Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2028 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2028 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 18682-2011 proposto da:
RUBINO ANTONIO RBNNTN56T22C4960, titolare della ditta
“Limbo Games”, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DE SALVO DOMENICO giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA

DELLE

ENTRATE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 30/01/2014

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 51/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 4/11/2010, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito l’Avvocato De Salvo Domenico difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< Il sig. Antonio Rubino ricorre contro l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IVA IRPEF IRAP per gli anni 1999, 2001 e 2001 con il quale l'Ufficio, sulla scorta di documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza, aveva sottoposto a tassazione redditi e ricavi non dichiarati derivanti dall'esercizio di videogiochi presso locali pubblici. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto congrua la percentuale del 75% applicata dall'Ufficio per la determinazione dei costi di gestione (vincite pagate e compenso agli esercenti presso cui sono collocati i videogiochi) detratti dai maggiori ricavi accertati. Il ricorso del contribuente si articolo su due motivi. Con il primo motivo, promiscuamente riferito al vizio di cui ai numeri 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza gravata per aver violato l'articolo 132 c.p.c. in ordine all'obbligo di esporre concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo di motivare: a) sulle risultanze della documentazione prodotta dal contribuente in secondo grado (atti delle indagini preliminari a carico del contribuente , conclusesi con decreto di archiviazione del GIP di Sanremo e conseguente decreto di dissequestro della documentazione posta dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento fiscale impugnato); b) sulle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza del contribuente di ammissione di una CTU. Ric. 2011 n. 18682 sez. MT - ud. 05-12-2013 -2- 02/12/2010; Con il secondo motivo il contribuente denuncia la violazione del diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost. e dei principi regolatori del giusto processo, censurando la sentenza gravata per avere omesso di esaminare (e di ammettere sui medesimi la richiesta CTU) i documenti posti a base dell'accertamento tributario, sequestrati in sede penale e prodotti dal ricorrente solo in secondo grado per l'impossibilità di produrli prima del relativo dissequestro. Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, vanno giudicati inammissibili per difetto di autosufficienza, in quanto nel ricorso per cassazione non è stato tramite CTU (cfr. Cass. 18506/06: "Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione. "), né è stato precisato (se non mediante un riferimento del tutto generico a una "CTU elettronica, ai fini della determinazione del reddito di impresa") lo specifico quesito tecnico sul quale era stata richiesta l'ammissione di una consulenza..»; che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le conclusioni del relatore; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che la regolazione di spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il contribuente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 1.500 per onorari, oltre le spese prenotate a debito Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013. riprodotto il contenuto dei documenti in relazione ai quali si lamenta l'omesso esame, anche

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