Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20279 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. I, 25/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13213/2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso l’Avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 119/2019 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/02/209;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

M.P., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Perugia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè la sua famiglia aveva subito prevaricazioni da uno zio, membro al partito di opposizione (OMISSIS), sostenendo di volersi sottrarre ad una persecuzione di tipo politico.

La Corte territoriale ha affermato che l’allontanamento dal (OMISSIS) del ricorrente andava ascritto ad un unico episodio non riconducibile ad atti di persecuzione e privo di gravità, anche sulla considerazione che il ricorrente non aveva dato prove in merito all’aiuto richiesto alle autorità locali ed alla tolleranza tacita di queste alle condotte denunciate o alla incapacità a fronteggiarle; ha, quindi, respinto ogni domanda.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con cinque mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi:

Primo motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella condizione di pericolosità e nella situazione di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS), in ragione dell’omessa consultazione di fonti informative e dell’errata applicazione dell’onere della prova, in merito alla domanda di protezione sussidiaria.

Secondo motivo: omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della sua condizione personale; omessa valutazione delle prove, nonchè delle fonti citate e riportate rilevanti per la concessione della protezione sussidiaria.

Terzo motivo; mancata concessione della protezione sussidiaria a cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine, in merito alle quali ricorre anche la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 l’omesso esame delle fonti informative e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.

Quarto motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

Quinto motivo: erroneo diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, giacchè il permesso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, non può essere rifiutato qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nè può essere espulso, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19 lo straniero che rischia di essere perseguitato o possa correre gravi rischi nel Paese d’origine; si denuncia anche il difetto di motivazione in merito alla mancata concessione della protezione umanitaria.

2. I primi quattro motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

Giova ricordare che “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.” (Cass. n. 13897 del 22/05/2019) e che il potere – dovere di cooperazione istruttoria, in deroga all’ordinario principio dispositivo della prova, va attuato “… mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea.” (Cass. n. 11096 del 19/04/2019; cfr. anche Cass. n. 29056 dell’11/11/2019).

A ciò va aggiunto che “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (Cass. n. 27112 del 25/10/2018), ciò perchè “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.” (Cass. n. 20883 del 05/08/2019).

Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo avere confermato mediante il rinvio per relationem, il giudizio in merito al racconto delle ragioni di fuga emesso dal primo giudice, ha omesso radicalmente di esaminare e ricostruire la situazione socio/politica del Paese di origine del ricorrente – che avrebbe potuto rilevare ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) di cui ai motivi di doglianza, e la formale adesione alla motivazione della decisione di primo grado appare di stile, in assenza di qualsivoglia illustrazione delle ragioni della condivisione, tanto da imporre la cassazione della sentenza.

3. Resta assorbito il quinto motivo, in quanto la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

4. In conclusione il ricorso va accolto nei sensi prima precisati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presente grado.

PQM

– Accoglie i motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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