Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20279 del 23/08/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/08/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/08/2017),  n. 20279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23865/2014 R.G. proposto da:

M.A.S. e P.R., rappresentati e

difesi dall’Avv. Fabio NUZZACI ed elettivamente domiciliati presso

l’indirizzo di posta elettronica del difensore;

– ricorrenti –

contro

PU.CA., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Rosario

PATTI ed elettivamente domiciliato in Roma, via Tessalonica 31,

presso Grasso Elena;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 184/2014,

depositata in data 6.2.2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.5.2017 dal

Consigliere Relatore dott. Francesco CORTESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– con citazione notificata il 14.4.2012, M.A.S. e P.R. hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania – sezione distaccata di Acireale con la quale era stata respinta la loro domanda di rimozione di tre manufatti realizzati su un terreno di loro proprietà dal confinante Pu.Ca., ed accolto la domanda riconvenzionale di quest’ultimo volta alla dichiarazione di acquisto della proprietà per usucapione del terreno su cui i manufatti insistono;

– gli appellanti hanno sostenuto in particolare che il Pu. non aveva dato prova del possesso ad usucapionem, essendo emersa unicamente la sussistenza di atti di gestione da loro tollerati;

– costituitosi l’appellato, la Corte d’Appello di Catania ha respinto il gravame confermando la sentenza impugnata;

– la corte ha ritenuto in particolare che la realizzazione di ben tre manufatti sul terreno, comportando una vera e propria immutazione della res, trascendeva i confini della mera gestione tollerata; ha richiamato, per il resto, le deposizioni testimoniali da cui emergeva che da oltre vent’anni il Pu. ed i suoi danti causa avevano utilizzato il terreno come proprietari, fra l’altro impiantandovi e coltivando un agrumeto;

– avverso tale sentenza ricorrono per cassazione M.A.S. e P.R. sulla base di un unico motivo; l’intimato ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 1158 cod. civ. ed omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione alla ritenuta sussistenza di un valido possesso ad usucapionem;

– la censura è inammissibile; essa, infatti, consiste per un verso in una mera richiesta di rivalutazione delle prove assunte, compito riservato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e come tale sottratto al sindacato di legittimità (cfr. fra le altre Cass. 10.6.2016, n. 11892); per altro verso, poi, e sotto il profilo afferente al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), non indica minimamente quale sia il fatto controverso e decisivo per il giudizio del quale la sentenza impugnata abbia omesso lo scrutinio, così omettendo di conformarsi al principio più volte affermato al riguardo da questa Corte (cfr. per tutte Cass. 8.9.2016, n. 17761; Cass. 9.7.2015, n. 14324);

ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme regolazione delle spese; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, pari al 15% sui compensi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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