Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20288 del 25/09/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20288 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso 9382-2007 proposto da:
BAGNO INN S.R.L. (p.i. 07420490158), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso

Data pubblicazione: 25/09/2014

l’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SCANDURA SEBASTIANO,
2014

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1231

contro

CONDOMINIO DI VIALE SARCA 73 – MILANO (P.I.

1

95614850154), in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
4 DELLE MILIZIE 38, presso l’avvocato SERGIO GALLEANO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BETTI FIORENZA, giusta procura a margine del

FALLIMENTO DELLA BAGNO INN S.R.L., in persona del
Curatore avv. VIOLA SIMONA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso
l’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIORGIO TARZIA,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 2946/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALBERICI FABIO

controricorso;

che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.


2

Svolgimento del processo
La Bagno Inn s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano,
depositata il 12 giugno 2006, che in riforma della
sentenza di primo grado ha rigettato l’opposizione

dichiarativa del fallimento della società stessa,
emessa dal Tribunale di Milano il 4.6.2001. Ha ritenuto
la Corte di merito che, contrariamente a quanto
osservato nella sentenza impugnata, la circostanza che
la notifica alla società debitrice del ricorso per
fallimento e del pedissequo decreto di convocazione non
avesse avuto esito positivo né presso la sede sociale
(risultante dalla relata trasferita altrove) né presso
il domicilio del legale rappresentante (anch’egli
risultante trasferito altrove) non giustifica la revoca
della sentenza dichiarativa, atteso che -come già
precisato da Corte Cost.n.141/70 e confermato dalla
Corte di Cassazione in molteplici pronunce- l’obbligo
di sentire l’imprenditore in camera di consiglio deve
essere escluso nei casi in cui la convocazione sia resa
impossibile a causa di situazioni dipendenti dalla
volontà dell’imprenditore stesso, come nel caso qui
ricorrente di trasferimento volontario in luogo
sconosciuto.
3

proposta dalla odierna ricorrente avverso la sentenza

Al ricorso resistono il fallimento della Bagno Inn
s.r.l. ed il creditore istante Condominio di Viale
Sarca 73 in Milano.
La società ricorrente ha depositato memoria ex art.378
cod.proc.civ.

l. Il ricorso si fonda su due motivi. Con il primo
motivo si denuncia il vizio di motivazione sul fatto,
ignorato dalla Corte di merito, che la sentenza di
fallimento è stata notificata alla società presso la
sede sociale a quello stesso indirizzo nel quale due
mesi prima la notifica del ricorso per fallimento non
era andata a buon fine avendo l’Ufficiale giudiziario
dichiarato la società trasferita altrove: se la Corte
avesse considerato la suddetta circostanza, avrebbe
dovuto ritenere la notifica possibile ex art.145
cod.proc.civ. presso la sede sociale, con conseguente
irrilevanza delle considerazioni svolte nella sentenza
impugnata in ordine alla notifica del ricorso per
fallimento al legale rappresentante. Con il secondo
motivo, conseguentemente, si denuncia la violazione
dell’art.15 1.fall. sostenendo che, essendo possibile
la notifica alla società presso la sede, il diritto di
difesa della stessa non avrebbe dovuto subire alcuna
limitazione.
4

Motivi della decisione

2.

La prima doglianza è inammissibile. La sentenza

d’appello ha esaminato l’unica questione posta dalla
odierna ricorrente relativamente alla notifica del
ricorso per fallimento: la Bagno Inn, come risulta non
solo dalla sentenza ma anche dallo stesso ricorso per

notifica dell’atto al legale rappresentante secondo le
formalità previste dagli artt.140 e 143 cod.proc.civ.,
non ponendo affatto in discussione ed anzi confermando
implicitamente (nel momento in cui si doleva
dell’omesso ricorso alla modalità suppletiva prevista
dall’art.145 ultimo comma cod.proc.civ.) la
impossibilità di eseguire la notifica presso la sede
sociale. Sì che su tale questione deve ritenersi ormai
formato il giudicato implicito, tale quindi da
precluderne la proposizione in questa sede.
Il secondo motivo è da ritenere assorbito, in quanto
basato su una situazione di fatto opposta a quella
ritenuta dal giudice di appello con motivazione non
3.

validamente censurata con il primo motivo.

Il

ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile,
con la conseguente condanna della ricorrente alle spese
di questo giudizio, che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
5

cassazione (pag.3), lamentava esclusivamente la omessa

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
la società ricorrente al rimborso in favore delle due
parti resistenti delle spese di questo giudizio di
cassazione, pari per ciascuna di esse a complessivi C
3.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi), oltre spese

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione,

generali forfetarie e accessori di legge.

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