Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2029 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2029 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 1930-2017 proposto da:
CICCHINELLI ALESSANDRO, EUGENIA MEDEA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE
SUPRENL- DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato
MASSIMILIANO CESARE FORNARL
– ricorrenti contro
ITALFONDIARIO SPA in persona dell’Amministratore Delegato e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI
LILIO 95, presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LUISA MATTA;

Data pubblicazione: 26/01/2018

- con troricorren teavverso la sentenza n. 3434/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

ALAB ELLA ;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1. — Il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile
l’opposizione proposta da Cicchinelli Alessandro e Medea Eugenia
avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti in data 24
settembre 2014 su ricorso di Italfondiario s.p.a.. Ha osservato il
Tribunale che la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata il 23
ottobre 2014, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata
prevista dall’art. 140 c.p.c., laddove la notifica dell’atto di opposizione
era stata richiesta dagli attori solo in data 6 dicembre 2014, quando il
termine di quaranta giorni previsto dall’art. 645 c.p.c. era, oramai,
scaduto.
2. — La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 maggio
2016, ha respinto il gravame proposto da Cicchinelli e Medea.
3. — Questi ultimi, ora, propongono ricorso per cassazione.
L’impugnazione si basa su di un unico motivo. Resiste con
controricorso Italfondiario s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — I ricorrenti lamentano «violazione o falsa applicazione ex art.
2

partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO

360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per omessa, e/o insufficiente
motivazione nonché per violazione dell’art. 140 c.p.c. e/o dell’art. 48
disp. att. c.p.c. e/o lesione del diritto di difesa ex artt. 24 e 111
Castiruzione»; denunciano, altresì, «travisamento del fatto e della prova».

mancato di considerare che il ritiro dell’atto era avvenuto, per delega, in
data 28 ottobre 2014 e che, per conseguenza, solo in quel momento essi
istanti erano venuti a conoscenza della natura dell’atto ed erano stati
posti nella condizione di spiegare opposizione nel termine di quaranta
giorni.
2. — L’impugnazione è infondata.
E’ incontestato che nella fattispecie venga in questione una
notificazione ex art. 140 c.p.c..
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, la
notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il
destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se
anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario,
con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 25
febbraio 2011, n. 4748; Cass.2 ottobre 2015, n. 19772).
Gli avvisi di ricevimento relativi alle lettere raccomandate spedite
ai fini del valido perfezionamento del procedimento notificatorio
recano, quale data di spedizione, quella del 13 ottobre 2014, e, quale
data di ricezione del plico da parte del destinatario, quella del 24 ottobre
dello stesso anno.
Ne discende che la notificazione del decreto ingiuntivo risulta
essersi attuata, per entrambi gli odierni ricorrenti, in data 23 ottobre
2014: e cioè decorsi dieci giorni dalla spedizione (essendo tale data
anteriore a quella di ricevimento del plico). Poiché non risulta censurata
l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’atto di
3

Deducono, in sintesi, che nel corso dei due gradi di merito si era

opposizione fu inoltrato per la notifica il 6 dicembre 2014, tale
opposizione deve ritenersi tardiva, in quanto proposta oltre il termine di
cui all’art. 641, comma 1, c.p.c..
3. — Al rigetto del ricorso fa seguito, secondo soccombenza, la

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 100,00, ed agli
accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione
Civile, in data 28 novembre 2017.

condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA