Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20280 del 04/10/2011
Cassazione civile sez. lav., 04/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 04/10/2011), n.20280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20983/2007 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE
ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato VERTICCHIO Carmine, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOIOCCHI PIERLUIGI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
PACCANI MACCHINE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo
studio dell’avvocato LORIZIO ATHENA, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 198/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 25/07/2006 R.G.N. 293/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/07/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato MARIA ATHENA LORIZIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.4 – 25.6.2006 la Corte d’Appello di Brescia rigettò l’impugnazione proposta da B.G. nei confronti della Paccani Macchine spa avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto la domanda del B. di liquidazione, anche per il 2002 (anno di cessazione del rapporto), de premio aziendale erogatogli per ciascun anno pregresso; a sostegno del decisum la Corte territoriale rilevò che l’assunto dell’appellante secondo cui le pregresse erogazioni avrebbero dovuto essere ricondotte ad uno specifico accordo tra le parti costituiva una prospettazione del tutto nuova – essendo stato dedotto nel ricorso introduttivo che il premio di che trattasi era stato sempre erogato “indipendentemente da ogni parametro o presupposto” -, e, come tale, modificativa della causa petendi ed inammissibile in sede di gravame, ostandovi il divieto di cui all’art. 437 c.p.c.; escluse quindi la Corte territoriale che, nella specie, fosse ravvisabile, riguardo all’erogazione in parola, un uso aziendale.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale B. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
L’intimata Paccani Macchine spa ha resistito con controricorso.
E’ stato successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ritualità della rinuncia e dell’accettazione della medesima comporta la declaratoria di estinzione del giudizio (art. 391 c.p.c.).
Non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’adesione della controricorrente alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011