Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20284 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. I, 25/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17912/2019 proposto da:

B.J., domiciliato in Roma, Via Attilio Regolo n. 12/d

presso lo studio dell’Avvocato Massimiliano Fazi che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 283/2019 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA,

depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

B.J., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Perugia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito perchè temeva di essere ucciso dai membri di un sindacato contrapposto a quello di cui faceva parte il padre, che era stato ucciso nel (OMISSIS) proprio per la sua appartenenza al sindacato.

I fatti narrati sono stati ritenuti non credibili dalla Corte territoriale e, comunque, afferenti a questioni di natura privata.

La Corte territoriale ha, pertanto, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle diverse forme di protezione internazionale e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso detta sentenza è proposto ricorso per cassazione con tre mezzi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi.

Primo motivo: mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio/politiche del Paese. In proposito sostiene che il rientro nel Paese di origine lo esporrebbe al pericolo per la sicurezza individuale, come dimostrerebbe il fatto che le Autorità italiane raccomandano di limitare allo stretto necessario i viaggi in (OMISSIS).

Secondo motivo: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonchè violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato in Patria.

Terzo motivo: violazione del principio del non refoulement.

2. I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè tutti risultano inammissibili.

Innanzi tutto va osservato che non risulta impugnata la statuizione di non credibilità delle dichiarazioni rese in merito alle ragioni dell’allontanamento dalla (OMISSIS), ricondotte dalla Corte territoriale, anche ove ritenute veritiere a questioni di carattere privatistico, con evidenti ricadute negative sulle domande di protezione rispetto alle quali il positivo superamento del vaglio di credibilità risulta dirimente (status di rifugiato; protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b)).

Va quindi osservato che, in ciascun motivo, il ricorrente non estrapola i punti della sentenza impugnata oggetto di censura, e non si confronta affatto con la motivazione ivi resa, nè illustra le proprie dichiarazioni e/o deduzioni e allegazioni che avrebbero potuto condurre ad un diverso esito, posto che la Corte territoriale lo ha ritenuto sostanzialmente non credibile.

Quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) va osservato che la Corte territoriale ha proceduto a consultare ed a valutare le fonti accreditate ricostruendo la situazione socio/politica del Paese di provenienza e la prima censura risulta formulata in maniera del tutto generica.

Le altre censure si limitano a ripercorrere norme e precedenti giurisprudenziali, senza soffermarsi in alcun punto sulle peculiari circostanze del caso concreto, nemmeno in relazione alla condizione di vulnerabilità che avrebbe dovuto consentire il riconoscimento della protezione umanitaria e risultano carenti sul piano della specificità.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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