Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2028 del 26/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.26/01/2017),  n. 2028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10079/2016 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, 123 INT. 18, presso lo studio dell’avvocato MARIA CUOZZO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA FANTINI e BRUNO

FORTE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1582/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso l’11/05/2015 e depositato il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Bruno Forte, per il ricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con decreto depositato in data 7 ottobre 2015, la Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio da Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 585 del 2014, ha riconosciuto a favore di F.G. e a carico del Ministero della giustizia l’importo di Euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di indennizzo per la non ragionevole durata del giudizio di divisione introdotto nel 1976 ed ancora in corso nel 2009, quando era stata proposta la domanda di equa riparazione.

2. – Le Sezioni Unite, con la sentenza indicata, avevano annullato il decreto della Corte d’appello di Perugia in data 23 ottobre 2010, nella parte in cui commisurava l’indennizzo esclusivamente al tempo successivo al 23 maggio 1994, quando F.G. si era costituito nel giudizio presupposto, dopo essere rimasto fino ad allora contumace, ed ha dichiarato assorbito il rimanente motivo di ricorso, con cui F. contestava le decurtazioni operate con riferimento al periodo successivo alla sua costituzione in giudizio.

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha quantificato la durata complessiva del giudizio presupposto in 22 anni e 10 mesi, riducendola di 7 anni per il tempo stimato di durata ragionevole, e di ulteriori 2 anni per ritardi ascrivibili alle parti, così pervenendo a quantificare la durata eccedente in 13 anni e 10 mesi. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la Corte d’appello ha ritenuto di dover procedere ad una valutazione complessiva, e almeno in parte disancorata dagli usuali criteri, tenuto conto che il ricorrente, nato nel 1971, per ragioni di età non avesse consapevolezza della vicenda giudiziaria, iniziata nel 1976, almeno fino all’adolescenza.

3. – Per la cassazione del decreto F.G. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi; il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo è denunciata violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2-bis e 2-ter, nel testo antecedente al 2012, e art. 6, par. 1, CEDU e contesta l’erronea quantificazione della durata del giudizio presupposto, che era di 32 anni e 8 mesi, dal 1976 al 2009.

Con il secondo motivo è denunciata violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 e vizio di motivazione, e si contesta la mancata applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 585 del 2014, che aveva dato luogo al giudizio di rinvio.

Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 75, 100, 320 c.p.c., art. 111 Cost., art. 6, par. 1, CEDU e si contesta l’argomentazione della Corte d’appello secondo cui il ricorrente nei primi anni del processo non aveva potuto subire pregiudizio alcuno, non essendo in grado, per l’età, di avere consapevolezza della vicenda processuale.

Con il quarto motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 2, comma 2, nonchè violazione del giudicato interno formatosi sui criteri di liquidazione individuati nel decreto cassato da Sezioni Unite n. 585 del 2014, nel quale l’indennizzo era stato quantificato in Euro 1.281,50 per ciascun anno di ritardo, e, in assenza di specifica impugnazione, il giudice del rinvio non poteva rideterminare la misura dell’indennizzo in euro 769 per ogni anno di ritardo, argomentando peraltro erroneamente sulla minore età del ricorrente.

2. – Le doglianze prospettate con il primo e con il terzo motivo sono fondate.

2.1. – Dall’esame degli atti emerge che la Corte d’appello è incorsa in errore nella quantificazione della durata complessiva del giudizio presupposto, iniziato nel 1976 e ancora in corso nel 2009, quando era stata proposta la domanda di equa riparazione. La durata complessiva del predetto giudizio, infatti, non è pari ad anni 22 e mesi 10, come affermato nel decreto impugnato, ma ad anni 32 e mesi 8.

Risulta inoltre ingiustificata la riduzione del periodo di durata eccedente, operata dalla Corte d’appello nell’ambito della liquidazione dell’indennizzo a favore del ricorrente, sul rilievo che il predetto non aveva subito pregiudizio fino al tempo in cui era diventato adolescente, essendo in precedenza troppo giovane per avere consapevolezza della vicenda giudiziaria e quindi avvertire il disagio psicologico nel quale consiste, in definitiva, il danno non patrimoniale oggetto di indennizzo.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo attestata su una diversa ricognizione del significato dell’equa riparazione, che prescinde dal dato emozionale soggettivo, collegato necessariamente alla consapevolezza, e valorizza invece la componente oggettiva del danno prodotto dalla durata irragionevole del processo, di offesa per la lesione del diritto ad un procedimento giurisdizionale che si svolga nei tempi ragionevoli, prescritti dalla Costituzione e dalla CEDU, con conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia. In questa prospettiva è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale all’interdetto che sia stato parte di un giudizio di durata irragionevole (Cass., sez. 1, sent. n. 10412 del 2009), ed al minore il quale abbia partecipato al giudizio debitamente rappresentato, fino al momento della maggiore età (Cass., sez. 1, sent. n. 11338 del 2011; Cass., sez. 2, sent. n. 5067 del 2013, non massimata).

Nelle pronunce richiamate il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo è stato riconosciuto in funzione della partecipazione al processo del soggetto minore d’età o interdetto, ma è chiaro che dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 585 del 2014, che ha affermato l’irrilevanza della contumacia ai fini del diritto all’equa riparazione, la questione della partecipazione attiva al processo ha perso di significato, mentre rimane intatta la valenza del principio per cui qualunque persona che sia parte di un processo, a prescindere dalla consapevolezza soggettiva e dalla partecipazione attiva, ha diritto a che quel processo abbia una durata ragionevole.

2.2. – Non sussiste, invece, la violazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 585 del 2014, denunciata con il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte d’appello ha considerato l’intero periodo di eccedenza, sia pure errando nel computo.

Rimane assorbita nell’accoglimento la doglianza prospettata con H quarto motivo, posto che la rideterminazione dell’indennizzo sotto il profilo del computo della durata, come già in occasione del precedente annullamento, riguarda anche la misura dell’indennizzo riferito a ciascun anno di durata eccedente, trattandosi di valutazione necessariamente unitaria, sicchè non può formarsi giudicato sul punto (ex plurimis, Cass., sez. 6-1, sent. n. 14966 del 2012).

3. – All’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

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