Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20281 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 04/10/2011), n.20281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1932/2007 proposto da:

S.E.P.S.A. – SOCIETA’ PER L’ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI

AUTOFERROTRANVIARI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso

lo studio dell’avvocato MONETTI Francesco, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TURRA’ Sergio, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7360/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/12/2005 R.G.N. 506/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato MONETTI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 22.11 – 27.12.1995, rigettò l’impugnazione proposta dalla Sepsa – Società per l’Esercizio di Pubblici Servizi spa nei confronti di P. A. avverso la pronuncia di primo grado che aveva confermato il decreto ingiuntivo con il quale era stata riconosciuta la spettanza della somma pretesa da P. per le voci retributive “premio di operosità” e “incentivo”; ritenne al riguardo la Corte territoriale che, anche a voler seguire il ragionamento sviluppato dall’appellante, non poteva definirsi variabile la parte dell’indennità in questione commisurata al livello e all’anzianità dei dipendenti, siccome oggettivamente legate ad una situazione obiettivamente fissa e non acquisite ad personam.

Avverso tale sentenza la Sepsa – Società per l’Esercizio di Pubblici Servizi spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo e illustrato con memoria, lamentando la violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 1 e degli artt. 4, 4 bis e 5 dell’Accordo Nazionale 12.3.1980.

L’intimato P.A. ha resistito con controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso è stato proposto “giusta procura speciale in calce alla sentenza impugnata”, ed in effetti, come questa Corte ha potuto direttamente accertare, essendo la questione rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la copia prodotta della suddetta sentenza contiene in calce la procura speciale rilasciata al proprio difensore dalla Sepsa spa per la rappresentanza e difesa avanti alla Corte di Cassazione contro il dipendente P.A., di cui all’antescritto ricorso”.

Rilevato che, comunque, il riferimento al ricorso, così come indicato, è incongruo, essendo stata la procura apposta in calce alla sentenza e non a tale atto, trova applicazione nella fattispecie il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso (non rilevando nella specie la previsione, comunque inapplicabile ratione temporis al presente giudizio, della procura apposta in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore), stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilitè di atti diversi da quelli suindicati, con la conseguenza che se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 13537/2006; Cass., n. 23816/2010).

In applicazione di tale principio è stata quindi ritenuta invalida la procura che (come nel caso di specie) sia apposta in calce alla sentenza impugnata, non rechi la data in cui è stata rilasciata e sia stata richiamata genericamente nell’intestazione del ricorso, siccome priva non solo del necessario requisito della specialità, ma anche di quello dell’incontestata anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso; con la conseguenza che detta invalidità della procura, incidendo sulla validità stessa dell’instaurazione del rapporto processuale, va rilevata d’ufficio e comporta l’inammissibilità del ricorso indipendentemente dall’eccezione della parte interessata, il cui eventuale comportamento acquiescente rimane irrilevante (cfr., ex plurimis, Cass., nn.. 9168/2005; 17765/2005;

14843/2007).

2. Il ricorso, restando assorbita la disamina di ogni ulteriore questione di merito e processuale, va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA