Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20288 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. III, 04/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12428/2009 proposto da:

R.V. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex lege”

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati MANCINELLI Filomena, ANGELO

CAPORALE con studio in 64029 SILVI MARINA, VIA DELLA REPUBBLICA 43

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.N.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 309/2008 DEL TRIBUNALE di TERAMO SEZIONE

DISTACCATA DI GIULIANOVA, emessa il 1/9/2008, depositata il

01/09/2008, R.G.N. 1049/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 1 settembre 2008 il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, rigettava l’appello proposto avverso la decisione del giudice di pace di Neretto del 7-10 maggio 2005, che aveva respinto la opposizione a precetto per Euro 616,93 proposta da R.V. nei confronti del geometra D.N.G. per compensi relativi alla attività di ctu da questo ultimo prestata in una controversia civile dinanzi al giudice di Giulianova.

L’opponente aveva dedotto di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di compensi professionali all’ausiliare del giudice provvedendo al saldo, con assegno di conto corrente inviato e riscosso prima della richiesta avanzata dal consulente tecnico di ufficio e del decreto del giudice di pace del 28/31 gennaio 2002.

Osservava il giudice di appello che, poichè – nel caso di specie – il debitore aveva eccepito la estinzione del debito per effetto della emissione di un assegno negoziato in favore del creditore in data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio era divenuto esigibile “spetta allo stesso debitore dimostrare che il rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo, atteso che, per la diversità di data, viene meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionalo ed il titolo di credito. In tale caso, dunque, non è applicabile il principio secondo cui spetta al creditore/attore dimostrare la causale della emissione dell’assegno”.

Avverso la decisione del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, la R. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 1181, 1185 e 2697 c.c. e artt. 112, 115, 116 c.p.c., art. 167 c.p.c., comma 1, novellato, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione).

In sostanza, la ricorrente deduce di avere pagato integralmente gli onorari dovuti al consulente tecnico di ufficio, a mezzo di assegno circolare dell’importo di L. 1.000.000, ben prima della richiesta presentata dallo stesso e dopo aver corrisposto allo stesso consulente un primo acconto.

Poichè, in effetti, la R. non aveva mai avuto altri rapporti di lavoro con il D.N. e questi aveva comunque incassato il secondo assegno, doveva ritenersi che la opponente avesse provveduto soddisfare anticipatamente le ragioni di credito del D.N., rimanendo a carico del creditore opposto fornire la prova che il pagamento era stato effettuato in relazione a causale diversa.

Il D.N. aveva contestato e disconosciuto la sottoscrizione apposta sull’assegno, ma non anche quella apposta sulla distinta di versamento, che pertanto doveva ritenersi, ex art. 215 c.p.c., tacitamente riconosciuta e pienamente utilizzabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ai fini della decisione.

La questione della non riferibilità dell’assegno al credito azionato, inoltre, era stata rilevata di ufficio dal giudice di appello, in assenza di qualsiasi contestazione della controparte: con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il quesito di diritto formulato con l’unico motivo dal ricorrente si articola in due, distinti, interrogativi sottoposti a questa Corte:

1) nel momento in cui il Tribunale di Giulianova ha osservato che l’appellante avrebbe dovuto dimostrare la esclusiva riferibilità della somma al creduto azionato, il giudice di appello, richiedendo all’appellante un onere probatorio per dimostrare una circostanza (collegamento della somma al rapporto dedotto) che le parti non avevano minimamente contestato, ed in ordine alla quale non era sorto conflitto (in realtà si divergeva sulla effettività del pagamento), aveva illegittimamente riscontrato di ufficio in violazione dell’art. 112 c.p.c., una questione esclusivamente rilevabile dalle parti e da queste giammai proposta? 2) ad ogni buon conto, il giudice di appello, nel momento in cui ha posto a fondamento della decisione la prova, desumibile dalla distinta contabile 25 settembre 2001, ricavandone la dimostrazione della effettiva consegna dell’assegno disconosciuto dalla R. al D.N. nel settembre 2001 (e dal D.N. effettivamente negoziato), avrebbe secondo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., dovuto logicamente imputare tale somma al rapporto relativo all’incarico professionale di ctu ricevuto dal Geom. D.N. nell’ambito del giudizio civile n. 61 del 2000, essendo stato dimostrato il c.d. “verosimile collegamento” tra assegno e credito azionato dalla inesistenza di altri e distinti rapporti tra le parti cui poter imputare la somma in virtù del principio della c.c. “non contestazione” e dalla esistenza di analoghi comportamenti (acconto di Euro 413,17 è riconosciuto che la R. lo abbia effettivamente versato al creditore”)? Osserva il Collegio: il ricorso merita integrale accoglimento.

Infatti, il D.N. aveva inizialmente basato le proprie difese sul disconoscimento della sottoscrizione dell’assegno, apposta nella girata per l’incasso, formulando poi una prova testimoniale che non era stata ammessa dal primo giudice, in quanto tardiva.

La firma del D.N., risultante dalla distinta di versamento relativa al secondo assegno non era stata, comunque, disconosciuta dal creditore opposto. Con la conseguenza che doveva ritenersi che l’importo dell’assegno fosse stato regolarmente incassato dal D. N..

In conseguenza delle difese adottate dall’opposto, deve ritenersi che la questione della non imputabilità della somma al credito azionato sia stata rilevata dal giudice di appello in mancanza di qualsiasi eccezione sollevata dalla parte, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Tra l’altro, l’opponente aveva spiegato di non avere mai avuto altri rapporti con il geometra D.N.. Con la conseguenza che di fronte a tale – incontestata – circostanza sarebbe stato preciso onere del D.N. spiegare le ragioni del versamento dell’assegno e la sua imputazione a una diversa causale.

Ciò in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito e1 tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poichè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca.

Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cass. 9 gennaio 2007 n. 205).

Il giudice di appello non si è attenuto a tale principio, ed ha affermato che la opponente non aveva assolto all’onere probatorio a suo carico, in mancanza di qualsiasi eccezione o difesa della controparte, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione denunciato.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza cassata.

Resta da dire in ordine alla possibilità di una decisione della causa nel merito, senza necessità di rinvio ad altro giudice.

Prima delle modifiche introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006 la giurisprudenza di questa Corte aveva già affermato che 11 presupposto della violazione o falsa applicazione di norme di diritto – necessario ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, per la decisione di merito da parte della Corte di Cassazione ricorreva non solo nel caso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, ma anche allorquando il vizio attenesse a norme processuali, sempre che la riscontrata sussistenza di tale vizio non rendesse necessari ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 27 agostol999, ri. 8999; Cass. 12 giugno 1999, n. 5820).

Ogni questione può dirsi ora superata a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12 del D.Lgs. del 2006, il quale, all’art. 384 c.p.c. (comma 2), ha esteso la possibilità di una decisione nel merito in tutti i casi in cui, come nella specie, non via sia necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto.

L’art. 384 c.p.c., comma 2, stabilisce, infatti, che: “La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”.

Concludendo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata.

Non essendovi la possibilità di ulteriori accertamenti di fatto per effetto delle decadenze e preclusioni maturate nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pag. 1 della decisione del giudice di pace e Cass. 19 febbraio 1997 n. 1526) la causa può essere decisa nel merito. La opposizione deve essere accolta, con la condanna dell’intimato al pagamento delle spese di tutti i giudizi, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, accoglie la opposizione e condanna il D.N. al pagamento delle spese di tutti i giudizi, che liquida, per questo giudizio, in Euro 600,00 (seicento/00) di cui Euro 400,00 (quattrocento/00) per onorari oltre spese ed accessori di legge, per il giudizio di primo grado – che pone ad integrale carico del D.N. – in Euro 1.020,00, oltre oneri; in Euro 1.456,00 per il giudizio di secondo grado (di cui Euro 53,00 per spese, Euro 606,00 per diritti e Euro 797.00 per onorario oltre I.V.A., C.P.A. ed il 12,5% sui diritti ed onorari quale rimborso forfettario di spese generali).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA