Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20276 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. III, 15/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30077/2019 proposto da:

Y.D., rappresentata e difesa dall’avv.to MAURO STRAINI,

(maurostraini.legalmail.it), elettivamente domiciliata presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

Ufficio Territoriale del Governo di MILANO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, resa nel

procedimento RG 34033/2019 depositata l’11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Y.D., cittadina cinese, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Milano che aveva respinto l’opposizione al decreto prefettizio di espulsione accompagnato dal contestuale ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.

1.1. Per ciò che qui interessa, la ricorrente ha dedotto di essere presente sul territorio italiano dal 2011 con permessi di soggiorno sempre rinnovati fino a quando, da ultimo, la Questura le aveva respinto la domanda in quanto era stata arrestata e condannata dal Tribunale di Como per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

1.2. Ha allegato, al riguardo, di essersi ravveduta e di avere un legame stabile con un cittadino italiano con il quale, oltre a convivere “more uxorio” da alcuni anni, esercitava anche un’attività imprenditoriale; ha aggiunto di essere in attesa della documentazione necessaria per contrarre matrimonio, e che tale legame, equiparabile ad un rapporto familiare, consentiva di escludere, ex art. 13, comma 2 bis TUI, l’automatismo applicato dalla Prefettura con il decreto di espulsione opposto.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, la ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis.

1.1. Lamenta che il giudice di pace aveva ritenuto erroneamente irrilevante il legame di convivenza “more uxorio” che giustificava, in thesi, l’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, sul ricongiungimento familiare, norma che rappresentava una eccezione alla regola dell’attività vincolata dell’amministrazione.

1.2. Assume che tale situazione avrebbe dovuto infrangere l’automatismo previsto per le ipotesi di espulsione conseguenti al mancato rilascio del permesso di soggiorno; e che il legame vantato, fondato su una convivenza di lunga durata, era stabile e qualificato, ed attendeva soltanto di essere formalizzato con il matrimonio per il quale le doveva pervenire la documentazione dalla Cina.

1.3. Il motivo è infondato.

1.4. Il giudice di pace ha respinto l’opposizione escludendo che in Italia la ricorrente avesse familiari in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare o altri rapporti di parentela che consentissero di evitare l’espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2 bis, anche in presenza del mancato rinnovo del permesso di soggiorno: in particolare, ha dato atto che non risultava provato che la ricorrente avesse richiesto “le certificazioni necessarie per poter procedere alla pubblicazione del matrimonio in Italia”, fatto soltanto allegato, ed ha ribadito che, in assenza di ciò, il rigetto del permesso di soggiorno determinava, automaticamente, l’emissione del decreto prefettizio.

1.5. A fronte di ciò, la ricorrente ha ribadito che non era stata considerata adeguatamente valutata la stabilità che connotava il rapporto affettivo con il suo compagno, non considerando che questa Corte ha affermato che la convivenza “more uxorio” dello straniero con un cittadino italiano non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (riguardanti gli stranieri conviventi con parenti entro secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana) le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espellere nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 D.Lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. 6441/2009), e che tale principio, giustificato da esigenze di certezza dei rapporti giuridici, è stato più recentemente confermato anche se con la previsione del temperamento di un possibile ambito di valutazione favorevole del giudice di pace quando vi siano figli minorenni conviventi con la coppia (cfr. da ultimo Cass. 8889/2019 ed, in termini, Cass. 11955/2020).

1.6. Le condizioni sopra richiamate, tuttavia, sono estranee sia al caso di specie, in cui mancano entrambi i presupposti predicati dalla norma, sia alle ipotesi introdotte nel nostro ordinamento dalla L. n. 76 del 2016, evocata dal ricorrente a sostegno della propria tesi, in relazione ad un arresto di questa Corte in materia di espulsione come misura alternativa alla detenzione (cfr. Cass. pen. 16385/2019): al riguardo, va precisato, però, che in quella ipotesi, pur essendo stata affermata una condivisibile apertura per l’equiparazione fra il rapporto di coniugio ed i legami more uxorio, non risulta oggetto di discussione la prova della convivenza che emerge, invece, nel caso in esame, come la principale questione affrontata dal giudice di pace.

1.7. Deve, infatti, sottolinearsi che la normativa teste’ richiamata – che disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto – prescrive una formalizzazione, sia pur attenuata, del legame vantato attraverso una dichiarazione che deve essere resa dinanzi all’ufficiale di Stato Civile o all’ufficiale dell’anagrafe (L. n. 76 del 2018, art. 1, commi 1 e 2 ed art. 1, comma 36, in combinato disposto con il D.P.R. n. 223 del 1989, art. 4 e art. 13, comma 1, lett. b, artt. 2 e 3 e successive modifiche), requisito che rileva in tutti i casi in cui il rapporto debba essere fatto valere per ragioni istituzionali ed “esterne” alla stretta interazione fra i soggetti che compongono la coppia.

1.8. Ne’ “la documentazione attestante la convivenza (doc. 6 sub doc. 2 ricorso di primo grado)” richiamata dal ricorrente (cfr. pag. 8 del ricorso) può ritenersi idonea a dimostrare l’esistenza di una relazione equiparabile al coniugio ai fini che interessano, consistendo soltanto in una dichiarazione sottoscritta dal convivente della ricorrente ed indirizzata al Questore, ma non resa con l’ufficialità prescritta dalle norme sopra evocate: deve escludersi, pertanto, che il rilievo sia decisivo per una diversa soluzione della controversia.

2. Pertanto, il giudice di pace con la propria decisione si è attenuto ai principi sopra richiamati ed il ricorso deve essere rigettato.

3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese di lite.

4. La materia è esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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