Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20287 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20287 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 24661-2011 proposto da:
PACELLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO
FANTOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROBERTO ESPOSITO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
1699

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 120/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 20/07/2010;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.24661/2011

FATTI DI CAUSA
A seguito di avviso di accertamento, non impugnato dal contribuente,
l’Agenzia delle Entrate, tramite il concessionario della riscossione,
notificava a Pacelli Paolo, in qualità di erede di Pelosi Chiara, una cartella
di pagamento relativa all’anno di imposta 1998, dell’importo complessivo
di euro 68.053,61 per omesso versamento Irpef,
interessi dovuti

addizionale ed

sulla plusvalenza realizzata mediante la cessione di

Pacelli Paolo proponeva ricorso alla Commissione tributaria
provinciale di Roma che lo rigettava con la sentenza n.278 del 2008.
Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale che lo rigettava con sentenza n.120 del 20.7.2010.
Contro la sentenza di appello Pacelli Paolo propone ricorso per
cassazione sulla base di sei motivi. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate, premesso di non essersi costituita nei termini
di legge, deposita atto al solo fine della eventuale partecipazione alla
pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
1.Primo motivo: “Nullità della sentenza per omessa pronuncia in
merito all’eccepito vizio di notifica dell’avviso di accertamento (atto
presupposto alla cartella di pagamento impugnata).Violazione dell’art.112
cod.proc.civ. (art.360 comma 1 n.4 cod.proc.civ. )”.
Il dedotto vizio di omessa pronuncia è infondato. Il giudice di appello
si è espressamente pronunciato sulla eccezione di nullità della
notificazione del prodromico avviso di accertamento affermando che la
notifica dell’atto di rettifica “deve ritenersi del tutto valida” (pag.1
sentenza impugnata).
2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art.140
cod.proc.civ. e dell’art.60 d.P.R. n.600 del 1973 ( art.360 comma 1 n.3
cod.proc.civ. )”, articolato in due sottomotivi: 2.1: “mancato
perfezionamento del procedimento notificatorio attraverso la consegna
dell’avviso di ricevimento della raccomandata ex art.140 cod.proc.civ. “;
2.2: “inesistenza del presupposto della irreperibilità”.

terreni edificabili.

Il motivo è infondato.II giudice di appello, confermando sul punto le
determinazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto che l’Ufficio abbia
ritualmente proceduto agli adempimenti previsti dall’art.140 cod.proc.civ.
ai fini della notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del
contribuente irreperibile ( deposito dell’atto presso la casa comunale;
affissione dell’avviso di deposito alla parte dell’abitazione; invio di
raccomandata con avviso di ricevimento ( sentenza della Commissione
tributaria provinciale trascritta a pag.9 ricorso per cassazione). Non

ricorrendo un’ ipotesi di irreperibilità del destinatario di tipo relativo, il
giudice di merito ha ritenuto l’applicabilità del procedimento di
notificazione prevista dall’art.140 cod.proc.civ. ( di maggiore garanzia per
il contribuente rispetto alla procedura semplificata di notificazione
stabilita dall’art.60 comma 1 lett.e) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600
limitatamente ai casi di irreperibilità “assoluta”) il quale si perfeziona, per
il destinatario, non solo con la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento
della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito , ma
“comunque”decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione” ( Corte cost.
sentenza n.3 del 2010). La mancata trascrizione della relata di notifica, in
violazione del principio di autosufficienza, preclude l’esame del vizio
dedotto sub 2.2., in disparte la considerazione che neppure è riprodotto
il motivo di appello dal quale risulti che già davanti alla C.T.R. la
contribuente aveva dedotto la nullità della notificazione dell’avviso di
accertamento sotto lo specifico profilo della incompletezza della relata di
notifica per omessa menzione delle ricerche effettuate.
3.Terzo motivo: “Nullità della sentenza per omessa pronunzia in
merito all’eccepito vizio di legittimità della notifica con riferimento
all’incompleta redazione della relata.Violazione dell’art.112 cod.proc.civ.
(art.360 comma 1 n.4 cod.proc.civ. )”.
Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza
come già indicato nell’esame del precedente motivo di ricorso. In ogni
caso occorre ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui
ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la
mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia
stato completamente omesso il provvedimento che si palesa

2

sussiste la denunciata violazione dell’art.140 cod.proc.civ. poiché,

indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando
la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla
parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,
dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa
avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti
incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. (Sez. 1,
Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

merito alla eccepita violazione delle norme in materia di litisconsorzio
necessario (art.14 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546).Violazione
dell’art.112 cod.proc.civ. (art-.360 comma 1 n.4 cod.proc.civ.)”
5. Quinto motivo:” Violazione e falsa applicazione degli artt.101
cod.proc.civ. , 111 comma 2 Cost. e art.14 del d.lgs. 546 del 1992
(art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. )”.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. In caso di
pronuncia di dispositivo conforme al diritto deve essere applicato il
principio che, in presenza di una motivazione erronea ( o mancante) in
diritto, la Corte di cassazione è legittimata alla correzione (o
integrazione). In tal senso si è espressa Sez. U , Sentenza n. 2731 del
02/02/2017 secondo cui la mancanza di motivazione su questione di
diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione
della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad
un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal
caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad
essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111,
comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un
“error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante
l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta,
sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in
fatto.
L’eccezione di nullità della sentenza, per mancata integrazione del
litisconsorzio necessario tra gli eredi coobbligati è infondata. Posto che
gli eredi sono solidalmente responsabili per il debito fiscale sorto in capo

3

4.Quarto motivo: “Nullità della sentenza per omessa pronuncia in

al de cuius, deve radicalmente escludersi che, nel giudizio con
l’Amministrazione fiscale in merito a tale debito sia configurabile
un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti gli eredi responsabili
solidali per il pagamento per l’obbligazione tributaria non assolta dal
dante causa, considerato che la possibilità di ottenere da ciascun debitore
il pagamento dell’intero costituisce a norma dell’art.1292 “un beneficio
che la legge accorda al creditore, e che cesserebbe di essere tale se

necessariamente convenire tutti i coobbligati ( Sez. 3 n.1721 del 2014;
analogamente Sez.5 n.5146 del 2010; Sez. 5 n.24098 del 2014).
6.Sesto motivo: “Omessa motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, rappresentato dal mancato deposito dell’avviso di
ricevimento”( art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. ).
Il motivo è infondato per le ragioni indicate nell’esame del secondo
motivo.
Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva della Agenzia delle
Entrate che non ha notificato controricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 17.5.2018.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

3. 1

questi, per ottenere in giudizio l’adempimento dell’obbligazione, dovesse

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