Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20285 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 26/07/2019), n.20285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25883/2017 proposto da:

REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante Dott.

M.F., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO CONTE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difesa per legge;

C.S., C.D., CA.MA.RO.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRAFICI 90, presso lo

studio dell’avvocato LIDIA MARIA PALATIELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato UMBERTO GIUSEPPE GARRISI;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI LECCE, COOPERATIVA SOCIALE GAT GIOCA ANCHE TU ARL;

– intimati –

sul ricorso 26248/2017 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– ricorrente –

contro

C.D. CA.MA.RO. C.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRAFICI, 90, presso lo

studio dell’avvocato LIDIA MARIA PALATIELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato UMBERTO GIUSEPPE GARRISI;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI LECCE, COOPERATIVA SOCIALE GAT – GIOCA ANCHE TU – R.L.,

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

nonchè da:

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante

Dott. N.E.M., avv. ANTONIO CONTE;

– ricorrente incidentale –

contro

COOPERATIVA SOCIALE GAT – GIOCA ANCHE TU – R.L., COMUNE DI LECCE,

C.D., CA.MA.RO., C.S., MINISTERO

ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 741/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso notificato il 30/10/2017, rubricato al RG 25883/2017 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca (MIUR) ricorre per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, numero 741-2017 del 5/7/2017, notificata il 30 agosto 2017, con la quale è stata accertata la responsabilità di quest’ultimo ex art. 2018 c.c., ed ex art. 2051 c.c., per le lesioni subite da C.S. in data (OMISSIS), all’età di 8 anni, mentre si accingeva a uscire dalla scuola, lesioni verificatesi a causa di un violento urto della mano sulla vetrata della porta d’uscita, ove lo attendeva il padre. La parte ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Le parti controricorrenti notificavano controricorso; la società Reale Mutua notificava ricorso incidentale.

Con ricorso notificato il 25 ottobre 2017 la società Reale Mutua ricorreva per cassazione della medesima sentenza deducendo tre motivi di ricorso. Il ricorso veniva rubricato al R.G. 26.248-2017 e le parti intimate signori C. e Ministero (MIUR) notificavano a loro volta controricorso. I due procedimenti venivano riuniti in quanto riferiti all’impugnazione della medesima sentenza.

Le parti depositavano memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il Ministero assume la violazione degli artt. 1218,2051,1227 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla dinamica del sinistro così come emersa dalle risultanze probatorie, integrante l’ipotesi di caso fortuito, escludente la responsabilità dell’amministrazione affidataria del minore; con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo la Corte di merito considerato che la responsabilità per la sicurezza e l’incolumità degli alunni al momento dell’uscita fosse stata contrattualmente ripartita fra due distinti soggetti, e in particolare affidata a una cooperativa cui era assegnato il compito di vigilare sugli alunni nel periodo immediatamente successivo al termine degli orari di lezione.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la compagnia assicuratrice deduce violazione o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per mancata considerazione della inoperatività della garanzia assicurativa; con il secondo motivo la compagnia assicuratrice deduce il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale l’affidamento “in convenzione” della sorveglianza sugli alunni in orario extra scolastico, che avrebbe comportato l’assenza di responsabilità del Ministero e l’omessa valutazione di inequivocabili istanze istruttorie; con il terzo motivo di ricorso incidentale deduce violazione o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte liquidato somme risarcitorie in misura superiore a quelle richieste, integrante un vizio di ultrapetizione.

3. I primi tre motivi del Ministero e il secondo motivo della compagnia assicuratrice sono infondati e, vertendo sulla medesima questione vista sotto diversi profili di nullità della sentenza per erronea applicazione delle norme sulla dedotta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, o per pretesa omissione di circostanze decisive ex art. 360 c.p.c., n. 5, vengono trattati congiuntamente.

3.1. La Corte di merito, con un giudizio che si basa su una valutazione della dinamica del sinistro così come dalla medesima ricostruito, ha messo in rilievo la primaria responsabilità del Ministero convenuto, con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di manlevarlo. A causa della rottura del vetro della porta provocata dal bambino mentre correva verso l’uscita, la Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità sia contrattuale che da omessa custodia del Ministero per lo sfondamento della vetrata, non ritenuta in sicurezza, che ha provocato un profondo taglio al polso destro, con rottura di nove tendini e di due nervi che hanno determinato per il bimbo e per i genitori un defatigante percorso di terapie mediche e riabilitative, con residui postumi invalidanti e permanenti del 25%. La valutazione della responsabilità è avvenuta nel rispetto degli oneri probatori gravanti sulle parti e in considerazione della duplice natura della responsabilità scolastica, contrattuale ed extracontrattuale, che il danneggiato ha ritenuto di dover dedurre in via parallela e concorrente (v. sul punto Sez. 3, Sentenza n. 14107 del 27/06/2011).

3.2. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, di tipo oggettivo, la Corte ha rilevato l’omessa manutenzione della struttura in condizioni di sicurezza e la mancata prova del caso fortuito gravante sul Ministero, non in grado di essere provato dalla circostanza che il bimbo si fosse messo a correre al momento dell’uscita, essendo una condotta del tutto prevedibile e frequente nei minori in tenera età. La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c., essendo di natura oggettiva, si fonda non tanto sulla valutazione di un comportamento o di un’attività colposa del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poichè il limite della responsabilità oggettiva che ne deriva risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene alle modalità di causazione del danno, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità (Sez. 3, Sentenza n. 24083 del 17/11/2011; Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008).

3.3. Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., è dunque comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume al limite rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 e ciò in relazione alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Sez. 6-3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018). Nel caso concreto, tuttavia, la Corte di merito ha ritenuto che non vi fosse un’interferenza logico-causale nella maldestra condotta dell’allievo, essendo quest’ultima un fattore del tutto prevedibile ex ante. Tale accertamento, in quanto supportato da motivazione congrua e non apparente, è insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5511 del 08/04/2003).

3.4. La valutazione di responsabilità in termini di commissione di un illecito extracontrattuale da omessa custodia nel caso in esame rileva anche sotto il profilo contrattuale, perchè le condizioni di pericolo per i terzi della struttura, a loro volta, avrebbero richiesto una maggiore cura nella custodia dei minori in fase di uscita, rilevando tali aspetti riguardo agli obblighi di vigilanza sulle modalità di sorveglianza effettuate in concreto dalla cooperativa affidataria. L’esternalizzazione di funzioni di vigilanza sui minori o incapaci non comporta un esonero dalla responsabilità contrattuale cui è tenuto in via primaria il soggetto affidatario, permanendo il dovere di vigilanza in relazione alla responsabilità “da contatto sociale qualificato” che implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.. Di talchè, in tale ipotesi, i doveri di protezione permangono sull’istituto scolastico, e al contempo impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell’incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia che, ovviamente, non può coincidere con il soggetto cui è assegnata solo una quota parte delle funzioni che competono all’affidatario (v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2413 del 04/02/2014; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017).

4. Quanto agli ulteriori due motivi indicati nel ricorso incidentale della Compagnia assicuratrice essi si rivelano altrettanto infondati.

4.1. La seconda censura, in particolare, attiene al piano della copertura assicurativa che non comprende l’ipotesi di danno da omessa custodia dell’edificio. Tuttavia il motivo non tiene conto della ratio decidendi contenuta nella sentenza che riguarda la responsabilità del Ministero non solo per l’omessa custodia dell’edificio ex art. 2051 c.c., ma anche per l’omessa vigilanza dei minori ex art. 1218 c.c., quest’ultima certamente rientrante nei rischi assicurati.

4.2. L’obbligo di manleva dell’assicuratore viene in questione già solo per il fatto che l’affidatario assicurato si è reso contrattualmente responsabile dell’infortunio, riconducibile alt’ omessa vigilanza dei minori all’interno del plesso scolastico, trattandosi di un evento rientrante nella garanzia assicurativa a prescindere dall’affidamento a terzi dell’organizzazione della fase di uscita dalla scuola, per i motivi anzidetti; inoltre, l’omessa custodia della struttura dell’edificio, per quanto non specificamente rientrante nell’evento assicurato, non è un evento autonomamente rilevante nella causazione del sinistro de quo, in quanto è riconducibile alla violazione dell’obbligo primario, gravante esclusivamente sull’istituto affidatario, di esercitare adeguata vigilanza sulla condotta dei minori soprattutto in presenza di concreti pericoli interni.

5. Quanto all’ultimo vizio di extra petita sollevato dalla ricorrente incidentale, con esso si denuncia che la Corte di merito avrebbe liquidato un danno maggiore di quello indicato dai ricorrenti in sede di precisazione delle conclusioni, sull’assunto che la richiesta di determinarlo “in quella somma minore o maggiore” risultante dall’applicazione delle tabelle in uso sia da ritenersi quale clausola di stile.

5.1. La censura è infondata.

5.2. In materia di liquidazione del danno alla persona la richiesta di determinare il danno alla persona “in quella somma minore o maggiore” risultante dall’applicazione delle tabelle in uso nei tribunali, fa riferimento a parametri tabellari utilizzati dai tribunali come massime di esperienza che, per loro natura, sono variabili nel tempo e nella loro applicazione, in quanto rinviano a una valutazione giudiziale pur sempre equitativa del danno non patrimoniale, implicante un giudizio di personalizzazione del danno biologico e morale, riferito a valori di dimensione costituzionale. Le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto ai fini della determinazione dell’entità del risarcimento del danno per equivalente (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019).

5.3. Pertanto in materia di risarcimento del danno alla persona la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che spesso accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un determinato importo, anche se specificamente riferito alle risultanze in atti, non può essere considerata, di per sè, come una clausola meramente di stile, ove sussista una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, nel quale l’applicazione del criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c., non consenta una puntuale determinazione “ex ante” del “quantum” risarcibile (Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 26/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010).

6. Conclusivamente la Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore dei resistenti C.S., C.D. e Ca.Ma.Ro. e a carico del Ministero Istruzione Università e Ricerca e di Reale Mutua ass.ni s.p.a. in solido tra loro. Condanna la compagnia assicuratrice Reale Mutua al pagamento delle spese sopportate dal Ministero (e relative al rapporto processuale che reciprocemente li ha coinvolte) liquidate come in Euro 5000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, stante la sua soccombenza sostanziale nei confronti dell’assicurato Ministero.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

Condanna il ricorrente principale MIUR e la ricorrente incidentale Reale Mutua Ass.ni s.p.a in via tra loro solidale, alle spese in favore dei resistenti C.S., C.D. e Ca.Ma.Ro., liquidate in Euro 10.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Condanna la compagnia assicuratrice Reale Mutua Ass.ni s.p.a. alle spese sopportate dal Ministero, liquidate in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale Reale Mutua ass.ni s.p.a. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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