Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20283 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. I, 25/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 15714/2019 proposto da:

K.Y., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Francesco Di Pietro, giusta procura in foglio separato

aggiunto al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 120/2019 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

K.Y., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Perugia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di contrasti intercorsi negli anni con lo zio e la sua famiglia, con cui viveva a seguito del decesso dei suoi genitori e di essersi deciso a lasciare il Paese per le minacce subite dallo zio.

I fatti narrati sono stati ricondotti dalla Corte territoriale ad un conflitto di natura privata in ambito parentale.

La Corte territoriale ha, pertanto, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle diverse forme di protezione internazionale e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso detta sentenza, depositata il 21/02/2019, è stato proposto ricorso per cassazione con un mezzo.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, atteso il diniego della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi e non risponde ai requisiti di specificità.

Innanzi tutto va osservato che la Corte territoriale ha negato la protezione umanitaria, ritenendo che non fossero state rappresentate situazioni soggettive qualificabili come esigenze umanitarie e che il ricorrente aveva riconnesso la domanda genericamente alla situazione della (OMISSIS).

Orbene, la prima statuizione non risulta adeguatamente impugnata giacchè il ricorrente, laddove sostiene in maniera estremamente generica che la personale situazione di vulnerabilità si ricollegherebbe alle “terribili esperienze subite” ed alla “giovane età all’epoca dei fatti” (fol. 4 del ricorso), non illustra affatto se e quando specifiche deduzioni circa la sua peculiare vulnerabilità siano state formulate. Infine, pur sollecitando sostanzialmente una rivalutazione della domanda di protezione umanitaria, non indica alcun fatto decisivo il cui esame sia stato omesso.

Quanto al prospettato “rischio Paese”, la Corte territoriale ha affermato che lo stesso non era sufficiente a fondare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ed ha anche precisato – sulla scorta della consultazione delle fonti accreditate che non sussisteva una situazione di violenza generalizzata o di conflitto nella zona della città di (OMISSIS), dalla quale proveniva il richiedente: ne consegue che la doglianza risulta smentita dalla attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le altre e diverse informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019).

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese di giudizio per assenza di attività difensive della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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