Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20283 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26016-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope – legis;

– ricorrente –

contro

D.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA PARENTI, che lo rappresenta

e difende, giusta procura in calce del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/26/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 20/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Puglia n. 184/26/11, depositata il 20/10/2011 che, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio e confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità del diniego dell’istanza di rimborso proposta da D.M.F., esercente la professione di avvocato, relativa ad IRAP versata negli anni dal (OMISSIS).

La CTR ha escluso la sussistenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione necessari per l’applicazione dell’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, con il primo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 ed art. 3, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che la CTR ha fatto erronea applicazione delle norme in tema di IRAP in quanto il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente part-time, fruiva di uno studio composto di più ambienti e dichiarava consistenti ammortamenti.

Con il secondo motivo l’Ufficio deduce l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ritiene che la CTR non ha argomentato nella sua decisione perchè i dati oggettivi – le somme a titolo di prestazioni lavorative di terzi non possono essere considerati apporti risibili – emergenti dalla dichiarazione non erano rilevanti ai fini della sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Il contribuente ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 9451/2016, hanno di recente statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, la CTR ha escluso che la collaborazione part-time di un dipendente o l’esistenza di beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell’attività integrano il requisito dell’autonoma organizzazione e, così facendo, si è perfettamente uniformata ai principi espressi dalla giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte.

Il secondo motivo di ricorso è anch’esso infondato.

La CTR ha escluso la sussistenza di una struttura organizzata facendo riferimento al libro dei beni ammortizzabili e alla copia dei quadri RE delle dichiarazioni dei redditi del contribuente, allegati al ricorso introduttivo, chiarendo in modo logico e coerente le ragioni che l’hanno condotta ad escludere la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’IRAP.

Sulla base delle considerazioni il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento delle S.U. civili.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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