordine a

che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, che regolerà anche le spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla

spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.

Commissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà anche le

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