Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20285 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20285 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 24596-2011 proposto da:
CIAMPI SAVERIO GERARDO, elettivamente domiciliato in
ROMA CLIVO DI CINNA 196, presso lo studio
dell’avvocato MARCO ZELLI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA in persona del
2018
1697

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

Data pubblicazione: 31/07/2018

- intimata –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LATINA,

227/2011

della

depositata

il

28/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.24596/2011

FATTI DI CAUSA
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza redatto nei confronti della società Signatel s.nc. di Serafini
Antonello l’Agenzia delle Entrate, in relazione al maggior redito di
impresa accertato in capo alla società di persone, notificava al socio
Ciampi Saverio un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2003,
relativo al maggior reddito da partecipazione determinato in euro

Contro l’avviso di accertamento Ciampi Saverio proponeva ricorso
alla Commissione tributaria provinciale di Latina che lo accoglieva con
sentenza n.285 del 2007. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n.227
del 28.2.2011, confermando l’avviso di accertamento impugnato.
Contro la sentenza di appello Ciampi Saverio Gerardo ricorre per
cassazione sulla base di tre motivi
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo di ricorso con il quale viene dedotta la violazione
(rilevabile anche d’ufficio) della regola del litisconsorzio necessario
previsto dell’art.14 comma 1 decreto legislativo 31 dicembre 1992
n.546, è fondato ed assorbe i restanti motivi.
Questa Corte ha stabilito il principio che in materia tributaria,
l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui
all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei
soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti
questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di
essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola

su-\

300.791.

posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio
necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di
riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la

rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez.
U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008).
Risulta dalla sentenza impugnata che la causa promossa da Signatel
s.n.c. non è stata riunita al ricorso promosso dal socio ma è stata decisa
nella diversa udienza del 10.11.2010; inoltre non è stato costituito il
contraddittorio con il socio Serafini Antonello, il quale -si riferisce nella
sentenza impugnata- non aveva impugnato l’avviso di accertamento a lui
notificato. Questa Corte ha affermato che la declaratoria di nullità delle
cause di società e soci decise separatamente può essere evitata sone e
causa promossa dal socio allorché sussista, tra gli altri, il requisito della
“simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i
giudici del merito”( Sez. 5 n.3830 del 2010), circostanza non verificatasi
nel caso in esame con riguardo al giudizio di appello della causa
promossa dalla società, svoltosi in altra udienza davanti a giudice
diverso. Con riferimento alla mancata citazione del socio Serafini occorre
ribadire quanto affermato dalla citata sentenza SU n.14815 del 2008
secondo cui l’integrazione del contraddittorio deve essere disposta anche
nei confronti del socio che non ha proposto ricorso, il quale «potrà
mantenere ferma la scelta di non entrare in contenzioso con il fisco in
quanto il chiamato in causa potrà non costituirsi ma non per questo si
sottrarrà agli effetti del giudicato a lui sfavorevole avendo avuto la
possibilità di partecipare al giudizio» (pagg.8 e 9 della motivazione).
La sentenza deve pertanto essere cassata e l’intero giudizio
dichiarato nullo con rinvio della causa davanti alla Commissione tributaria
provinciale di Latina che precederà al giudizio previa integrazione del
contraddittorio tra la società e tutti i soci.

2

partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta,

Si compensano le spese atteso che il principio di diritto affermato si
è consolidato nel corso di svolgimento del procedimento.
P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata , dichiara la nullità dell’intero giudizio
e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina in
diversa composizione.Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso il 17.5.2018.

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