Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20288 del 15/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 15/07/2021), n.20288
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16073-2020 proposto da:
H.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRATERNALE ANTONIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 1150/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE,
depositato il 13/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. – H.S., pakistano, ricorre, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 13 aprile 2020 con cui il Tribunale di Trieste ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i soli fini alla eventuale partecipazione alla discussione orale.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
3. – Sotto la rubrica “motivo di impugna pione” il ricorrente svolge considerazioni dalle quali, per quanto riesce a comprendersi, egli si duole della circostanza che, dopo essersi svolta l’udienza dinanzi ad un giudice onorario, il ricorso era stato deciso da un collegio al quale detto -giudice onorario neppure aveva partecipato.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.
Questa Corte ha già chiarito che: “In tema di proteione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel citi ambito 1111 giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audzione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specialititiata in materia di inmn:grazione” (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3356). Il principio è stato confermato da Cass. n. 7710 del 2021; Cass. n. 5910 del 2021; Cass. n. 26119 del 2020.
Il ricorso non contiene argomenti tali da indurre a ripensare l’orientamento.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021