Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20288 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20288 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 22384-2013 proposto da:
CIAMPI SAVERIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
PETRILLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
2018
1700

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BENEVENTO;
– intimata –

Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso la sentenza n. 43/2013 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 20/02/2013;
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del

causa gvQ1 -h_q np112 (2.,3mPra di

17/05/201R

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Cc7,3-

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Dote.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.22384/2013

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate

notificava a Ciampi Saverio, esercente

l’attività di ristorante, trattoria e pizzeria, un avviso di accertamento per
l’anno di imposta 2004 con il quale, procedendo ad un accertamento di
tipo analitico-induttivo, rideterminava in euro 226.300i i ricavi dichiarati
in euro 129.097, con una differenza di maggiori ricavi pari ad euro

sanzioni.
Ciampi Saverio proponeva ricorso alla Commissione tributaria
provinciale di Benevento che lo accoglieva parzialmente con sentenza
n.192 del 2011, riducendo i maggiori ricavi nella misura dei 50%.
Ciampi Saverio proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale e l’Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello
incidentale. Con sentenza n.43 del 20.2.2013 la Commissione tributaria
regionale in accoglimento parziale dell’appello del contribuente riduceva i
maggiori ricavi accertati ad euro 43.000.
Contro la sentenza di appello Ciampi Saverio propone tre motivi di
ricorso per cassazione. Deposita memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Primo motivo: “Nullità della sentenza impugnata

e del

procedimento ai sensi dell’art.360 cod.proc.civ. n.3 e 4.Violazione
dell’art.42 del DPR n.600 del 1973.Nullità dell’avviso di accertamento per
mancanza dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione di legge,
mancata considerazione della prova fornita dal contribuente in corso di
accertamento. Mancato rispetto del principio di acquisizione e del
principio della parità delle armi in relazione a quello di difesa.Violazione
dell’art.3 e 24 della Carta Costituzionale”.
Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha stabilito che, in tema di
ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la
sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento
alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma cod. proc.
civ., sussumendole , indifferentemente, quale vizio di norme di diritto
ovvero quale error in procedendo ( che a differenza dell’error in iudicando
legittima l’eccesso diretto agli atti da parte del giudice di legittimità); in

A\

97.682 sui quali applicava le imposte Irpef, Iva ed Irap oltre interessi e

tal modo da un lato viene negata la regola della chiarezza del motivo di
ricorso per cassazione e dall’altro viene, inammissibilmente richiesto alla
Corte di dare essa forma e contenuto giuridici al ricorso, enucleando dalla
mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure. (Sez. 5,
Sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127; Sez. 1, Sentenza n.
19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 – 01).
La concreta articolazione del motivo di ricorso evidenzia ulteriori

quanto ritenuto dai giudici di merito, il libro degli inventari conteneva il
prospetto delle rimanenze, il ricorrente allega un errore di fatto, che, se
ritenuta di rilevanza revocatoria, doveva essere fatta valere con il diverso
mezzo di impugnazione previsto dall’art.395 cod.proc.civ.; è
inammissibile la censura svolta direttamente contro l’atto impositivo
anziché contro le statuizioni sul punto contenute nella sentenza
impugnata.
2. Secondo motivo:”Nullità della sentenza impugnata ai sensi
dell’art.360 n.5 cod.proc.civ. Argomentazione priva della premessa
logico-giustificativa della quantificazione dei ricavi
complessivi..Ultrapetita.Difetto di motivazione. Violazione dell’art.53 della
Carta Costituzionale. Violazione del canone ermeneutico di cui
all’art.1370 del codice civile: nel dubbio l’interpretazione dei dati contabili
e la percentuale di abbattimento doveva essere data in favore del
contraente debole, ovvero del contribuente/ricorrente”.
Il motivo è inammissibile perché non tiene conto

della nuova

formulazione dell’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. che, con riferimento
alle sentenze pubblicate a decorrere dal 11.9.2012 (nella specie la
sentenza, pronunziata il 21.11.2012, è stata pubblicata il 20.2.2013)
consente la proposizione del ricorso per cassazione soltanto per il vizio di
“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti”. Il motivo di censura concretamente articolato
con riferimento alla determinazione dei maggiori ricavi, contiene invece
censure direttamente attinenti alla ritenuta infondatezza dell’avviso di
accertamento nonché apprezzamenti in fatto sulle “idoneità del calcolo”
effettuato dal giudice di appello per la quantificazione dei ricavi.

2

profili di inammissibilità: nella parte in cui deduce che , contrariamente a

3. Terzo motivo:”Nullità della sentenza impugnata e del
procedimento giudiziario ai sensi dell’art.360 cod.proc.civ. n.3, 4 e
5.Erronea gestione del contraddittorio. Mancata ed immotivata
applicazione del principio della legge più favorevole alla luce del d.l.
n.78/2010 convertito nella legge n.122/2010.Mancata applicazione
dell’art.1 dello Statuto dei diritti del contribuente.Mancato riconoscimento
per erronea motivazione della presunzione relativa e della

accertamento, comunque in sede processuale dal contribuente.Violazione
dell’art.2697 secondo comma cod.civ. .Violazione dell’art.111 della Carta
Costituzionale”.
Il motivo è inammissibile per mescolanza e sovrapposizione di motivi
eterogenei di ricorso nei termini già indicati nell’esame del primo motivo.
Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso
delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro tremila
oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello
stesso art.13.
Così deciso il 17.5.2018.

considerazione dell’onere della prova, assolto, oltre che in sede di

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