Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20283 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 26/07/2019), n.20283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23975/2016 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA 66,

presso lo studio dell’avvocato D.R. difensore di sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3744/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.R. espose di aver convenuto con P.F. la compravendita del suo appartamento sito in (OMISSIS), previa verifica della libertà e della piena proprietà dell’immobile; che, in seguito a controlli effettuati, era emersa l’esistenza, a carico di detto immobile, di una ipoteca esattoriale, per un presunto debito di Euro 3.691,00, senza che fosse stata effettuata alcuna preventiva comunicazione; che, nonostante egli provvedesse immediatamente a pagare la corrispondente somma, il promissario acquirente dell’appartamento decise di risolvere il contratto preliminare. Ciò premesso, il D. convenne Equitalia Sud S.p.A., quale agente della riscossione, davanti al Tribunale di Roma per sentir pronunciare la condanna del medesimo alla restituzione delle somme versate e ai danni subiti in conseguenza dell’illegittima iscrizione ipotecaria, non preceduta da alcuna intimazione di pagamento ed iscritta per un credito inferiore ad Euro 8.000.

Il Tribunale di Roma rilevò il difetto di legittimazione passiva di Equitalia S.p.A. e rigettò la domanda ritenendo che l’imputazione del danno ingiusto non potesse avvenire sulla base del mero dato oggettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa ma dovesse dipendere anche dall’accertamento della colpa della P.A., relativa ad ipotesi di azione amministrativa avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

Il Tribunale ritenne, inoltre, che non fosse provato alcun comportamento illecito perchè, essendo opinabile prima dell’entrata in vigore della L. n. 73 del 2010, il diritto di iscrivere ipoteca anche con riferimento a crediti inferiori ad Euro 8.000, non erano ravvisabili elementi per poter affermare che l’iscrizione fosse causalmente collegabile ad un comportamento colposo del conservatore.

La Corte d’Appello di Roma, adita dal D., ha con sentenza dell’11/6/2016, per quel che ancora rileva in questa sede, confermato integralmente la sentenza di primo grado: ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva di Equitalia S.p.A. a fronte di quella dell’ente impositore del credito al quale le somme riscosse avrebbero dovuto essere versate; ha ritenuto non esservi stata violazione di alcuna normativa in tema di iscrizione di ipoteca, anche in ragione del fatto che la disciplina relativa alla possibilità di iscrivere ipoteca per un debito non inferiore ad Euro 8.000 era sopravvenuta ai fatti, con l’entrata in vigore della L. n. 73 del 2010, art. 3, comma 2 ter, a fronte di una iscrizione effettuata nel 2007; ha ritenuto che non vi erano altre violazioni e che le cartelle erano state correttamente notificate, di guisa da escludere anche qualunque tipo di vizio formale. A prescindere poi dalle singole pretese violazioni della normativa tributaria, espressamente escluse dal Giudice, la Corte d’Appello ha ritenuto mancare del tutto la prova dell’esistenza di danni risarcibili, non potendosi il danno collegare a pretese difficoltà nella commercializzazione del bene, rimaste peraltro non provate. Conclusivamente la Corte di merito ha rigettato l’appello, confermando l’ordinanza di primo grado e condannando il D. alle spese del grado. Avverso la sentenza D.R. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Alcuna attività difensiva è svolta da Equitalia S.p.A. per resistere al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione delle norme in tema di legittimazione passiva del concessionario; eccezione di legittimazione passiva proposta non dalla parte ma dal giudice tardivamente; violazione degli artt. 102,112,167,183,702 bis e 702 quater c.p.c., art. 24 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; eccezione di incostituzionalità con riguardo all’art. 24 – diritto alla difesa ed al contraddittorio) l’impugnante censura il capo di sentenza che ha pronunciato il difetto di legittimazione passiva del concessionario in ragione del fatto che il presunto debitore aveva dovuto pagare la somma senza poter conoscere il fondamento della medesima e neppure l’ente creditore; in ogni caso la sentenza sarebbe censurabile per aver negato la legittimazione passiva di Equitalia, sussistendo la medesima sulla base della giurisprudenza di questa Corte eventualmente anche in litisconsorzio necessario con l’ente creditore. Si rileva inoltre che la questione sarebbe stata posta d’ufficio senza consentire sul punto l’articolazione del contraddittorio delle parti, in spregio alle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c..

1.1. Il motivo è inammissibile, per plurimi concorrenti profili. Innanzitutto perchè la tesi del ricorrente contrasta con un indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui la legitimatio ad causam, da distinguersi dalla titolarità sostanziale attiva o passiva del rapporto che attiene al merito delle pretese, è una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo; nella fattispecie peraltro rilevata dal primo giudice e confermata da quello del grado di appello, ben potendo, come in effetti è avvenuto, la parte argomentare, nel corso del giudizio, in senso contrario. Sulla natura processuale della legitimatio ad causam e sulla sua rilevabilità d’ufficio si esprime un indirizzo significativo della giurisprudenza di questa Corte (Cass., U, n. 2951 del 16/2/2016; Cass., L, n. 17092 del 12/8/2016).

In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè privo di interesse: non si vede, invero, quale sia l’interesse del ricorrente a contestare la sentenza in punto di legittimazione passiva di Equitalia stante l’esito comunque negativo del giudizio di merito, per motivi del tutto indipendenti da tale profilo.

Quanto poi all’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con generico riferimento all’art. 24 Cost. e al principio del contraddittorio, non è chiaro nè quali siano i profili di rilevanza della questione nè quelli di non manifesta infondatezza della stessa.

Ne deriva che il motivo è inammissibile anche sotto questo riguardo.

2. Con il secondo motivo – violazione dell’art. 185 c.p., art. 2059 c.c., artt. 115,116,132 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 2697 e 2729 c.c., art. 42 Cost., con riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui, negando l’attività istruttoria in punto di prova del danno, e dunque precludendo alla parte la prova del medesimo, ha comunque rigettato la domanda risarcitoria relativa alla colposa se non dolosa iscrizione ipotecaria, in base all’assunto dell’assenza di prova del danno.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè di merito, volto cioè ad ottenere da questa Corte una nuova valutazione delle risultanze istruttorie in un contesto in cui è pacifico tra le parti, che l’ipoteca è stata cancellata prima della vendita.

3. Con il terzo motivo si denuncia “il difetto di motivazione – omesso esame del fatto decisivo trattato – la prova della colposità dell’iscrizione – rigetto del risarcimento – con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”. Ad avviso del ricorrente la sentenza sarebbe da cassare per omessa motivazione in ordine alla rilevanza della mancata notifica delle cartelle esattoriali nei confronti del proprietario dell’immobile gravato da ipoteca.

3. Il motivo è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte d’Appello ha motivato in ordine alla legittimità dell’iscrizione dell’ipoteca sulla base di n. 7 cartelle esattoriali regolarmente notificate, non impugnate, e dunque divenute definitive, sicchè difetta il presupposto dell’omessa pronuncia.

4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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