Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20289 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20289 Anno 2018
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: SUCCIO ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21223/2011 R.G. proposto da
INDUSTRIE SIDERURGICHE DI SEGRATE s.a.s. di Colombo Antonio e
Colombo Marco Angelo Mario & c. in persona del suo legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in
atti anche disgiuntamente tra loro dagli avv. Ti Giuseppe Marra e
Francesca Marra del foro di Varese e con domicilio eletto in Roma, via
dei Monti Parioli n. 28 presso lo studio dell’avv. Roberto Folchitto
– ricorrenteContro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

Data pubblicazione: 31/07/2018

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato
– controricorrente –

Avverso la decisione ql Ila Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 72/3Q/10 depositata il 23/06/2010;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

Rilevato che:

– con la decisione di cui sopra, la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio e
confermato l’avviso di accertamento impugnato;
– avverso tal statuizione propone ricorso per cassazione la società
contribuente cinque motivi; resiste l’Amministrazione Finanziaria con
controricorso;
– Considerato che:

– con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la
violazione dell’art. 14 D. Lgs. N. 546/1992 per violazione del
litisconsorzio necessario ivi previsto, in quanto il presente giudizio,
relativo all’avviso di accertamento notificato alla società e al socio
Colombo Marco Angelo Mario, non si è svolto anche nei confronti degli
altri soci della società. Colombo Antonio e Colombo Rosa Paola Marta;
il motivo è fondato e il suo accoglimento per le ragioni di cui si dirà
comporta l’assorbimento degli altri motivi, che divengono irrilevanti in
questa sede al fine del decidere;
come già statuito tempo fa dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), in materia tributaria,
l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di
cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,
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oto-

7/6/2018 dal consigliere Roberto Succio;

da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni
personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello
stesso procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti,
non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,
bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione

configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in
ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio;
– sul punto ancora recentemente questa Corte ha confermato il proprio
orientamento, precisando – quanto specificamente alle vicende
processuali dei giudizi di merito come in quello di legittimità che
possono comunque sia pur in extremis escludere il contrasto di
giudicati – che (Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29843 del
13/12/2017) nel processo di cassazione, in presenza di cause decise
separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del
reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica
imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la
nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di
tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio
del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva
fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte
processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo
notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse,
sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi”
dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il
sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il
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dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente

fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di
tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione
degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4)
identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici;
si è pertanto ritenuto che in questi sopra esposti casi, la
ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad
una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma

dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la
(altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio
al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie
processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché
non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo
del principio del contraddittorio;
nel caso di specie, invece, risulta

per tabulas

dalla sentenza

impugnata e dagli atti di causa (concordando anche parte
controricorrente sul punto, come si evince dalla lettura del suo atto,
anche analogo consenso non si evince dalle conclusioni) che i soci
Colombo Antonio e Colombo Rosa Paola Paola Marta non hanno
certamente partecipato al presente giudizio;
– peraltro, con riferimento alla vicenda processuale relativa al socio
Colombo Rosa Paola Marta, derivante dall’avviso di accertamento
notificato alla società della quale ella è socio, è addirittura pacifico tra
le parti che detta controversia sia stata trattata e decisa da altra
sezione della CTP in diversa composizione; si rende quindi necessario
cassare la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice per
l’integrazione del contraddittorio;
con riferimento infine a quanto osservato dal contribuente in
memoria, nella quale si segnala la sussistenza del giudicato con
riferimento alla posizione della socia Colombo Rosa Paola Marta, a
seguito della sentenza della CTR della Lombardia n. 176/28/09 del 9
ottobre 2009, depositata il 14 dicembre 2009, questa Corte ritiene
che, come già statuito, il giudicato, fissando la regola del caso
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(f

2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti

concreto, ha natura sostanziale, di modo che la sua operatività è
preclusa da pronunce che, come quella odierna, impediscano l’esame
nel merito del ricorso (Cass. 28 dicembre 2016, n. 27077; in tal
senso si vedano anche Cass. Sez. 5, 23 marzo 2018 n.
7272/7273/7274 del 2018);
– inoltre, il giudicato del quale si è chiesta l’applicazione riguarda solo
un socio e non anche la società; pertanto in concreto sussiste ancora

prima citata – in concreto rende prevalente l’esigenza di garantire il
litisconsorzio e impone quindi la cassazione della sentenza
impugnata;

p.q.m.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti tutti gli altri,
dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata
rinvia alla Commissione Tributaria provinciale di Milano in diversa
composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2018.

la rilevata pretermissione, che – in applicazione della giurisprudenza

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