Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2029 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 29/01/2020), n.2029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30030-2018 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1792/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta da R.V. di condanna al pagamento dei ratei della pensione di inabilità a decorrere dall’1.5.1997, data di sospensione della prestazione da parte dell’Istituto;

la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame di R.V.;

a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come i ratei anteriori al 2005 fossero prescritti e come, in ogni caso, a decorrere dall’1.6.2002, l’appellante non avesse comunque diritto alla pensione di inabilità per difetto del requisito anagrafico (raggiungimento del 65 anno di età); a tale riguardo, la Corte territoriale ha escluso il diritto alla pensione sociale che, sia pure prevista per legge in sostituzione della prima, è assistita da presupposti diversi e, pertanto, in difetto di specifica domanda nel ricorso introduttivo della lite, non poteva essere riconosciuta in appello; ha, quindi, giudicato assorbito l’appello incidentale dell’INPS, con cui l’Istituto reiterava l’eccezione di insussistenza del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di domanda (id est: pensione di inabilità);

avverso la sentenza, R.V. ricorre per cassazione articolando un unico motivo al quale resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 è denunciata la violazione della L. n. 118 del 1971, art. 19, della L. n. 335 del 1995, art. 3 e dell’art. 345 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto, nonostante il regime di sostituzione automatica dell’assegno sociale con la prestazione assistenziale in godimento, domanda nuova la richiesta di pagamento dell’assegno sociale perchè proposta per la prima volta in appello e non anche nell’atto introduttivo della lite;

il motivo è manifestamente fondato;

la sentenza impugnata non è in linea con il principio di diritto affermato da questa Corte di cassazione (Cass., sez.un. 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis, Cass., sez. VI, n. 26050 del 2013; Cass., sez. VI, n. 9740 del 2019), secondo cui “l’ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale (recte: assegno sociale, ratione temporis) erogata dall’INPS in sostituzione della pensione di invalidità (…) ha, in applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, carattere automatico e prescinde pertanto dall’accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell’assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità (recte: assegno di invalidità o pensione di inabilità) sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate”;

si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell’INPS, dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell’invalido (v. in motivazione, Cass. n. 9740 del 2019 cit., con i relativi richiami);

in coerenza con il principio che precede è stato, quindi, affermato che “(non) può dirsi nuova – e, in quanto tale, inammissibile ex art. 437 c.p.c., comma 2 – la domanda di attribuzione dell’assegno sociale in luogo di quello di invalidità” (Cass. n. 26050 del 2013, cit., p. 15); il divieto di domande nuove è funzionale al rispetto del contraddittorio e all’esercizio dei diritti di difesa del convenuto nonchè alla celerità del rito, vale a dire a valori che nel caso di specie non appaiono in alcun modo vulnerati dalla richiesta, avanzata solo in appello dall’odierno ricorrente, di disporre la sostituzione della prestazione richiesta (ld est: pensione di inabilità) con l’assegno sociale;

a questi principi di diritto e alle ragioni che li sorreggono non si è uniformata la pronuncia impugnata che va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà al riesame della fattispecie ed alla verifica di persistenza, fino al 65 anno di età, dei presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità, contrastati dall’INPS (con l’appello incidentale) ed il cui accertamento diviene decisivo ai fini dell’applicazione dei principi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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