Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2028 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 28/01/2021), n.2028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12275/2019 proposto da:

I.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli avvocati Aresi Tiziana, Seregni Massimo Carlo, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

c/

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 da CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

I.F., cittadino della Nigeria, originario della regione dell’Edo State, di religione cristiana, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva di essere vissuto con la madre e non con il padre e di essersi recato all’età di 16 anni presso il villaggio dove quest’ultimo viveva e di aver scoperto che era morto; di essersi rifiutato di prendere il posto del padre che si occupava di riti voodoo facendo anche sacrifici umani e che dal giorno del suo rifiuto era perseguitato nei sogni dal vudu W che lo esortava a prendere il posto del genitore defunto e di aver decisivo per questo, dopo essersi trasferito a Sokoto, di lasciare il Paese.

La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

Con Decreto n. 1412 del 2019 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso con cui I.F. avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava il primo giudice che il racconto offerto dal richiedente non era credibile e che il timore di uno spirito voodoo non integrava i presupposti della protezione oltre ad essere privo di ogni fondamento oggettivo.

Riteneva quindi che non sussistevano i presupposti necessari ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. c), nonchè per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Rilevava in particolare che nella zona di provenienza del richiedente non poteva dirsi esistente uno stato di violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno.

Il giudice di merito escludeva che, fermo restando che la situazione del Paese non era così grave da porre i suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità, in ipotesi

di rimpatrio, I.F. non si sarebbe ritrovato in condizioni di particolare vulnerabilità in dipendenza, per un verso, dell’inattendibilità delle sue dichiarazioni, e per altro verso, del difetto di qualsivoglia prova di lecita sua integrazione nel tessuto socio – economico italiano.

Avverso tale decreto I.F. ha proposto ricorso ne ha chiesto, sulla scorta di due motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3).

Si critica in particolare la valutazione sulla credibilità del richiedente che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe conforme ai criteri indicati nell’art. 3 del decreto richiamato in rubrica.

Si sostiene che il giudizio espresso dal Tribunale avrebbe dovuto essere contestualizzato tenendo conto dell’ambiente tribale in cui è vissuto il richiedente e del suo basso livello culturale.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la valutazione espressa dal Tribunale in merito alle condizioni esistenti in Nigeria ove anche a causa delle elezioni tenutesi nel Nord del Paese si sarebbe verificata una recrudescenza della violenza non solo da parte di gruppi privati ma anche dalle forze dell’ordine e da gruppi sette religiose come evidenziato da numerose decisioni resa da altri Tribunali.

La prima censura è inammissibile risolvendosi in una mera contrapposizione alla valutazione che il tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione.

Invero, rileva il Collegio che il giudice di merito ha ampiamente esposto le ragioni che l’hanno indotta a considerare, come analogamente aveva ritenuto la commissione territoriale, affatto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente (cfr. pag. 4 del decreto).

Questa Corte, poi, ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Nessuna specifica censura in tal senso è stata sollevata dal ricorrente, il cui concreto argomentare sul punto nemmeno rispetta le puntuali modalità di deduzione di un siffatto vizio come precisate da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al secondo motivo,

il Tribunale – citando le fonti internazionali consultate (riconducibili Amnesty international 2014/2015, word Report 2016 -Nigeria, sito Viaggiare Sicuri 2018) ha escluso che la zona (Edo State) della Nigeria da cui proviene il ricorrente sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato (invece esistente in altre zone del Paese) generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.

Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5″ (Cass. 30105/2018; Cass. 2020 nr 25449).

Su questo preciso punto, la relativa censura del ricorrente si rivela del tutto generica e per di più volta a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative, per accreditare un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione in modo adeguato e scevro da criticità argomentative.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata non potendosi ritenere tale la contestazione riportata nella memoria di costituzione riassunta in poche righe.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA