Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20285 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.23/08/2017),  n. 20285

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 25378 del 2013 proposto da:

Avvocato R.M.G., rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e

presso gli Uffici di questo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 2 ottobre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

luglio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’Avv. R.M.G., difensore di E.L.U., ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal giudice, a conclusione di procedimento per il riconoscimento di protezione internazionale o sussidiaria, deducendo l’insufficienza della liquidazione – Euro 800 oltre accessori – operata dal giudice.

2. – Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 2 ottobre 2013, ha rigettato l’opposizione.

Il Tribunale ha richiamato il principio per cui in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, convertito in L. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.

Esclusa la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità sollevato dall’opponente (e ciò, non vertendosi in tema di retroattività di leggi penali o sanzionatorie, nè ravvisandosi una percepibile violazione di ulteriori precetti costituzionali), il Tribunale ha affermato che la liquidazione effettuata, ove si consideri il necessario dimidiamento imposto dall’art. 130, del testo unico sulle spese di giustizia, individua una misura del compenso complessivo del tutto adeguata all’attività svolta e all’impegno professionale, oltre che rispondente alla prassi applicativa dell’ufficio giudiziario in riferimento a procedure analoghe.

3. – Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Milano l’avv. R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 ottobre 2013, sulla base di sei motivi.

L’intimato Ministero non ha controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) si lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente per quanto riguarda il giudizio di adeguatezza della liquidazione effettuata espresso con riferimento sia all’attività svolta che all’impegno professionale profuso. Il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare nella sua interezza e completezza l’effettiva attività svolta dal ricorrente, così come estrinsecatasi nelle varie fasi anche antecedenti e successive alla fase giurisdizionale vera e propria.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., D.L. n. 1 del 2012, art. 9, e D.M. n. 140 del 2012, artt. 4 e 11. Nel ribadire di avere espressamente contenuto la propria richiesta nella somma di Euro 2.250 per tutta l’attività svolta, il ricorrente si duole del fatto che la liquidazione dei compensi confermata dal Tribunale di Milano, avendo comportato una “inusitata” svalutazione della prestazione professionale resa, si porrebbe in aperta contraddizione con i principi di proporzionalità ed adeguatezza del compenso dell’avvocato posti a presidio normativo della sua opera professionale, la quale sarebbe stata drasticamente svilita, in dispregio dei canoni dell’importanza dell’opera e del decoro della professione, vincolanti ex art. 2233 c.c., e richiamati anche dal D.M. n. 140 del 2012. Invero, considerati l’impegno profuso, l’attività svolta tanto in sede giudiziale quanto in via stragiudiziale, l’estrema delicatezza della materia di cui al procedimento relativo al riconoscimento di uno status garantito da norme costituzionali, Europee ed internazionali e direttamente afferente ai fondamentali diritti alla vita e all’incolumità individuale, sulle cause di valore indeterminato o indeterminabile avrebbe dovuto addirittura essere operato l’aumento percentuale sino al 150%.

I primi due motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e 130 T.U. spese giustizia comporta che i compensi spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti; tali compensi devono inoltre essere ridotti della metà.

Di tali disposizioni il Tribunale ha fatto puntuale applicazione, osservando la tariffa professionale ratione temporis vigente, e tenendo in considerazione, ai fini dell’applicazione del minimo della tariffa, la modesta attività istruttoria (limitata alla audizione del ricorrente e alla escussione di un teste) e la semplicità dell’attività di discussione.

Il giudice dell’opposizione ha effettuato una valutazione in concreto dell’attività svolta dal difensore e del suo impegno professionale, esprimendo anche un giudizio ponderato di conformità della liquidazione operata nella specie alla prassi applicativa del Tribunale in riferimento a procedure analoghe.

Si tratta di una valutazione di merito, affidata ad una congrua e logica motivazione, che sfugge alle censure del ricorrente.

I motivi di ricorso, nel segnalare la complessità dell’attività di studio della controversia (e i numerosi incontri con il cliente per esaminare la di lui vicenda specifica e la condizione del Paese di provenienza) e le gravose attività extraprocessuali seguite nell’interesse del ricorrente e nel prospettare l’importanza e la complessità delle questioni trattate, sollecitano in realtà questa Corte, anche là dove formalmente denunciano violazione e falsa applicazione di norme di legge, a compiere un nuovo giudizio di proporzionalità e di adeguatezza del compenso liquidato al pregio dell’opera prestata, ai risultati del giudizio e ai vantaggi conseguiti dal cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il che eccede dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte regolatrice.

2. – Il terzo mezzo lamenta violazione dell’art. 6 CEDU, e art. 24 Cost., denunciando l’incostituzionalità del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, convertito in L. n. 24 del 2012. Il ricorrente ritiene inapplicabili le nuove tariffe agli incarichi iniziati prima dell’introduzione delle stesse.

2.1. – Il motivo è infondato.

Il giudice a quo si è attenuto al principio secondo cui in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e con riferimento a una prestazione professionale a tale data non ancora completata (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405; Cass., Sez. 6^-3, 2 luglio 2015, n. 13628; Cass., Sez. 6^-2, 11 febbraio 2016, n. 2748).

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, essa è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 261 del 2013.

3. – Il quarto motivo denuncia l’illegittimità del combinato disposto di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 7, art. 11, comma 7, e art. 12 , violazione dell’art. 2233 c.c., e degli artt. 3,24,4 e 36 Cost., con conseguente necessità di disapplicazione del D.M. citato.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità del D.M. n. 140 del 2012, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente necessità di disapplicazione del D.M. citato.

Il sesto motivo denuncia l’illegittimità del combinato disposto di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 9, e art. 1, comma 1, e del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, nonchè violazione dell’art. 2233 c.c., e degli artt. 3,24,4 e 36 Cost., con conseguente necessità di disapplicazione del D.M. citato.

3.1. – I tre motivi – i quali, ponendo censure strettamente connesse, possono essere scrutinati unitariamente – sono infondati.

Non si ravvisano le ragioni per pervenire alla disapplicazione delle disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 140 del 2012, il quale, nel determinare i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, trova la sua base normativa nel D.L. n. 1 del 2012, art. 9.

Il D.M. n. 140 del 2012, deve essere osservato anche per la liquidazione del compenso spettante al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, recando esso la tariffa professionale vigente alla quale fa riferimento il combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 130.

D’altra parte, il ricorrente prospetta come ragione di illegittimità del citato D.M. la circostanza che esso avrebbe drasticamente ridotto gli ipotizzabili compensi legali, non valorizzando minimamente l’importanza e la complessità dell’assistenza legale; e lamenta in particolare che esso affiderebbe l’esito liquidatorio ad una determinazione giudiziale intrinsecamente incontrollabile e connotata da una variabilità estrema anche rispetto a fattispecie analoghe.

In realtà, non è illegittima, non ledendo i parametri evocati dal ricorrente, la fissazione, da parte del D.M. n. 140 del 2012, di un valore medio di liquidazione per scaglioni di riferimento, con la possibilità di aumento e di diminuzione, entro una percentuale predeterminata, in considerazione della natura e della complessità della controversia e del pregio dell’opera nonchè – in tema di patrocinio a spese dello Stato – della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

4. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; dichiara – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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