Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20278 del 23/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 23/08/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/08/2017),  n. 20278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21065/2014 R.G. proposto da:

C.L. e M.G., rappresentati e difesi

dall’Avv. Domenico CONTI ed elettivamente domiciliati in Roma, viale

Mazzini n. 6, presso lo studio dell’Avv. Stefano Lupis;

– ricorrenti –

contro

MA.AN.DO., MO.DO. e CA.EM.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 58/2014,

depositata in data 8.3.2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.5.2017 dal

Consigliere Relatore dott. Francesco CORTESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– C.L. e M.L. convennero Ma.An.Do., Mo.Do. ed Ca.Em. innanzi al Tribunale di Larino, e premesso che i convenuti occupavano senza titolo alcuni fondi di loro proprietà, detenuti in forza di contratto di mezzadria con l’Istituto “(OMISSIS)” loro dante causa, ne chiesero la condanna al rilascio ed al risarcimento dei danni;

– i convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda e spiegando riconvenzionale per veder dichiarata in loro favore l’usucapione dei fondi;

– il tribunale respinse la domanda principale ed accolse la riconvenzionale, dichiarando l’intervenuta usucapione dei terreni;

– la Corte d’Appello di Campobasso respinse l’appello proposto da C.L. e M.L., rilevando che costoro non avevano dato adeguata prova della loro proprietà e che, per contro, era adeguatamente dimostrato il possesso ad usucapionem dei fondi da parte degli appellati per il ventennio anteriore all’instaurazione della lite;

– avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.L. e M.G.L. (erede di M.L., nel frattempo deceduto) sulla base di cinque motivi; gli intimati non hanno svolto difese ed i ricorrenti hanno depositato memoria integrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo che la corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito rilievo al fatto che non erano state sollevate contestazioni in ordine all’individuazione del termine iniziale di decorrenza del possesso, circostanza invece soggetta all’onere probatorio della parte che agisce per la declaratoria di usucapione;

– la censura, in quanto imperniata sul tema della ripartizione dell’onere della prova, non intacca la ratio decidendi; la sentenza impugnata, infatti, ha accertato il momento iniziale di decorrenza del possesso ultraventennale sulla base delle emergenze probatorie, sotto tale profilo non scalfite dal motivo di ricorso, e solo per completezza ha aggiunto che in relazione all’individuazione di tale momento non risultavano specifiche contestazioni da parte degli odierni ricorrenti;

– con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., assumendo che la corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito valore decisivo alla prova testimoniale acquisita ed omesso di considerare altre emergenze istruttorie ed indicare le specifiche ragioni di tale ritenuta irrilevanza;

– il motivo è inammissibile; la corte d’appello ha infatti preso in considerazione e valutato gli elementi istruttori rilevanti ai fini della prova del possesso, scegliendo fra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione; tale attività involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 2.8.2016, n. 16056; Cass. 21.7.2010, n. 17097);

– con il terzo motivo è denunziato omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al contenuto della deposizione testimoniale utilizzata nella sentenza impugnata per supportare il rilievo dell’intervenuta usucapione;

– il motivo è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un sindacato sull’apprezzamento della prova, riservato al giudice del merito e sottratto al giudizio di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito di tale apprezzamento (v. fra le altre Cass. 7.4.2017, n. 9097; Cass. 6.4.2011, n. 7921);

– il quarto motivo denunzia parimenti il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione all’affermata emergenza, in seno ad alcune deposizioni testimoniali, dell’esistenza di trattative fra le parti che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento implicito del diritto dominicale vantato dai ricorrenti e perciò ad escludere l’usucapione;

– anche tale motivo è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione delle prove acquisite; esso è inoltre irrispettoso del principio di autosufficienza, poichè i ricorrenti non chiariscono nè l’oggetto, nè il contenuto, nè la collocazione temporale delle trattative da cui pretendono dedursi l’insussistenza dell’altrui possesso ad usucapionem;

– con il quinto motivo, infine, i ricorrenti deducono violazione degli artt. 189 e 306 cod. proc. civ., assumendo che la corte avrebbe scrutinato ed accolto la domanda di usucapione ancorchè non formalmente riproposta nelle conclusioni di primo grado e dunque da intendersi tacitamente rinunziata;

– la censura è priva di pregio, poichè la corte d’appello ha fatto buon governo del principio più volte affermato da questa corte (v. Cass. 10.9.2015, n. 17875; Cass. 10.7.2014, n. 15860) secondo cui affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte non è sufficiente che essa non sia riproposta nella precisazione delle conclusioni, dovendosi invece necessariamente accertare se dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa; in tal senso, peraltro, l’interpretazione dell’atto di parte costituisce apprezzamento tipico del giudizio di merito e non può essere sindacato in questa sede;

Ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto; dato atto che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in mancanza di attività difensiva da parte degli intimati; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA