Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20283 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.23/08/2017),  n. 20283

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5782-2014 proposto da:

M.G. ((OMISSIS)), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI

CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA CARUSO;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1719/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza 3.10.2013 ha respinto il gravame proposto da M.G. contro la sentenza 389/2010 del locale Tribunale (sez. dist. Mascalucia) che aveva a sua volta disatteso la domanda da lui proposta nei confronti del coniuge separato G.S., tendente ad ottenere il pagamento di somme di danaro a titolo di rimborso spese effettuate negli anni 2006-2007-2008 quale amministratore della comunione dei beni anche per il periodo successivo alla separazione.

Per giungere a tale conclusione la Corte territoriale, richiamato il principio della inderogabilità delle norme relative alla amministrazione dei beni della comunione tra i coniugi (art. 210 c.c., comma 3), ha osservato che il M. in costanza di convivenza coniugale aveva esercitato il normale potere di amministrazione disgiunta ex art. 180 c.c. e che, una volta intervenuto lo scioglimento della comunione col passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non poteva compiere atti di amministrazione senza il consenso dell’altro comunista (la G.) titolare, ai sensi dell’art. 1105 c.c., del pari diritto di concorrere nella amministrazione della cosa comune, consenso nel caso di specie non preventivamente richiesto. Ha quindi osservato che gli unici atti consentiti erano quelli conservativi (in caso di inattività o trascuranza dell’altro compartecipe), mentre per quanto riguarda l’amministrazione e l’esecuzione delle attività già deliberate era ammesso, in caso di dissenso o inerzia della G., il ricorso all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1105 c.c., comma 4.

Contro tale decisione il M. ricorre per cassazione sulla base di due motivi, mentre la G. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo, sviluppato in una triplice articolazione, il ricorrente denunzia innanzitutto “la violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 182 c.c. nonchè dell’art. 1106 c.c. in relazione all’art. 1708 c.c.. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. Dopo aver sottolineato l’erroneo richiamo agli artt. 180 e 182 c.c., trattandosi di domanda di rimborso di somme anticipate dopo lo scioglimento della comunione, il ricorrente richiama il principio della delegabilità della amministrazione ad uno o più partecipanti (sancito dall’art. 1106 c.c.) e invoca le regole sul mandato e sulla libertà di forma del suo conferimento. Ritiene pertanto errata la sentenza laddove ha escluso la qualifica di amministratore dei beni in comunione nonostante che le somme richieste negli estratti conto riguardino spese di manutenzione degli immobili, come incontrovertibilmente emerso nel corso del giudizio.

1.2 Denunzia inoltre “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c.. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”: richiamando alcuni passaggi di una sentenza di Tribunale emessa in altro giudizio promosso contro di lui dalla G., il ricorrente ritiene che a fronte di una statuizione (non impugnata) sulla sua qualità di amministratore, la sentenza di appello non ha correttamente fatto applicazione del giudicato su tale punto formatosi.

1.3 Ancora, il M. deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 nonchè dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5” osservando che la qualifica di amministratore poteva chiaramente desumersi dalla ciclopica documentazione versata in atti (e richiama a tal fine gli atti processuali che a suo dire, dimostrerebbero l’assunto).

Il motivo è infondato sotto tutti i profili in cui si articola.

a) Partendo, per ragioni di priorità logica, dalla dedotta violazione del giudicato (rappresentato, a dire del ricorrente, dalla sentenza 3041/2006 emessa all’esito di una domanda di rendiconto avanzata dalla moglie e citata nei motivi di appello), il Collegio rileva l’infondatezza della doglianza perchè, come emerge dallo stesso ricorso a pag. 13, il Tribunale con la sentenza 3041/2006 aveva fatto “riferimento agli anni 1997/2003” cioè ai rendiconti di un periodo antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e quindi antecedente allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ed in tale periodo vigeva la regola dell’amministrazione disgiunta di cui all’art. 180 c.c..

Il giudicato quindi non è invocabile nel caso in esame ove invece si discute di atti compiuti dopo lo scioglimento della comunione, come accertato dalla Corte di merito: quindi, non sussiste nè la violazione di legge nè l’omesso esame circa un fatto decisivo.

b) Quanto alle altre doglianze, sotto il primo profilo la doglianza è infondata, anche se occorre correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. essendo il dispositivo conforme a diritto.

Va premesso che la Corte d’Appello ha richiamato le disposizioni degli artt. 180 e 182 c.c. non già per applicarle nel caso concreto ma per ricostruire il meccanismo dell’amministrazione dei beni tra i coniugi sotto il regime della comunione legale; inoltre, correttamente è stata esclusa dalla Corte di merito la possibilità di una nomina ad amministratore del M. durante la convivenza matrimoniale, stante il principio della amministrazione disgiunta (art. 180 c.c.) e della inderogabilità delle norme sull’amministrazione (art. 210 c.c., comma 3).

Il richiamo alla forma libera della nomina ad amministratore e alla applicabilità delle norme sul mandato investe una questione di diritto implicante accertamenti in fatto ed introdotta solo in questa sede, non risultando nè dal ricorso nè dalla sentenza impugnata che di essa si sia già discusso nel giudizio di appello: la Corte di Cassazione pertanto non è tenuta ad esaminarla.

Va piuttosto osservato che, come precisa lo stesso ricorrente (v. pag. 12), “le somme richieste negli estratti contro riguardano spese sostenute dall’amministratore per la manutenzione degli immobili….”.

Ebbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte – a cui oggi va data continuità – in tema di spese di conservazione della cosa comune, l’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore, sicchè solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 20652 del 09/09/2013 Rv. 627614; Sez. 2, Sentenza n. 10738 del 03/08/2001 (Rv. 548784).

Nel caso in esame il relativo onere probatorio non risulta assolto e quindi si giustifica il rigetto della domanda di rimborso.

c) Sotto il terzo profilo, premesso che l’unico fatto decisivo era il ruolo del M. (che la Corte ha ben analizzato) e non già le prove addotte a sostegno della tesi dell’attore, va osservato che la critica, sotto lo schermo della dedotta violazione di legge, è in realtà unicamente fattuale e tende ad una alternativa ricostruzione di circostanze per sollecitare una soluzione diversa alla questione relativa al ruolo del M.: il giudizio di legittimità non consente siffatti accertamenti.

2 Col secondo motivo si denunzia infine violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; omessa ammissione di mezzi istruttori richiesti (prova per testi e consulenza tecnica di ufficio) Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″: ritiene il ricorrente che la prova per testi sull’invio annuale degli estratti conto e la consulenza contabile sulla regolarità degli stessi (domandate con l’atto di appello) avrebbero condotto al buon esito del giudizio.

Anche tale motivo è infondato perchè i mezzi istruttori richiesti (prova per testi sull’invio periodico dei rendiconti al domicilio della G. e consulenza tecnica contabile sui rendiconti) non inciderebbero affatto sulla ratio decidendi della Corte d’Appello, fondata non già sul mancato invio dei rendiconti o sulla erroneità degli stessi sotto il profilo contabile, ma sulla inesistenza del diritto al rimborso delle somme anticipate.

In conclusione, il ricorso del M. va respinto, con addebito di ulteriori spese al ricorrente.

Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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