Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20282 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 26/07/2019), n.20282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17675/2016 proposto da:

A.A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA N. 1, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANCRINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO FRANCESCON;

– ricorrente –

contro

R.A., R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 492/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.A.P., assumendo di essere creditrice di importanti somme nei confronti dell’ex marito R.A. a titolo di assegni mensili di mantenimento, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Treviso il proprio debitore e la di lui sorella R.M., per esercitare ex art. 2900 c.c., l’azione surrogatoria nei confronti dell’ex marito in relazione all’azione di riduzione per lesione di legittima nei riguardi della sorella, per essere stato egli del tutto pretermesso dalla successione della madre e per non aver egli agito a tutela dei propri diritti di legittimario.

Nelle more del giudizio i due fratelli stipularono una scrittura transattiva del 18/3/2012, con la quale l’ A. rinunziò ad ogni diritto relativo all’eredità della madre, riconoscendo di aver avuto in vita dalla medesima donazioni per Euro 188.000.

Il Tribunale ritenne che, sulla base della detta scrittura, non poteva addebitarsi al convenuto un atteggiamento inerte rispetto ai propri diritti di legittimario e rigettò la domanda della A.. Questa impugnò l’atto ritenuto simulato e contestualmente propose appello avverso la sentenza di primo grado, assumendo che il requisito dell’inerzia, a seguito dell’accoglimento della domanda di simulazione, avrebbe dovuto intendersi ripristinato.

Nonostante l’accoglimento della domanda di simulazione della scrittura privata, sancita dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 2108 del 2015, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 492 del 7/3/2016, ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado, ritenendo che l’essersi attivato da parte del debitore per tutelare i propri diritti di legittimario, quand’anche la scrittura privata stipulata con la sorella fosse stata dichiarata simulata, in ogni caso aveva determinato il venir meno del presupposto dell’inerzia di cui all’art. 2900 c.c..

Il Giudice di merito ha, sul punto, ritenuto che la surroga possa essere esperita solo in caso di inerzia del debitore, mentre non possa essere qualificato “inerte” il preteso debitore che ponga in essere condotte inequivoche della sua volontà di non esercitare il diritto rispetto al quale il suo creditore vorrebbe surrogarsi. Nè vi sarebbe, nel caso in esame, la prova dell’accordo volto a pregiudicare le ragioni della creditrice, nè i presupposti per accogliere una subordinata domanda revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal “de cuius”, sino al positivo esperimento dell’azione di riduzione.

Avverso la sentenza che ha rigettato l’appello della A. e ha disposto in ordine alle spese secondo la regola della soccombenza, la stessa propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria. Nessuno resiste al ricorso. Con memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la ricorrente illustra che, successivamente alla notifica del ricorso per cassazione, è venuta a conoscenza di un giudizio, proposto successivamente da R.A. nei confronti della sorella e pendente davanti al Tribunale di Treviso, volto a sentir pronunciare la riduzione dell’eredità per lesione di legittima, giudizio nel quale la A. ha svolto intervento volontario adesivo perdendo interesse a coltivare il ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva negato i presupposti per l’esercizio della azione surrogatoria.

La A. rappresenta che, essendo venuto meno il presupposto dell’inerzia del debitore, e dunque il presupposto essenziale dell’azione surrogatoria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse e della legittimazione ad agire di essa ricorrente. Avendo, peraltro, le parti del secondo giudizio, avente ad oggetto la riduzione dell’eredità per lesione di legittima, espressamente dichiarato di aver stipulato la scrittura privata transattiva del 18/3/2012 in via simulata per pregiudicare le ragioni della creditrice, la ricorrente chiede la condanna in solido di R.A. e M. al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.

La Corte, preso atto della richiesta della ricorrente e dei documenti ad essa allegati, considerato che l’elenco dei documenti attinenti alla ammissibilità/inammissibilità del ricorso è stato notificato alla controparte, considerata la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente al ricorso, dichiara il ricorso medesimo inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità non essendosi costituita in giudizio la parte intimata. La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse in conformità alle richieste della medesima ricorrente preclude l’esame delle censure anche in ordine al carico delle spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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