Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20279 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 22/10/2018, dep. 26/07/2019), n.20279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6398/2017 proposto da:

S.P., M.H.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHAEL FORER

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.L.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA PALLAVER, giusta procura speciale in atti;

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui

rappresentata e difesa per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 134/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

BOLZANO, depositata il 10/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato AMITRANO MARGARETH per delega;

udito l’Avvocato DE TILLA ROBERTO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel 2010 M.H.F. e S.P. convennero dinanzi alla sezione distaccata di Brunico del Tribunale di Bolzano l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bressanone/Brunico – e il direttore dell’Agenzia, G.L.M., deducendo che gli stessi fossero responsabili, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del fallimento della società in n.c. (OMISSIS) di cui gli attori erano stati soci illimitatamente responsabili, e dei danni che ad essi erano derivati dal fallimento della predetta società.

Esposero:

– che l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Brunico, sospettando il concorso della società in una frode fiscale, dapprima, nel 2001, aveva rifiutato, senza emettere alcun formale provvedimento, di erogare alla società i rimborsi IVA maturati per il 2001, relativi alle vendite di materiale elettronico in paesi intercomunitari, ritenendo dubbia la stessa reale esistenza delle operazioni commerciali;

– che nel 2002 l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società tre provvedimenti di sospensione dei rimborsi, che venivano impugnati dalla (OMISSIS) dinanzi alla Commissione tributaria e da questa annullati in quanto ritenuti illegittimi;

che, nonostante la sentenza della Commissione tributaria fosse passata in giudicato, l’Amministrazione non provvedeva ad erogare i rimborsi, cosicchè la società doveva intraprendere, a questo scopo, giudizio di ottemperanza;

– che solo nel 2003, all’esito del giudizio di ottemperanza, l’Agenzia delle Entrate provvedeva al rimborso dei crediti IVA del 2001;

– che nel 2004, l’Agenzia delle Dogane (su impulso della Agenzia delle Entrate di Brunico) emetteva un nuovo avviso di accertamento, chiedendo alla società (OMISSIS) la restituzione degli importi rimborsati dal 1999 in poi, contestando il credito di imposta ottenuto in rimborso a seguito del giudizio di ottemperanza, adombrando il coinvolgimento da parte della (OMISSIS) in “frodi carosello” e quindi l’inesistenza delle operazioni alle quali si riferivano le fatture.

Il Giudice Penale archiviava le indagini sulle pretese frodi fiscali della società.

Assumevano inoltre gli odierni ricorrenti:

che, a seguito degli avvisi di accertamento emessi nel 2004, con i quali l’Amministrazione Finanziaria aveva chiesto la restituzione dei rimborsi IVA già effettuati, e della sospensione del rimborso IVA del 2001, le banche avevano negato il credito alla società e avevano preteso il rientro dei finanziamenti fino ad allora erogati;

che gli accertamenti erano stati impugnati e annullati dalla Commissione tributaria, con pronuncia confermata in sede di legittimità;

che però, preso atto dello stato di insolvenza della società, i soci stessi ne avevano chiesto il fallimento, che era stato dichiarato nel 2005;

clic, in conseguenza del fallimento societario, non solo essi avevano subito la perdita del valore della società, e dei guadagni derivanti dall’attività societaria, ma avevano riportato anche la perdita dei rispettivi patrimoni personali, derivante dalla necessità di vendere alcuni immobili per provvedere al pagamento dei debiti della società stessa.

Tutto ciò premesso, gli odierni ricorrenti agirono in giudizio chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrirnoniali e non patrimoniali subiti come conseguenza della condotta gravemente colposa se non addirittura dolosa tenuta dall’Agenzia delle Entrate di Brunico e dal suo direttore dell’epoca, il G., in danno della società.

2. – Con sentenza n. 615/2015 il Tribunale di Bolzano, ritenuta la responsabilità solidale dei convenuti per il fallimento di (OMISSIS) s.n.c., li condannò al pagamento dei danni patrimoniali subiti dai soci e delle spese di lite.

3. – Il Giudice d’appello, con la sentenza qui impugnata, sovvertiva l’esito del giudizio di primo grado, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate e del G., pur con compensazione delle spese di entrambi i giudizi. La Corte d’appello scindeva i due episodi e attribuiva rilevanza causale nel dissesto della società (OMISSIS) solo al primo, ovvero al negato rimborso credito IVA relativo all’anno 2001, affermando che, sulla base delle risultanze istruttorie, già dopo queste attività le banche si erano determinate a non sostenere ulteriormente la società (OMISSIS), provocandone prima la crisi di liquidità e poi il fallimento.

Senza affrontare il profilo della rilevanza della intervenuta decisione di annullamento dei provvedimenti di sospensione da parte della Commissione tributaria, la sentenza impugnata proseguiva affermando (sulla falsariga di Cass. n. 8295/2014), che l’amministrazione avesse fatto legittimo uso del suo potere di sospendere i pagamenti a fronte della notitia criminis di un reato in capo alla società, che era stata indagata per falsa fatturazione.

S7aruiva infatti, richiamando la sopra indicata pronuncia, che la disciplina di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis, comma 3, che dispone la sospensione del rimborso in presenza di contestazioni penali (norma richiamata dall’Amministrazione a giustificazione del proprio operato), dovesse essere interpretata nel senso che, in pendenza di indagini penali per reati come quelli che la società era sospettata di aver commesso, la sospensione del rimborso dell’IVA fosse una conseguenza automatica fino alla definizione del processo penale, non dovendo essere indirizzata all’indagato alcuna comunicazione ed essendo per converso sufficiente la constatazione di un reato (ossia la constatazione di un’attività di investigazione in corso, i cui esiti ancora non siano maturati). Riteneva, pertanto, che i provvedimenti emessi dall’Amministrazione Finanziaria per giustificare la sospensione fossero addirittura superflui, a prescindere dal giudizio che sugli stessi aveva espresso il Giudice Tributario.

La motivazione del provvedimento impugnato proseguiva affermando inoltre che – essendo indimostrato che vi fosse un nesso causale tra la richiesta di restituzione dell’IVA 1999 e lo stato di insolvenza della società, in quanto lo stesso era stato originato, già in precedenza, dalla crisi di liquidità che aveva afflitto la società per l’inesigibilità del credito IVA 2001 – dovesse ritenersi superflua ogni valutazione circa il carattere illecito della seconda richiesta (ritenuta anch’essa illegittima dai provvedimenti della Commissione tributaria, passati in giudicato, che avevano dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento).

4. – Contro la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 134/2016, pubblicata il 10.0.2016, propongono ricorso per Cassazione, con due motivi, M.H.F. e S.P. illustrati da memoria.

Resistono con controricorso Agenzie delle Entrate e G.L.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e particolarmente del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis e art. 74 bis, comma 3, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia disapplicato le sentenze irrevocabili della Commissione Tributaria, che avevano accertato che la sospensione dei rimborsi da parte dell’Agenzia delle Entrate fosse completamente illecita.

Lamentano, inoltre, che la sentenza impugnata abbia ritenuto lecita la sospensione dei rimborsi IVA richiamando una sentenza della Corte di Cassazione (8295/2014), concernente una fattispecie completamente diversa da quella per cui è causa. Deducono, infatti, che la sentenza citata riguardi la sospensione del rimborso IVA richiesto dal curatore fallimentare in sede di procedura concorsuale e quindi esonerato dalla prestazione di garanzia bancaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74 bis. Sostengono che la sentenza citata affermi esattamente il contrario di quanto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, dal momento che le richieste di rimborso IVA effettuate dalla società erano avvenute quando la stessa non era ancora fallita ed erano garantite da fideiussioni bancarie e assicurative rilasciate in favore delle Agenzie delle Entrate da parte di diversi istituti di credito e assicurativi.

7. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia affermato l’insussistenza del nesso causale tra il comportamento dell’Agenzia delle Entrate e di G.L.M. e il fallimento della Società, la cui esistenza sarebbe stata invece ampiamente dimostrata in causa anche dalle dichiarazioni dei testi.

Deducono, in particolare, che le testimonianze del commercialista della società e del curatore fallimentare – cui la Corte ha dichiarato espressamente di attribuire rilevanza e credibilità – abbiano confermato che i problemi di liquidità della società erano da ricondursi, esclusivamente, alla sospensione del rimborso del credito IVA posta in essere nell’anno 2001 dall’Agenzia delle Entrate.

Lamentano, pertanto, che l’argomentazione utilizzata dalla corte di merito sia assolutamente illogica e infondata, addivenendo la stessa a una conclusione contraria alle risultanze probatorie e opposta a queste ultime.

Censurano, in particolare, l’illogicità dell’affermazione contenuta in motivazione, secondo la quale il nesso causale doveva escludersi in quanto il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria non era da considerarsi illecito, dal momento che il dissesto finanziario era da ricondurre esclusivamente alle indagini penali.

Deducono che nel corso del procedimento non era stata assunta alcuna prova volta a dimostrare o anche, semplicemente, a consentire di ipotizzare che l’insolvenza della società potesse essere ricondotta a cause differenti rispetto alla revoca del rimborso IVA.

Quanto all’affermazione per cui la crisi della società sarebbe stata generata, tenuto conto della dichiarazione del curatore fallimentare, dalla sospensione del rimborso IVA dell’anno 2001, e dunque che essa si fosse già verificata prima della richiesta, promanante dalla amministrazione, di restituzione dell’IVA del 1999, lamentano che il teste avrebbe affermato esattamente il contrario, e cioè che la società aveva cominciato ad avere problemi di liquidità proprio a causa del mancato rimborso dell’IVA 2001, che le aveva fatto perdere il sostegno delle banche, come proverebbe il fatto che alla data di apertura del fallimento, oltre ai debiti nei confronti degli istituti di credito, non ne esistevano altri di rilevanti.

Deducono che l’affermazione dell’insussistenza di un nesso causale con riguardo alla richiesta di restituzione dell’IVA del 1999 dimostri la confusione fatta dalla Corte d’appello nell’analisi della questione sottopostale.

Censurano, infine, che la Corte abbia completamente ignorato le conclusioni del CTU e la documentazione dimessa.

Il primo motivo è fondato.

Non rileva la predicabilità al caso di specie del precedente di questa Corte costituito da Cass. n. 8295 del 2014, e neppure se la corte d’appello abbia dato o meno corretta applicazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 3, il quale disciplina la sospensione de, rimborsi IVA in presenza di “contestazioni penali” o l’individuazione del significato da attribuire a tali contestazioni.

Ciò che più direttamente rileva, e che è stato denunciato nel corpo del primo motivo, è che la sentenza impugnata, pur avendo, a pag. 14, dato espressamente atto che il giudice tributario, davanti al quale la società aveva impugnato dapprima i provvedimenti di sospensione del rimborso iva per l’anno 2001, e poi la richiesta di restituzione dei rimborsi già corrisposti per l’anno 1999, aveva annullato tutti quei provvedimenti dichiarandone l’illegittimità con sentenze passate in giudicato, non ha tenuto in alcun conto l’esistenza di tale giudicato, rinnovando autonomamente la valutazione in merito alla legittimità o meno dell’operato dell’amministrazione nell’adottare i provvedimenti annullati in sede tributaria. La corte d’appello ha ritenuto di poter non tener in alcun conto il giudicato tributario formatosi sulla legittimità di quei provvedimenti, rinnovando autonomamente la valutazione sul legittimo esercizio, nel caso di specie, da parte della Agenzia delle entrate e del suo direttore territoriale dell’epoca del potere di sospensione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 38 bis, comma 3, laddove questa valutazione era ormai definitivamente preclusa dal giudicato tributario formatosi sul punto.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, in quanto la sentenza deve essere cassata e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione che rifarà la valutazione su entrambi gli episodi sottoposti al suo esame.

Infatti, la corte d’appello, riassumendo i passaggi principali della motivazione:

1. ha affermato che emerga la prova del flesso causale tra la sospensione del rimborso iva per il 2001 e la perdita di liquidità che ha portato all’insolvenza;

2. ha ritenuto però, previa una diretta valutazione dell’operato dell’Agenzia delle entrate (nonostante il giudicato tributario esistente sul punto), che la sospensione del rimborso non fosse illegittima;

3. ha ritenuto quindi che nessuna responsabilità fosse ascrivibile all’Agenzia delle entrate e al suo direttore in ordine alla sospensione del rimborso;

4. ne ha dedotto che fosse superfluo indagare sulla legittimità o meno dell’operato dell’amministrazione in relazione al secondo episodio.

Cadute le premesse sub 1.,2. e 3., la corte d’appello dovrà rinnovare l’intero giudizio, riconsiderando anche se il secondo episodio in ordine cronologico, ovvero la richiesta di restituzione del rimborso iva già erogato per l’anno 1999, abbia una sua incidenza causale nel dissesto e la lcgittimità o meno dell’operato dell’amministrazione e del G. in relazione ad esso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA