Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20287 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 15/07/2021), n.20287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10896-2020 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 4091/2020 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – U.A., pakistano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 2 aprile 2020, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – 11 primo mezzo denuncia violazione, falsa applicazione, errata interpretazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, nonché dell’art. 276 c.p.c., laddove il giudice avanti al quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un got non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per motivazione apparente, per aver escluso l’esistenza nel paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver ritenuto) insussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, in caso di rientro forzoso in patria.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E inammissibile il primo mezzo ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Questa Corte ha già chiarito che: “In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione” (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3356). Il principio è stato confermato da Cass. n. 7710 del 2021; Cass. n. 5910 del 2021; Cass. n. 26119 del 2020.

Il ricorso non contiene argomenti tali da indurre a ripensare l’orientamento.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Alla pagina 10 del decreto impugnato, il Tribunale, facendo debita citazione delle fonti utilizzate, (e cioè di un rapporto EASO 2019) ha escluso la sussistenza, nella zona di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata riconducibile alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C).

Dunque non ha fondamento l’affermazione del ricorrente secondo cui il decreto impugnato non sarebbe sul punto motivato. E cioè il motivo di ricorso prescinde dalla ratio decidendi.

A fronte di ciò, d’altronde, il ricorrente invoca un rapporto EASO pubblicato il 31 gennaio 2020 totalmente privo di rilievo per i fini del riconoscimento della invocata protezione, dal momento che in esso non si discorre affatto di una situazione riconducibile alla fattispecie normativa indicata, situazione da riscontrarsi in applicazione del seguente principio di diritto: “In materia di protezione internazionale, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ricorre in situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nella quale due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché detto conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza – tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento – correrebbe individualmente, per la sua sola presenza su quel territorio, la minaccia contemplata dalla norma” (Cass. 2 marzo 2021, n. 5675).

4.3. – E inammissibile il terzo mezzo.

Da esso non emerge assolutamente nulla dal quale possa desumersi un qualche profilo di sua vulnerabilità. Vi si dice che: “Il ricorrente si è riuscito a creare in Italia un tessuto di convivenza sociale e tale condizione gli può permettere di condurre una vita dignitosa”. Ma non viene detto neppure per approssimazione in che cosa questo tessuto di convivenza sociale (del quale nel provvedimento impugnato non c’e’ traccia) consisterebbe.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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