Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20284 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.23/08/2017),  n. 20284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9574-2014 proposto da:

N.R. ((OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

L.E.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALESSANDRIA 129, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

GUGLIELMETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO LA MANTIA;

– controricorrente –

e contro

L.L., L.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 746/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Decidendo sul gravame proposto dagli eredi di L.G.B. contro la sentenza del Tribunale di Palermo del 29.3.2006, la Corte d’Appello, con sentenza 30.4.2013 – per quanto ancora interessa in questa sede – ha respinto la domanda riconvenzionale da costoro proposta nella predetta qualità compensando le spese di lite.

Per giungere a tale soluzione la Corte d’Appello di Palermo ha rilevato sempre per quanto ancora interessa in questa sede – che la domanda di accertamento di una servitù reciproca sulla strada era nuova perchè per la prima volta formulata con l’atto di riassunzione, mentre l’altra domanda riconvenzionale (tendente all’accertamento di un uso comune della strada) era coperta da giudicato formatosi sulla sentenza di apposizione di termini emessa, su domanda dell’originario attore L.G. dal Giudice di Pace il 22.6.2001 che ha come presupposto logico necessario la contiguità dei fondi e la certezza del confine.

Contro tale decisione gli eredi di L.G.B. in epigrafe indicati ricorrono per cassazione con un tre motivi a cui resiste con controricorso L.M.E., quale erede di L.G., mentre gli altri eredi di quest’ultimo non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 2 Col primo motivo si lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 criticandosi il ragionamento utilizzato dalla Corte d’Appello per escludere la comunione sulla stradella.

Col secondo motivo si denunzia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il difetto di motivazione sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento di una servitù reciproca di passaggio.

Tali censure sono entrambi inammissibili perchè il vizio di motivazione non è più denunziabile in cassazione, come chiaramente si ricava dall’esame del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie in esame, riguardante, come già esposto, una sentenza depositata il 30.4.2013).

3 Resta così da esaminare unicamente il terzo ed ultimo motivo con cui i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..

Nel sottolineare la natura personale dell’azione di apposizione di termini i ricorrenti rimproverano alla Corte di Appello per avere ravvisato un giudicato nella pronuncia di apposizione di termini rispetto alla questione dell’accertamento del diritto di comunione d’uso, di natura reale.

Il motivo è fondato.

E’ noto che l’azione di apposizione di termini ha natura personale e non reale (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 5597 del 26/10/1981 Rv. 416326; Sez. 2, Sentenza n. 16970 del 17/08/2005 Rv. 584798; Sez. 2, Sentenza n. 3307 del 14/10/1969 Rv. 343347).

Come affermato da questa Corte, l’azione per apposizione di termini, presupponendo la certezza del confine, implicitamente contiene l’azione di regolamento del confine, e in questa si modifica, ove, per le eccezioni del convenuto, insorga contrasto sulla linea di confine, lungo la quale i termini devono essere apposti (Sez. 2, Sentenza n. 9512 del 30/04/2014 Rv. 630630).

Avendo nel caso in esame L.G.G. dedotto in primo grado che la apposizione dei termini non avrebbe dovuto comunque ostacolare il transito pedonale e carrabile sulla stradella posta tra i rispettivi fondi soggetto, a suo dire, a comunione di uso, era evidente il contrasto sulla concreta individuazione della linea di confine e la necessità di una sua determinazione giudiziale, secondo il citato principio di diritto. Del resto, lo stesso Giudice di Pace si limitò ad apporre i termini senza però compiere nessun accertamento sulla domanda riconvenzionale del convenuto tendente come si legge nel ricorso – ad accertare proprio che la strada tra i due fondi era soggetta a comunione d’uso e che pertanto il confine andava determinato mediante apposizione di segni che non pregiudicassero l’esercizio di transito sulla stessa.

Nessun giudicato si era formato sulla natura della strada esistente tra i due fondi e men che meno sulla individuazione del confine tra gli stessi, perche, come si è detto, il primo giudice su tali temi si era dichiarato incompetente anche perchè, come sottolineano gli stessi ricorrenti (v. pag. 22 ricorso), l’accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale sulla comunione d’uso della strada comporta “la determinazione di una nuova linea di confine rispetto a quella originaria”, facendo così sorgere un contrasto sulla linea di confine.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo che riesaminerà la questione della natura della strada e della individuazione della linea di confine tra i rispettivi fondi, provvedendo all’esito anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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