Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20286 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.23/08/2017),  n. 20286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 28709 del 2013 proposto da:

Avvocato R.S., rappresentato e difeso da sè medesimo, con

domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Paolo Panariti in Roma,

via Celimontana, n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e

presso gli Uffici di questo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia in data 13 novembre

2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Celentano Carmelo, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Proposta impugnazione con ricorso per cassazione avverso il provvedimento assunto in data 30 ottobre 2010 dal presidente del Tribunale di Brescia sul ricorso presentato dall’avv. R.S. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 questa Corte, con la sentenza n. 11752 del 2012, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, ha cassato il provvedimento impugnato in quanto emesso in assenza di contraddittorio con il Ministero della giustizia, parte necessaria, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al presidente del Tribunale di Brescia.

2. – L’Avv. R.S. ha quindi citato in riassunzione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per l’udienza dell’11 aprile 2013, chiedendo disporsi in suo favore, quale difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso richiesto.

All’udienza come sopra fissata, il giudice designato ha concesso all’interessato, su sua richiesta, termine per l’avvio della notifica al Ministero della giustizia, parte necessaria secondo quanto statuito nella sentenza della Corte di cassazione.

Effettuata la citazione per integrazione del contraddittorio, il Ministero della giustizia si è costituito eccependo essere intervenuta estinzione del giudizio per la mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge a seguito della pronuncia di cassazione con rinvio.

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 13 novembre 2013, ha giudicato fondata l’eccezione e ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio.

Il Tribunale ha rilevato che l’ordine ex art. 102 cod. proc. civ. dato dal giudice del rinvio non può ovviare all’omessa integrazione del contraddittorio già precedentemente disposta dalla Cassazione, perchè ciò finirebbe per svuotare il contenuto sanzionatorio derivante dagli artt. 102,307,305,392 e 393 cod. proc. civ., tanto più che nella specie il soggetto cui viene attribuita legittimazione passiva in via esclusiva è proprio quello nei cui confronti non è stata effettuata la riassunzione nel termine di legge.

3. – Per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Brescia l’avv. R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 dicembre 2013, sulla base di due motivi.

L’intimato Ministero non ha notificato il controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione degli artt. 102,307,305,392 e 393 cod. proc. civ., nonchè dell’art. 392 cod. proc. civ.) ci si duole che il Tribunale di Brescia abbia erroneamente ritenuto che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11752 del 2012 di cassazione con rinvio resa nella presente controversia, abbia emesso un ordine di integrazione del contraddittorio, laddove la pronuncia ha individuato nel Ministero della giustizia, non evocato nel processo, il soggetto legittimato passivo dell’azione proposta dal ricorrente. Il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio secondo cui, ai fini della tempestività della riassunzione, è sufficiente, al fine di evitare decadenze, la notifica a uno dei litisconsorti processuali necessari, purchè la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti necessari avvenga nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice.

Con il secondo mezzo (violazione di norme procedimentali) il ricorrente lamenta che il Tribunale di Brescia abbia dichiarato estinto il processo malgrado lo stesso fosse stato tempestivamente riassunto mediante l’atto di citazione notificato al pubblico ministero e il contraddittorio, su conforme ordine di integrazione del giudice del rinvio, fosse poi stato, del pari tempestivamente, esteso al Ministero della giustizia.

2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono fondati.

Occorre muovere dal rilievo che, con la sentenza n. 11752 del 2012, questa Corte:

(a) ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate;

(b) ha cassato l’ordinanza impugnata in quanto emessa in assenza di contraddittorio con il Ministero della giustizia, parte necessaria;

(c) ha rinviato la causa al presidente del Tribunale di Brescia, “che disporrà la notificazione dell’atto alla sopra indicata parte necessaria”.

Tanto premesso, è principio consolidato quello secondo cui la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza: ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di anche una sola di dette parti entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l’atto introduttivo del giudizio (Cass., Sez. lav., 8 settembre 2014, n. 18853). Più in particolare, se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l’estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ.; soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l’estinzione del processo (Cass., Sez. 3, 19 marzo 2012, n. 4370).

Come osserva esattamente il pubblico ministero requirente, nel caso di specie non può dirsi sussistente l’asserito mancato rispetto del dictum contenuto nella sentenza di questa Corte n. 11752 del 2012 che aveva disposto la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Brescia del 30 ottobre 2010.

Invero, avendo la Corte di cassazione imposto al giudice del rinvio di disporre la notifica dell’atto di opposizione al Ministero della giustizia, parte necessaria, era dovere di quel giudice – a fronte di un atto di riassunzione tempestivamente notificato all’altro contraddittore, parte del giudizio, ossia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia – ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia.

E poichè il giudice del rinvio ha ritualmente ordinato detta integrazione e l’avv. R. ha effettuato la tempestiva notificazione della citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero, lo stesso Tribunale non poteva dichiarare l’estinzione del processo, a tale conclusione in rito potendosi addivenire solo se l’ordine di integrazione non fosse stato tempestivamente eseguito.

3. – L’ordinanza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Brescia, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la

causa, anche per le spese, al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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