Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20285 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26824-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente-

nonchè contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/4/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI, del 18/11/2011, depositata il 28/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.C., esercente l’attività di rappresentante di commercio, impugnava dinanzi alla CTP di Cagliari il silenzio – rifiuto con cui l’Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni dal (OMISSIS). La CTP accoglieva il ricorso e la CTR della Sardegna confermava la sentenza di primo grado e riteneva che, avendo il contribuente esercitato la propria professione in totale assenza di collaboratori o di dipendenti e con l’impiego di beni strumentali strettamente necessari all’esercizio dell’attività, non poteva affermarsi l’esistenza di autonoma organizzazione.

L’Ufficio ha presentato ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Il contribuente non ha depositato difese scritte.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in particolare, l’omesso esame del motivo d’appello dedotto dall’Ufficio relativo al fatto che il contribuente, per gli anni dal (OMISSIS), aveva presentato istanza di condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3 bis, per la definizione automatica degli anni pregressi.

Con il secondo motivo, l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9. La CTR, nel rilevare l’operatività del condono, doveva dichiarare estinta la pretesa fiscale del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e, conseguentemente, estinta altresì la materia del contendere.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Per costante giurisprudenza di questa il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito non ha esaminato e deciso una questione oggetto di specifica doglianza (Cass., n. 4201/2006; n. 11844/2006). Peraltro, colui che impugna una sentenza per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l’onere, per il principio di specificità dei motivi del ricorso, a pena di inammissibilità, di precisare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’ha formulata, per consentire al giudice di verificare la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione (cfr., Cass., n. 1435/2013). Orbene, l’Ufficio ha riportato in ricorso gli atti introduttivi dei giudizi dei due gradi di merito al cui interno aveva dedotto il fatto che la controversia tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria era stata transattivamente definita con condono, istituto che rendeva irrilevante l’istanza di rimborso IRAP presentata successivamente dal contribuente e cessata la materia del contendere. Ne consegue che la CTR, in violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato, non ha esaminato la doglianza dell’Ufficio, rendendo in tal modo nulla la sentenza in questa sede impugnata.

Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sardegna.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR Sardegna.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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