Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20284 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 26/07/2019), n.20284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3036/2017 proposto da:

NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA, in persona

dell’Amministratore Delegato Dott. C.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE AMERICA 11, presso lo studio

dell’avvocato DAVIDE ANGELUCCI, rappresentata e difesa dagli

avvocati MICHELE PETRETTA, ESTER DE VITA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 335/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

TARANTO, depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La curatela del Fallimento (OMISSIS), con citazione del 26/7/2012, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Taranto la Commercio e Finanza s.p.a. – Leasing e Factoring (oggi Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.) per sentir dichiarare la nullità dell’atto di compravendita di alcuni immobili siti in (OMISSIS), con cui la (OMISSIS) s.r.l. in bonis, aveva trasferito la proprietà di detti immobili alla Commercio e Finanza S.p.A. in violazione del divieto di patto commissorio; chiese, in subordine, di sentir dichiarare l’inefficacia del medesimo atto ai sensi dell’art. 2901 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione dei canoni pagati dalla (OMISSIS) s.r.l. in virtù di contratti di leasing relativi agli stessi beni, stipulati contestualmente alla vendita. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Taranto, eseguita ampia istruttoria, accolse la domanda revocatoria, con gli effetti consequenziali.

La Corte d’Appello di Lecce, adita dalla Commercio e Finanza S.p.A., con sentenza n. 335 del 27/6/2016, per quel che ancora qui di interesse, ha rigettato tutti i motivi di appello volti a mettere in discussione l’esistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, con particolare riguardo al pregiudizio per i creditori, alla scientia damni ed alla scientia decotionis.

La Corte d’Appello, in sintesi, ha ritenuto che, pur non essendosi la (OMISSIS) s.r.l. spogliata di tutti i suoi beni immobili, la vendita contestuale di una pluralità di beni determini un significativo sacrificio delle ragioni dei creditori, soprattutto alla luce della rilevante modifica della garanzia patrimoniale conseguente alla sostituzione di immobili con denaro derivante dalla compravendita; in ordine alla scientia damni la Corte ha ritenuto che la vendita contestuale di una pluralità di beni implichi di per sè la consapevolezza dell’esistenza di una situazione di difficoltà economica da parte del debitore anche in ragione della qualità professionale dell’operatore Commercio e Finanza S.p.a.; così come ha ritenuto che tale consapevolezza dovesse essere presunta in capo al terzo acquirente. La Corte d’Appello, rigettato l’appello, ha disposto consequenzialmente in ordine alle spese del grado.

Avverso la sentenza la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a, società incorporante la Commercio e Finanza s.p.a. leasing e factoring a seguito di fusione per incorporazione, giusta atto notar A.N. del 26/7/2016, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Non è svolta alcuna attività difensiva per resistere al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con particolare riguardo alla scientia decotionis.

La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l’operazione posta in essere era di leasing, il cui scopo era esclusivamente quello del finanziamento, certamente lecito a condizione di un giusto equilibrio tra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il canone ed il prezzo di opzione. La sentenza sarebbe contraddittoria laddove d’un lato, ha escluso i presupposti della violazione dell’art. 2744 c.c. e dall’altro, invece, non ha considerato che l’impresa, stipulando un contratto di leasing, restava comunque titolare di un diritto di opzione ad un prezzo prefissato. Oltre a questi profili di contraddittorietà, la motivazione del giudice sarebbe del tutto insufficiente in quanto affidata a mere presunzioni.

2. Con il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con particolare riguardo alla scientia damni. Mancherebbe, nella motivazione dei giudici di merito, qualunque riferimento alla scientia damni sia del debitore sia del terzo, in quanto non si comprenderebbe dove fosse il vantaggio della Commercio e Finanza, nè si darebbe conto dell’operazione di finanziamento. Il ragionamento del giudice sarebbe basato su presunzioni nè univoche nè concordanti; così come sarebbe illogico l’argomento, speso dalla Corte d’Appello, secondo il quale la (OMISSIS) s.r.l. era fallita poco tempo dopo la stipula dell’atto notarile, laddove, invece tra quell’atto e la dichiarazione di fallimento intercorsero ben 31 mesi.

3. Con il terzo motivo di ricorso censura l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con particolare riguardo al giudicato endo-fallimentare. La ricorrente assume che non sia stata data alcuna motivazione sull’eccezione di non proponibilità dell’actio revocatoria ordinaria dopo che, in sede di accertamento del passivo, era stata accolta la domanda di rivendica. In altri termini la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. non poteva riottenere il bene attraverso l’esercizio dell’azione revocatoria, non essendo possibile la modificazione dello stato passivo, preclusa dal giudicato endo-fallimentare che copre il dedotto ed il deducibile.

4. I motivi sono tutti inammissibili perchè di merito, volti a sollecitare questa Corte ad una più appagante rilettura dei mezzi istruttori e dei fatti di causa. Peraltro le censure non sono compatibili con il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che come è noto, non consente più di sollevare il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione ma soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riducendo il vizio di motivazione al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. La giurisprudenza di questa Corte è, sul punto, del tutto consolidata nel senso di escludere il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (Cass., 3, n. 23940 del 12/10/2017: “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia”; Cass., 6-3 n. 22598 del 25/9/2018).

Per quel che riguarda in particolare il terzo motivo che fa riferimento ad una pretesa efficacia preclusiva del giudicato endo-fallimentare, costituito dalla chiusura dello stato passivo rispetto all’azione revocatoria ordinaria, deve osservarsi che esso è inammissibile, oltre che per le ragioni suindicate attinenti alla difettosa formulazione del vizio di motivazione, anche perchè si tratta di una questione nuova.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.

Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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