Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20289 del 07/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18297-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope – legis;

– ricorrente –

nonchè contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/11/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Liguria n. 35/11/12 depositata il 31/05/2012 la quale ha rigettato l’appello promosso dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di La Spezia che ha accolto il ricorso di B., commercialista, avverso il diniego di rimborso dell’IRAP versata negli anni (OMISSIS).

La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, escludendo la sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al professionista.

L’Ufficio deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la CTR non ha preso in esame quanto dedotto dall’Ufficio in relazione alla circostanza che dai quadri RE del contribuente emergevano spese relative a lavoro dipendente e quote di ammortamento.

Con il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3 e 8, e dell’art. 2697 c.c., anche nel relativo combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ritiene che i giudici di merito hanno interpretato erroneamente e quindi violato le norme che determinano il presupposto dell’IRAP confermando la sentenza della CTP che ha escluso la sussistenza di un’autonoma organizzazione, in quanto il contribuente esercitava la propria attività in via diretta ed esclusiva.

Il contribuente non ha presentato difese.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La CTR,, nella sua invero scarna motivazione, confermando la sentenza della CTP, si e limitata ad affermare in modo apodittico che non ricorrevano i presupposti per l’assoggettabilità ad IRAP del contribuente, omettendo di esaminare l’eccezione sollevata dell’Agenzia in merito alle spese sostenute dal contribuente per lavoro dipendente e alle quote di ammortamento. Elementi entrambi decisivi ai fini del riconoscimento del requisito dell’autonoma organizzazione cfr. Cass. S.U. n. 9451/2016.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

In accoglimento del primo motivo, di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittitnità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA