Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20278 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 12811 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

S.G. (C.F.: (OMISSIS)) F.C. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato Pilerio Spadafora

(C.F.: SPD PLR 44P08 D986C);

– ricorrenti –

nei confronti di:

ARTIGIANCOOP a r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore; M.N. (C.F.: non indicato);

B.L. (C.F.: non indicato)

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

2133/2018, pubblicata in data 4 aprile 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel corso del processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dalla Artigiancoop a r.l. nei confronti di M.N. e B.L., i terzi S.G. e F.C. hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Viterbo.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il S. e la F., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso in esame pone la problematica relativa al regime processuale applicabile alle produzioni documentali avvenute nei giudizi di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi la cui fase introduttiva (in quanto successivi all’inizio dell’esecuzione) è soggetta al regime della struttura bifasica e, in particolare, al regime da applicare per i documenti eventualmente depositati dall’opponente nel corso della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, ma poi da questi non prodotti nuovamente nei termini stabiliti per le attività istruttorie e neanche semplicemente allegati al proprio fascicolo di parte, al momento della decisione della causa, nel corso della fase a cognizione piena del giudizio stesso, e ciò anche con riguardo all’interpretazione dell’art. 186 disp. att. c.p.c., disposizione rimasta invariata pur a seguito della introduzione del regime cd. bifasico delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione.

Di tale questione, ad avviso della Corte, per il suo rilievo nomofilattico, è opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte:

– rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della Terza Sezione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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