Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20281 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. I, 25/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14255/2019 proposto da:

Z.T., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 20,

presso lo studio dell’Avvocato Annarita Manna, e rappresentato e

difeso dall’Avvocato Pasquale Spinicelli, giusta procura allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 126/2019 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Z.T., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Perugia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza di appello oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè minacciato ed aggredito dai figli del lagirdar perchè, pur essendo di religione musulmana, aveva frequentato una famiglia cristiana che lo aveva aiutato a svolgere il lavoro nei campi.

La Corte territoriale non ha ritenuto credibili i fatti narrati, nemmeno in relazione all’identità del richiedente, posto che questi non era stato in grado di produrre nè i documenti di riconoscimento rilasciati dal suo Paese di provenienza, nè, soprattutto, quelli rilasciatigli in Grecia, primo Paese nel quale aveva avanzato domanda di protezione, di guisa che era dubbio il rilievo delle denunce da lui esibite dinanzi alla Commissione.

Ad ogni modo ha anche escluso che le vicende narrate potessero integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, risultando poco circostanziata anche temporalmente la lamentela circa l’inattività della polizia – alla quale il ricorrente avrebbe denunciato i fatti – a contrastare gli atti di intolleranza religiosa tra cittadini (OMISSIS)i.

Ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, affermando che “non ricorre nel (OMISSIS) una situazione di conflitto armato interno, non bastando a tale effetto gli occasionali atti di terrorismo dei quali parla la difesa del ricorrente” (fol. 4 della sent. imp.); infine, ha negato la protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato la ricorrenza di una situazione personale di eccezionale vulnerabilità, nè una situazione di integrazione sociale, tanto non potendosi dedurre dal solo svolgimento di un rapporto di lavoro; non ha, quindi, ritenuto decisiva la documentazione medica prodotta riferita ad una patologia comune e non grave, la cui cura doveva ritenersi possibile anche nel Paese di origine.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c) oltre che la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, anche sotto il profilo del vizio motivazionale.

Il ricorrente lamenta l’omissione da parte della Corte territoriale dello svolgimento di un’indagine officiosa in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria in merito alla situazione precisa ed aggiornata delle condizioni socio-politiche del Paese di provenienza. Segnatamente si duole che la Corte di appello si sia limitata a valutare le circostanze dedotte dallo stesso richiedente ed abbia omesso di valutare d’ufficio le fonti aggiornate più accreditate in merito alla situazione corrente in (OMISSIS) (Rapporti Amnesty International 2016/2017, 2017/2018 e COI 2017 e 2018), a suo parere idonee a giustificare l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria.

Giova ricordare che “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.” (Cass. n. 13897 del 22/05/2019) e che il potere- dovere di cooperazione istruttoria, in deroga all’ordinario principio dispositivo della prova, va attuato “… mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea.” (Cass. n. 11096 del 19/04/2019; cfr. anche Cass. n. 29056 dell’11/11/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha formulato la sua decisione mediante la mera valutazione delle deduzioni dello stesso ricorrente, a cui si richiama, senza tuttavia indicare se e quali fonti informative accreditate ed aggiornate abbia consultato al fine di escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse la zona di provenienza del richiedente.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 CEDU, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorrente si duole che, nel denegare la protezione umanitaria, la Corte territoriale non abbia ravvisato una situazione di vulnerabilità e non abbia valorizzato l’attività lavorativa di bracciante svolta a tempo indeterminato, indice a suo parere di integrazione sociale, e non la abbia comparata con la condizione di vita possibile in caso di rimpatrio.

Il secondo motivo resta assorbito, in quanto la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

3. In conclusione il ricorso va accolto nei sensi prima precisati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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