Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20284 del 07/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26208-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope – legis;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI
12, presso lo studio dell’avvocato ENRICO TONELLI, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 146/03/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PERUGIA, depositata il 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
C.G., esercente la professione di avvocato, impugnava innanzi alla CTP di Perugia la cartella di pagamento con cui l’Agenzia ingiungeva al professionista il mancato versamento dell’IRAP per l’anno (OMISSIS). La CTP accoglieva il ricorso e l’Ufficio proponeva appello. La CTR riformava la sentenza di primo grado e affermava che, svolgendo il contribuente l’attività professionale di docente universitario in via principale e quella di avvocato in modo residuale attraverso l’utilizzo di beni strumentali minimi e della collaborazione part-time di una dattilografa, non poteva ritenersi sussistente il requisito applicativo dell’imposta in questione, ossia l’autonoma organizzazione.
L’Agenzia propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, a cui il contribuente resiste con controricorso e memoria.
Con l’unico motivo, l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR aveva ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione, nonostante l’avvocato si avvalesse in modo non occasionale della collaborazione di una dattilografa part – time.
Il motivo, in rito ammissibile, è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP, di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che una tale forma di collaborazione reca all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Ciò perchè lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali, “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”, non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.
A tali principi si è attenuto il giudice di merito. Ed invero, la CTR ha ritenuto che il contribuente si era avvalso di una dattilografa part – time; elemento che, unito all’utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività (v. Cass. ult. cit.), quali un’automobile e altri strumenti di piccola entità necessari a qualsiasi professionista, non è suscettibile di combinarsi con il lavoro del professionista, di potenziarne le possibilità e, conseguentemente, di configurare la presenza di autonoma organizzazione.
Per queste ragioni, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento delle S.U. civili.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016