Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20286 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28766-2012 proposto da:

A.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che

lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

LUIGI FERRAJOLI;

– ricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 109/64/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BRESCIA, del 12/06/2012, depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Fischioni che si riporta

agli scritti e insiste per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

A.E., medico pediatra, propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Lombardia n. 109/64/12, depositata il 19/06/2012, che aveva accolto il ricorso presentato dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Bergamo che aveva accolto il ricorso contro il diniego dell’istanza di rimborso relativo ad IRAP per gli anni dal (OMISSIS), rigettando il ricorso introduttivo. Secondo la CTR dalla dichiarazione della contribuente emergevano compensi a terzi, seppur occasionali.

L’Ufficio si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussone della causa.

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che erroneamente la CTR ha ritenuto rilevanti, ai fini dell’autonoma organizzazione, i compensi corrisposti a collaboratori occasionali adibiti alle sostituzioni nel periodo di ferie o di malattia.

Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente ritiene che la motivazione della CTR, nel punto in cui ha ritenuto che la contribuente non aveva dato prova dell’insussistenza dell’autonoma organizzazione, fosse del tutto astratta e generica.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte si è già espressa in merito all’applicabilità dell’IRAP al medico che si fa sostituire nel periodo di ferie da collaboratori sanitari ritenendo che “…non rileva ai fini dell’autonoma organizzazione la retribuzione di un altro professionista che sostituisca il titolare in ferie, dovendo i medici di base assicurare un servizio continuo ed efficiente nell’interesse della sanità pubblica” (Cass. n. 3755/2014).

Orbene, nella specie la CTR ha ritenuto che la corresponsione di compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale integrasse il requisito dell’autonoma organizzazione, tralasciando così di considerare che ai fini dell’assoggettabilità della contribuente all’imposta IRAP rileva unicamente l’esistenza di collaborazioni esterne non occasionali – cfr. Cass. S.U. n. 9451/2016. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di leggitimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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