Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20278 del 25/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20278
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 12811 del ruolo generale dell’anno
2018, proposto da:
S.G. (C.F.: (OMISSIS)) F.C. (C.F.:
(OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato Pilerio Spadafora
(C.F.: SPD PLR 44P08 D986C);
– ricorrenti –
nei confronti di:
ARTIGIANCOOP a r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale
rappresentante pro tempore; M.N. (C.F.: non indicato);
B.L. (C.F.: non indicato)
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.
2133/2018, pubblicata in data 4 aprile 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 27 giugno 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.
Fatto
RILEVATO
che:
Nel corso del processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dalla Artigiancoop a r.l. nei confronti di M.N. e B.L., i terzi S.G. e F.C. hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c..
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Viterbo.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono il S. e la F., sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso in esame pone la problematica relativa al regime processuale applicabile alle produzioni documentali avvenute nei giudizi di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi la cui fase introduttiva (in quanto successivi all’inizio dell’esecuzione) è soggetta al regime della struttura bifasica e, in particolare, al regime da applicare per i documenti eventualmente depositati dall’opponente nel corso della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, ma poi da questi non prodotti nuovamente nei termini stabiliti per le attività istruttorie e neanche semplicemente allegati al proprio fascicolo di parte, al momento della decisione della causa, nel corso della fase a cognizione piena del giudizio stesso, e ciò anche con riguardo all’interpretazione dell’art. 186 disp. att. c.p.c., disposizione rimasta invariata pur a seguito della introduzione del regime cd. bifasico delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione.
Di tale questione, ad avviso della Corte, per il suo rilievo nomofilattico, è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte:
– rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della Terza Sezione.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019