Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20277 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. I, 25/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11699/2019 proposto da:

T.B., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Fabrizio Ceppi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 857/2018 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

T.B., nato in Gambia, con ricorso ex art. 35 del D.Lgs. n. 25 del 2008, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Perugia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

La decisione è stata confermata con la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata, con la quale è stato dichiarato estinto il giudizio e disposta la cancellazione della causa dal ruolo a seguito della riscontrata mancanza di prova della rinnovazione della notificazione dell’atto di appello.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., comma 3 e art. 307 c.p.c., comma 3, riferita alla statuizione con cui la Corte territoriale ha dichiarato estinto il giudizio per inattività della parte appellante, con cancellazione della causa dal ruolo.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi. Questa non è centrata sul mancato adempimento della rinnovazione della notificazione dell’atto di appello al Ministero dell’Interno domiciliato ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia – disposta alla prima udienza del 17/5/2018 – ma sulla accertata mancanza di prova circa l’esecuzione dell’adempimento in occasione dell’udienza di rinvio del 27/9/2018: orbene, tale statuizione non solo non è censurata, ma ne viene implicitamente riconosciuta la fondatezza alla luce della formulazione del secondo motivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 350 c.p.c., comma 2.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale all’udienza del 27/9/2018, preso atto della mancata costituzione della parte convenuta, avrebbe omesso di verificare la regolare costituzione del contraddittorio conseguita alla rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione in appello in quanto non avrebbe concesso un termine all’appellante per provvedere al deposito telematico della prova della notifica, adempimento al quale questi non aveva provveduto tempestivamente.

Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello, proprio a seguito del negativo esito della verifica della regolare costituzione delle parti ex art. 350 c.p.c., comma 2, sortito alla prima udienza del 17/5/2018, aveva ordinato, su richiesta del procuratore dell’appellante, la rinnovazione della notifica dell’atto di appello, fissando all’uopo un termine perentorio ed una nuova udienza. Quindi all’udienza fissata, del 27/9/2018, ha riscontrato la mancanza di prova circa l’adempimento ordinato, necessario per la regolare instaurazione del contraddittorio – circostanza che il ricorrente non smentisce: ne discende la palese infondatezza del motivo, giacchè non risulta alcuna violazione dell’art. 350 c.p.c., nell’ambito del quale, peraltro, non rientra la disciplina della remissione in termini e/o della concessione di termini.

Va aggiunto per completezza che, dall’esame del verbale dell’udienza del 27/9/2018, al quale la Corte ha proceduto di ufficio, essendo stata investiga del vaglio di un error in procedendo (Cass. n. 5971 del 12/03/2018; Cass. n. 17653 del 15/10/2012), si evince che il difensore dell’appellante non aveva nemmeno chiesto la concessione di un ulteriore termine per deposito atti.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese di giudizio per assenza di attività difensive della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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