Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20280 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/08/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/08/2017),  n. 20280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23096/2014 R.G. proposto da:

A.C., (+ Altri omessi), quali eredi di F.L.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo VADACCA ed elettivamente

domiciliati in Roma, viale Bruno Buozzi n. 53, presso lo studio

dell’Avv. Claudio Russo;

– ricorrenti –

contro

BOCCONE DEL CARDINALE s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana STEFANELLI ed

elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Pierluigi da

Palestrina n. 19, presso lo studio dell’Avv. Fabio Francesco Franco;

– controricorrente –

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) s.d.f., FA.CO.,

FA.RA.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 548/2014,

depositata in data 16.7.2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.5.2017 dal

Consigliere Relatore dott. Francesco CORTESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– con citazione notificata il 16.9.1997, R.M., in qualità di usufruttuaria di un terreno sito a Brindisi, convenne F.L. innanzi al tribunale di quella città chiedendone la condanna alla restituzione dei fondi che costui deteneva a titolo di precario oneroso ed al risarcimento dei danni per ingiustificata detenzione;

– il convenuto resistette alla domanda, assumendo di non essere mero detentore dei fondi, bensì di averne esercitato il possesso da oltre venti anni; per tale ragione spiegò riconvenzionale onde ottenere la declaratoria di avvenuto acquisto della proprietà degli stessi per usucapione ordinaria o, in subordine, per usucapione speciale;

– il Tribunale di Brindisi, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari del terreno, ovvero Fa.Co. e Ra., il fallimento (OMISSIS) s.d.f. di Fa.Co. e Ra. e Boccone del Cardinale s.r.l., terzo assuntore del fallimento ed acquirente dei beni, rigettò la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale, dichiarando l’acquisto per usucapione ordinaria in favore del F.;

– propose appello la curatela fallimentare della (OMISSIS) s.d.f. e si costituirono il terzo assuntore del fallimento e gli eredi di F.L.;

– la Corte di Appello di Lecce riformò la pronuncia di primo grado, accogliendo la domanda principale di restituzione del terreno e rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione;

– ritennero in particolare i giudici di appello che il F. aveva acquisito la disponibilità dei fondi in forza di un contratto di colonia atipica che non ne configurava il possesso ad usucapionem, e che costui non aveva provato in giudizio d’aver mai compiuto un atto di interversione nel possesso, tali non essendo nè l’aver egli adibito un fabbricato annesso ai fondi a residenza propria e dei familiari, nè l’aver egli concluso un contratto di fornitura dell’energia elettrica;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono A.C., (+ Altri omessi), quali eredi di F.L., sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso la Boccone del Cardinale s.r.l., quale acquirente del terreno subentrata agli originari proprietari, mentre i restanti intimati non hanno svolto attività difensiva; Boccone del Cardinale s.r.l. ha depositato memoria integrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 1, per avere la Corte di Appello ritenuto che, una volta data dimostrazione della disponibilità del bene, la prova del possesso gravasse sulla parte che ha richiesto l’accertamento dell’usucapione, anzichè presumersi ex lege;

– il motivo è infondato;

– la sentenza di appello ha infatti correttamente applicato la presunzione di possesso di cui alla norma citata, ritenendola superata, nel caso di specie, dalla documentata esistenza di un contratto di colonia atipica reso fra le parti, donde derivava in capo al concessionario la mera detenzione del bene e, perciò, la necessità di fornire adeguata prova della interversio possessionis di cui all’art. 1141 c.c., comma 2;

– tale impostazione appare coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presunzione di possesso utile ad usucapionem, di cui all’art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore (quale, pacificamente, un contratto che trasferisce la mera disponibilità del bene), poichè in tal caso l’attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario; ne consegue che la detenzione di un bene immobile a tale titolo può mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile ad usucapire in opposizione al proprietario concedente (cfr. ex multis Cass. 14.10.2014, n. 21690; Cass. 15.03.2005, n. 5551);

Ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme regolazione delle spese; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, pari al 15% sui compensi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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