Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20289 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 26/07/2019), n.20289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27614/2016 proposto da:

SISTAR ASTREA SRL, in persona del suo Amministratore Unico e legale

rappresentante S.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

CANNIZZARO;

– ricorrente –

contro

TOP GLASS SPA, in persona del Presidente del C.D.A. B.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE TUCCIMEI, 1, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO FRANCESCO DONATO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GAETANO PITTALA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5164/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Sistar Astrea srl convenne in giudizio la società Top Glass davanti al Giudice di Pace di Milano con citazione del 26/2/2007 per sentir accertare che la convenuta aveva esercitato un immotivato recesso dalle trattative, contrario ai principi di buona fede ex art. 1337 c.c., in relazione ad un preventivo richiesto per la progettazione dell’ambiente di lavoro di nuovi locali in (OMISSIS), propedeutico alla fornitura di arredi. A seguito della formulazione del preventivo la Top Glass si era rivolta ad altri fornitori, dopo aver indotto l’attrice a svolgere un’attività istruttoria sui luoghi, a chiedere un parere ad una architetta, ad ingenerare in sostanza l’affidamento sulla futura conclusione dell’affare. Chiese pertanto il risarcimento dei danni, nella misura di Euro 2.357,95, corrispondente al costo della prestazione professionale dell’architetto interpellato. La convenuta, costituendosi in giudizio, contestò la domanda allegando di aver richiesto, come già accaduto in passato nel 1997-1998, un mero preventivo in ordine alla fornitura di pareti mobili divisorie e di non aver mai affidato un incarico di progettazione. Istruita la causa con i soli testi di parte convenuta, avendo la società attrice rinunciato ad escutere i propri testi, il Giudice di Pace con sentenza depositata in data 30/4/2010 condannò la Top Glass al pagamento in favore di Sistar Astrea della somma di Euro 2.100 più IVA ed interessi, oltre alle spese.

Il Tribunale di Milano, adito in appello da Top Glass, con sentenza del 27/4/2016, ha accolto l’appello ritenendo, per quel che ancora qui di interesse, che la Sistar non avesse fornito la prova dell’incarico professionale, non essendo dubbio che la prova incombesse su di essa; che non vi fosse alcun documento scritto dal quale desumere l’incarico di progettazione; che i testi escussi avevano confermato la richiesta del solo preventivo relativo ai costi di fornitura, che nessun incarico professionale era stato conferito ai sensi dell’art. 2222 c.c., tanto che, perfino il nominativo dell’architetta che aveva redatto il preventivo, era sconosciuto ai testi assunti. Per quel che riguarda il comportamento pregresso tenuto dalle stesse parti in altra analoga circostanza, il Giudice ha confermato che, anche in passato, nessuna somma era stata richiesta per la formulazione del preventivo. Nel caso di specie, peraltro, era emerso che non solo le parti non si erano accordate sugli elementi essenziali del contratto ma non li avevano neppure presi in considerazione, essendoci una sola bozza di arredamento con un preventivo; che la valenza di un preventivo non accettato non poteva integrare un recesso ingiustificato dalle trattative, dovendosi escludere ogni affidamento sulla conclusione dell’affare. In accoglimento dell’appello il Tribunale ha rigettato la domanda, condannato Sistar Astrea alla restituzione in favore di Top Glass della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e spese del doppio grado.

Avverso la sentenza Sistar Astrea S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria.

Resiste Top Class S.p.A. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1175 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il Giudice di merito valutato la sussistenza della responsabilità precontrattuale della Top Glass omettendo di considerare che il preventivo era di tipo cd. “strutturato” per la cui elaborazione erano necessari sopralluoghi, incontri etc. di guisa che il comportamento della convenuta avrebbe dovuto essere giudicato quale recesso ingiustificato dalle trattative con la conseguente necessità di cassare la sentenza di merito per non aver fatto buongoverno degli artt. 1175 e 1337 c.c..

Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte i presupposti per l’accertamento della responsabilità pre-contrattuale sono rimessi alla discrezionale valutazione del giudice del merito e non sono sindacabili se congruamente motivati (Cass., 2, n. 7545 del 15/4/2016). Nel caso in esame non può dubitarsi che il Tribunale abbia fin troppo a lungo ed in modo più che congruo ed esauriente motivato sulle ragioni per le quali i presupposti della responsabilità pre-contrattuale non erano configurabili.

In ogni caso le critiche mirano chiaramente a sollecitare una rivalutazione di fatti e di prove inammissibile in sede di legittimità a fronte di una valutazione discrezionale del giudice del merito, più che congruamente motivata, volta ad escludere che Top Glass avesse chiesto più di un preventivo che, per definizione, può essere o meno accettato. Qualora la società che rese il preventivo avesse inteso che il medesimo, per la necessità di accertamenti e per la consultazione di un professionista, doveva essere seguito da un corrispettivo, avrebbe dovuto esplicitare che la propria volontà fosse in tal senso, mentre i costi per la redazione di un preventivo cd. strutturato, in mancanza di espressa pattuizione in tal senso, restano afferenti alla organizzazione interna della società consulente e non possono dar luogo alla fattispecie del cd. preliminare del preliminare, che pure questa Corte ha contemplato quale fattispecie astrattamente configurabile con effetti obbligatori per gli stipulanti (Cass., U, n. 4628 del 6/3/2015).

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, oltre che al cd. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.800 (oltre Euro 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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