Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20285 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. III, 04/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7996/2009 proposto da:

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PREVITI Carla,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PREVITI STEFANO;

– ricorrente –

contro

M.E. (OMISSIS), G.P. (OMISSIS),

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A. (OMISSIS) in persona

dell’amministratore delegato e procuratore M.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo

studio dell’avvocato RIPA DI MEANA Virginia, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GROSSO CARLO FEDERICO, GUARDASCIONE

BRUNO giusta delega a margine del controricorso;

N.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato

MORESCHINI PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SODA ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3328/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 20/5/2008, depositata il 01/09/2008,

R.G.N. 6828/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO IZZO per delega dell’Avvocato CARLA

PREVITI;

udito l’Avvocato PAOLA MORESCHINI;

udito l’Avvocato BRUNO GUARDASCIONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20 maggio-1 settembre 2008, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del locale Tribunale del 14 luglio 2004 che aveva rigettato la domanda del sen. D. intesa ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dal contenuto diffamatorio di alcune dichiarazioni rilasciate dall’on. N. al quotidiano La Repubblica: domanda proposta nei confronti dell’editore del giornale, dell’autore dell’articolo, del direttore responsabile e del soggetto che aveva pronunciato le dichiarazioni diffamatorie.

Il Tribunale riteneva il giornalista, il direttore e l’editore del quotidiano, scriminati dall’esercizio del diritto di cronaca ed il N., nella sua qualità di appartenente alla Camera dei Deputati, coperto dall’immunità di cui all’art. 68 Cost., sulla base della Delib. assemblea di appartenenza del 18 ottobre 2001.

Decidendo sull’appello proposto dal D., la Corte di appello osservava preliminarmente che non sussistevano i presupposti per sollevare il richiesto conflitto di attribuzioni con la Camera dei Deputati.

Il motivo di appello, nel denunciare il mancato ricorso alla Corte Costituzionale, doveva considerarsi del tutto generico perchè non evidenziava ragioni specifiche in ordine alla erroneità o pretestuosità del ritenuto nesso funzionale delle dichiarazioni rese dall’On. N. con specifici atti tipici del parlamentare (quali interrogazioni e interpellanze).

Solo in sede di comparsa conclusionale l’appellante aveva affermato che dalla lettura dei documenti prodotti dal N. nel giudizio di primo grado emergeva la prova della assenza del collegamento funzionale in base ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Detti documenti, prodotti in primo grado, non risultavano dagli atti acquisiti nel giudizio di appello ed il loro contenuto – non richiamato integralmente dagli scritti difensivi del D. – non era valutabile ai fini della sussistenza dei presupposti ai fini del promovimento del conflitto di attribuzione con la Camera dei Deputati.

Del resto, proseguiva la Corte territoriale, il procedo civile è, per sua natura, dispositivo in quanto rimesso alla iniziativa delle parti alla cui inerzia non è possibile sopperire con iniziative di ufficio, quali una richiesta di esibizione di documenti all’assemblea parlamentare.

Dovendosi presumere la legittimità costituzionale dell’operato della Camera dei Deputati mancavano evidentemente i presupposti per la adozione della iniziativa sollecitata dall’appellante.

In tale situazione processuale il promovimento, da parte del giudice, del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale diretto ad accertare lo straripamento da parte del Parlamento delle sue attribuzioni costituzionali in danno di quelle della autorità giudiziaria avrebbe avuto inammissibili finalità esplorative.

Quanto al giornalista, all’editore ed al direttore responsabile del giornale, il primo giudice aveva ritenuto gli stessi correttamente scriminati dall’esercizio del diritto di cronaca.

Infatti, l’articolo riportava fedelmente – inserite nel suo interno e virgolettate – le dichiarazioni rese dall’ex sindaco di Torino a motivazione della sua mancata candidatura alle elezioni amministrative, che rivestivano evidente interesse pubblico per i lettori dell’edizione locale del quotidiano.

Avverso tale decisione D. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria.

Resistono, con distinti controricorsi, il N., il Gruppo editoriale L’Espresso spa, M.E. (direttore) e G.P. G.B. (autore dell’articolo).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., artt. 51, 57, 185 e 595 c.p., artt. 2043 e 2055 c.c., L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 11 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il quesito di diritto posto con il primo motivo è il seguente: “dica la Corte suprema se la riproduzione fedele di dichiarazioni rese dal soggetto intervistato nell’ambito di un articolo pubblicato su di un quotidiano, pur se di interesse pubblico per i lettori, possa costituire circostanza autonomamente scriminante per il giornalista, il direttore responsabile e l’editore del quotidiano e non debba – invece – indurre comunque costoro ad accertare che tali dichiarazioni siano contestualmente assistite dai requisiti della verità, dell’interesse sociale e della continenza; e se, dunque, nel caso di specie, l’aver testualmente riprodotto le affermazioni pronunciate dall’on. N.D. (riportate nel quotidiano La Repubblica, edizione di (OMISSIS)) possa scriminare di per sè il comportamento di G.P., M.E. e del Gruppo Editoriale L’Espresso (rispettivamente giornalista, direttore responsabile ed editore del quotidiano La Repubblica) quand’anche costoro non abbiano valutato se le espressioni “malavita della politica” e “gente pericolosa” ivi riferite anche al sen. D. M., avessero valenza diffamatoria.

Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla omessa valutazione, da parte della Corte d’appello, in ordine al contenuto delle espressioni malavita della politica” e “gente pericolosa” (riferite dall’on. N.D. anche al sen. D. M. nella intervista apparsa sul quotidiano La Repubblica edizione di (OMISSIS)) al fine di accertare se esse avessero – come avevano – carattere oggettivamente diffamatoria, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Se i giudici di appello avessero compiuto una valutazione in ordine al contenuto delle affermazioni pronunciate dall’on. N., gli stessi avrebbero necessariamente concluso che le espressioni “gente pericolosa” e “malavita della politica” rappresentavano, oggettivamente aggressioni gratuite dell’altrui reputazione, implicanti un giudizio di grave disvalore, idoneo a incidere negativamente sul prestigio professionale e sulla reputazione del sen. D., che il giornalista avrebbe avuto l’obbligo di non divulgare, a prescindere dalla verifica della veridicità delle notizie emerse nel corso dell’intervista, che, del pari, egli avrebbe dovuto effettuare.

Osserva il Collegio:

i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Innanzitutto, la circostanza che nel caso di specie sia stata riconosciuta la esimente di cui all’art. 68 Cost., all’on. N., non elimina affatto l’oggettiva (eventuale) illiceità dell’atto; con la conseguenza che in questo caso potrebbe ravvisarsi la responsabilità, anche sotto il profilo civile, di terzi estranei che avessero concorso con il parlamentare nel diffondere, a mezzo della stampa, il contenuto degli indicati atti, lesivo dell’altrui reputazione.

Nel caso di specie occorre, pertanto, accertare se le dichiarazioni rilasciate dall’on. N., riprodotte dal giornalista del quotidiano La Repubblica, abbiano un intrinseco contenuto diffamatorio, prescindendo dal fatto che l’on. N. abbia ottenuto la delibera di insindacabilità delle espressioni utilizzate, ai sensi dell’art. 68 Cost..

La causa di esonero dalla responsabilità dell’autore delle dichiarazioni contestate, di cui all’art. 119 c.p., comma 1, infatti, non si estende agli altri soggetti che abbiano eventualmente concorso nel reato.

La giurisprudenza penale (sez. unite, 30/05/2001, n. 37140) ha stabilito che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non integra di per se la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca la condotta di chi pubblichi il testo di un’intervista riportando, pur “alla lettera”, dichiarazioni del soggetto intervistato che abbiano oggettivamente contenuto lesivo dell’altrui reputazione, rimanendo pur sempre a carico del giornalista il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite.

Deve tuttavia ritenersi esclusa l’illiceità penale della condotta del giornalista che, assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall’intervistato nei confronti di altri, qualora il fatto in sè dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e giustificare l’esercizio del diritto di cronaca.

L’individuazione della sussistenza di questi presupposti costituisce accertamento di fatto che, se correttamente motivato, non e1 sindacabile in sede di legittimità.

Tale principio, espresso in sede penale, è stato riaffermato dalla Corte di cassazione anche in sede di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa.

Ai fini della applicazione della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, il cronista che riporti fedelmente le dichiarazioni ingiuriose rese da un terzo, ovviamente, ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in se considerato (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1205).

Più di recente è stato ribadito: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, è applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando alla lettera il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell’altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione ed il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione riservata al giudice di merito (insindacabile in sede di legittimità se sorretta da logica ed adeguata motivazione), indiscutibili profili di interesse pubblico all’informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare dei giornalista” (Cass. 24 aprile 2008 n. 10686).

Pur muovendosi correttamente sulla linea di questa giurisprudenza, la motivazione adottata dai giudici di appello, ad avviso del Collegio, non può considerarsi completamente appagante, poichè essa in realtà si limita a queste due affermazioni:

la prima secondo la quale l’articolo del giornalista riportava fedelmente le dichiarazioni rese dall’on. N. (nel senso che il giornalista non aveva accompagnato le dichiarazioni rese da questo ultimo con proprie osservazioni o accostamenti tali da ingenerare false rappresentazioni della realtà):

– la seconda, in base alla quale le dichiarazioni rese, in quella circostanza, dall’on. N. a giustificazione della sua mancata ricandidatura alle elezioni amministrative come sindaco di Torino, “rivestivano interesse pubblico per i lettori dell’edizione locale del quotidiano”.

E’ mancato, pertanto, l’esame di un ulteriore requisito richiesto dalle più recenti decisioni di questa Corte (da ultimo, Cass. 19 gennaio 2007 n. 1205), secondo le quali: “Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie; condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti, altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell’ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l’assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l’interesse pubblico ali1informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico”.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno concluso che:

“il giudice di primo grado ha poi correttamente ritenuto il giornalista, l’editore ed il direttore responsabile del periodico scriminati dall’esercizio del diritto di cronaca”.

In buona sostanza, la decisione impugnata conclude, (dopo aver ricordato che la intervista era stata pubblicata in una edizione locale del quotidiano) ravvisando indiscutibili profili di interesse pubblico all’informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista.

Nel caso di specie è mancato – tuttavia – l’esame dell’ulteriore requisito, quello della continenza formale, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame, alla luce dei principi sopra indicati.

Il giudice di rinvio dovrà controllare se la esposizione dei fatti sia avvenuta in modo misurato, riportando le dichiarazioni rese della persona intervistata, contenendole negli spazi, strettamente necessari, in relazione ai contenuti, al contesto della intervista riportata ed all’interesse pubblico alla notizia.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla affermata necessità, da parte della Corte di appello, di acquisire copia degli atti parlamentari (già prodotti dall’on. N. ma solo nel giudizio di primo grado) per determinare la riconducibilità delle dichiarazioni rese dall’on. N.D. alla guarentigia assicurata dall’art. 68 Cost., al fine di valutare se sollecitare il conflitto di attribuzioni con la Camera dei deputati; laddove, quale che fosse stato il contenuto di tali documenti, esso non avrebbe mai potuto elidere il carattere oggettivamente ingiurioso della affermazioni pronunciate dall’on. N. e la loro assoluta estraneità a qualsivoglia attività tipica precedentemente svolta dal parlamentare N., configurandosi quale illegittimo attacco alla persona che non poteva essere in alcun modo scriminato, tale da imporre alla Corte di appello di. sollevare il conflitto di attribuzioni con la Camera dei Deputati il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il quarto motivo si deduce erronea, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla affermata esistenza – da parte della Corte d’appello – della scriminante di cui all’art. 68 Cost., in relazione agli atti tipici precedentemente posti in essere dal parlamentare N., indicati nella relazione della Giunta, successivamente approvata dalla Camera dei Deputati con Delib. insindacabilità 18 ottobre 2001, laddove il contenuto di tali atti non è ricollegabile da alcun nesso funzionale alle dichiarazioni ingiuriose “gente pericolosa” e “malavita della politica” riferite (anche) al sen. D. e pubblicate senza – peraltro – che vi sia. alcuna comunanza di tematiche di fondo con le espressioni ingiuriose suindicate: il tutto in relazione all’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 3.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede del Parlamento sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già’ posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento (in tal senso Corte Cost., 15.11.2004, n. 347). Nello stesso senso, cfr.

Cass. 5 dicembre 1997 n. 375; Cass. ord. 7 Iugliol998 n. 298; Cass. 18 luglio 1998 n. 298; Cass. 20 luglio 1999 n. 329; Cass. 17 maggio 2001 n. 137; Cass. 14 giugno 2001 n. 191; Cass. 19 luglio 2004 n. 13346; Cass. 26 settembre 2005 n. 18781; Cass. 12 aprile 2006 n. 8626; Cass. 6 settembre 2007 n. 18689, 19 dicembre 2008 n. 29859.

L’art. 68 Cost., comma 1, stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Tale disciplina, sostanzialmente, è rimasta immutata dopo la L. 20 giugno 2003, n. 140, contenente, fra l’altro, disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 (Corte Cost. 24.1.2005 n. 28). La legge del 2003 non ha modificato sostanzialmente le disposizioni della Carta Costituzionale.

La citata legge, all’art. 3, infatti, stabilisce che l’art. 68 Cost., comma 1, si applica, in ogni caso, per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

In altri termini, la norma, pur ampliando il concetto di espressione del voto garantito, non ha mutato il principio del legame funzionale, necessario per la configurazione della giustificazione contenuta nel testo costituzionale, fra le opinioni espresse o gli atti compiuti e l’esercizio di funzioni parlamentari.

In tal modo, per l’attività del parlamentare che si svolga fuori delle sedi istituzionali, continua a rilevare il cosiddetto nesso funzionale, tra l’attività e la funzione protetta, il quale è il solo che consente di distinguere le opinioni del parlamentare, riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l’esercizio della funzione parlamentare (Corte Cost. 16 aprile 2004 n. 120).

Nel caso di specie, la Corte territoriale – così come già il primo giudice – ha prestato acquiescenza alla deliberazione della Camera dei Deputati senza proporre conflitto di attribuzione, di cui, invece – ad avviso dell’attuale ricorrente – ricorrerebbero tutti i presupposti, esorbitando la condotta dell’on. N. dai limiti della norma costituzionale in questione (in quanto lesiva della reputazione e dell’onore dell’appellante).

La decisione della Corte romana è stata sottoposta a censura, sotto tale profilo, con il terzo e quarto motivo di ricorso.

Ad avviso del Collegio, le censure formulate dal D. non colgono nel segno.

Il ricorrente ha riprodotto integralmente il contenuto della deliberazione (come prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso, dalla decisione di questa Corte 12 aprile 2006 n. 8626).

La questione della mancata acquisizione al giudizio degli atti “tipici” in precedenza posti in essere dell’on. N., ma legati da nesso funzionale con le dichiarazioni contestate (non prodotti in sede di appello, ma richiamati nella delibera) perde, ad avviso del Collegio, qualsiasi rilevanza.

Assume carattere assorbente la osservazione conclusiva, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’appellante – nel lamentare il mancato ricorso alla Corte Costituzionale da parte della autorità giudiziaria – non aveva evidenziato ragioni specifiche circa la erroneità o la pretestuosità del ritenuto nesso funzionale da parte della Giunta per le autorizzazioni e poi della Assemblea delle dichiarazioni del parlamentare con specifici atti “tipici” quali interrogazioni e interpellanze ed alle dichiarazioni espresse in occasiona della discussione generale del 20 gennaio 1998. La Corte territoriale ha ricordato la tardività delle deduzioni di una insussistenza di collegamento funzionale tra l’attività parlamentare dell’on. N. e le dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Repubblica”.

Tanto sarebbe stato sufficiente a far ritenere la inammissibilità delle censure relative alla mancato accoglimento del richiesto conflitto di attribuzioni con la Camera dei deputati, da parte del Tribunale di Roma.

Appare, pertanto, corretta la conclusione cui pure sono pervenuti i giudici di appello, secondo i quali “nella prospettata situazione processuale il promovimento da parte del giudice di un giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale diretto ad accertare lo straripamento da parte del Parlamento delle sue attribuzioni costituzionali in danno di quelle della autorità giudiziaria avrebbe inammissibili finalità esplorative”.

In ogni caso, la Corte territoriale ha ritenuto di esaminare, nel merito, i contenuti della relazione della Giunta per le autorizzazioni (regolarmente acquisita agli atti del processo), la cui proposta – votata all’unanimità da tutti i componenti – era poi stata integralmente accolta dalla Assemblea.

Ha ricordato che tale relazione menzionava specifici atti parlamentari dell’on. N. indubbiamente connessi con le dichiarazioni contestate (interrogazione 4-10654 e 3-00176 della 12^ legislatura e interpellanza 2-01298 della 12^ legislatura). Ha sottolineato che la stessa Giunta aveva precisato che non si trattava affatto di “mera comunanza di tematiche tra le affermazioni denigratorie e le attività tipiche svolte nel corso del mandato parlamentare” (così a pag. 30 del ricorso per cassazione). Infatti, oltre alle interrogazioni ed alle interpellanze proposte nella 12^ legislatura volte ad esortare il governo al rispetto delle norme di correttezza e trasparenza nella gestione dei pubblici servizi ed al perseguimento di politiche e comportamenti concreti ispirati alla più rigorosa legalità, l’on. N. aveva partecipato alla discussione delle richieste di autorizzazione all’arresto dell’on. P. (accomunato al sen. D. nelle dichiarazioni rese al quotidiano La Repubblica) concludendo così nella discussione generale del 20 gennaio 1998:

“Eravamo nel 1987 e l’opinione pubblica dall’inizio degli anni 1980 era continuamente scossa da episodi di malcostume,di corruzione, di malaffare, come mai era accaduto in passato, Episodi che vedevano coinvolti uomini politici, parlamentari, pubbliche amministrazioni centrali o periferiche dello Stato. I palazzi del potere, le segreterie dei partiti, le sedi istituzionali erano impermeabili ad ogni richiamo a ciò che stava accadendo nel paese, considerando i singoli episodi di malaffare che venivano denunciati come incidenti di percorso. Sig. Presidente, anche per queste ragioni, per consentire agli inquirenti di fare completa luce non solo sulle questioni che riguardano l’avvocato Prevosti, ma anche, in particolare, su quello che avevamo chiamato non a caso non molti anni fa, “il porto delle nebbie”, il palazzo di giustizia di Roma, ricordo a Lei ed a tutti noi che sulla vicenda (OMISSIS) presentammo interrogazioni fin dal 1993″..

Sulla base di tutte queste considerazioni, la Giunta (e poi la Assemblea) decisero che “tutti questi elementi hanno contribuito a determinare nei componenti la Giunta la convinzione che le dichiarazioni dell’on. N. appartengono alla polemica politico- parlamentare e, dunque, nel senso più sopra chiarito, all’insieme di quelle manifestazioni di pensiero prodroraiche, conseguenti e divulgative degli atti tipici di esercizio della funzione di deputato”.

Le censure formulate sul punto dal ricorrente sono pertanto del tutto infondate.

Conclusivamente, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, con il rigetto degli altri.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che procederà a nuovo esame.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso (che rigetta nel resto).

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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