Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20277 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/08/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/08/2017),  n. 20277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17910-2013 proposto da:

S.S.D., S.A., eredi del sig.

S.B.R., elettivamente domiciliati in ROMA VIA GALLONIO 18,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FREDIANI che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI DORE, CARLO DORE;

– ricorrenti –

contro

L.G., V.L.M.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE TITO LIVIO 179, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

DE LUIGI TESTI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELA LUISA

BARRIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 145/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 01/03/2013.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2013 S.R.B. ha proposto, nei confronti di L.G. e V.L.M.R., ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 145/2013.

2. L.G. e V.L.M.R. hanno proposto controricorso.

3. Come risulta dalla documentazione depositata, il ricorrente è deceduto in data 31 gennaio 2015 ed eredi sono i figli S.S.D. e S.A..

4. Il 16 febbraio 2017 S.S.D. e S.A. hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, atto che presenta i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

5. Deve quindi essere dichiarata l’estinzione del processo.

6. All’atto di rinuncia hanno aderito le controricorrenti e, pertanto, nulla si dispone circa le spese.

Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato; infatti il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che pone a carico del ricorrente soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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