Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20288 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17787-2013 proposto da:

G.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

A. BAIAMONTI, N. 4, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA

INTERNULLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUISA FONTI giusta procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PESCARA UFFICIO

CONTROLLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA, depositata il 11/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

udito l’Avvocato Fonti Luisa difensore del ricorrente che si riporta

alla relazione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

G.F., medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impugnava dinanzi alla CTP di Pescara il silenzio – rifiuto con cui l’Agenzia delle entrate aveva rigettato l’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni dal (OMISSIS).

La CTP rigettava il ricorso e la CTR Abruzzo, confermando la sentenza di primo grado, riteneva che la sussistenza di autonoma organizzazione si evincesse dall’importo delle quote di ammortamento dei beni strumentali, dalle spese per la produzione del reddito e dalla collaborazione di una dipendente assunta a tempo indeterminato.

Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, a cui l’Ufficio ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e degli artt. 22, 23 e 45 ACN per la disciplina dei medici di medicina generale reso esecutivo con il D.P.R. n. 270 del 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR aveva errato nel ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, risultando che lo stesso adoperasse beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e necessari per l’esercizio della professione medica e usufruisse della collaborazione di una dipendente part-time con mansioni di portieraggio.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. I giudici di seconde cure avevano motivato sinteticamente, senza valutare la circostanza che il ricorrente, medico di base in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, rendeva legittime e non integranti il requisito dell’autonoma organizzazione le sostituzioni obbligatorie in caso di malattie o ferie, oltre che la possibilità di avvalersi della collaborazione di un dipendente part-time. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Ed infatti, in relazione all’apporto di collaboratori, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP, di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che una tale forma di collaborazione reca all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Ciò perchè lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali, “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”, non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.

Orbene, la CTR, essendosi limitata ad affermare che l’apporto di un lavoro dipendente offerto al professionista integra comunque il requisito dell’autonoma organizzazione, senza invece operare una piena valutazione delle caratteristiche del lavoro offerto al suddetto da una dipendente part – time per quindici ore settimanali con funzioni di portieraggio, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.

Il secondo motivo di ricorso, in parte assorbito dall’accoglimento del primo motivo con riferimento al rilievo del collaboratore part – time con funzioni di portieraggio, è per il resto fondato.

Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte sotto il vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, ha avuto modo di chiarire che ricorre il vizio di insufficiente motivazione quando dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass., n. 6787/2012; n. 15693/2004).

Orbene, nel caso di specie la CTR non ha preso in considerazione sulla corresponsione di compensi del professionista a medici per sostituzioni obbligatorie per malattia o ferie. Tale elemento, se correttamente valutato, tale fatto, avrebbe potuto comportare una diversa soluzione alla controversia. Ciò perchè “…non rileva ai fini dell’autonoma organizzazione la retribuzione di un altro professionista che sostituisca il titolare in ferie, dovendo i medici di base assicurare un servizio continuo ed efficiente nell’interesse della sanità pubblica” (Cass., n. 3755/2014).

Per queste ragioni, in accoglimento dei due motivi di ricorso per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Abruzzo, con l’obbligo per il giudice di merito di rivalutare la fattispecie concreta alla luce dei principi di diritto enunciati e di procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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