Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20275 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7469-2018 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –

VERITAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA PASQUALIN;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1685/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che B.G. otteneva dal Giudice di pace di Venezia, nei confronti nei confronti della Veritas S.p.A., quale gestore del servizio di igiene ambientale del comune, un decreto ingiuntivo per la restituzione dell’IVA indicata come corrisposta indebitamente sulla tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, c.d. TIA 1, e sulla tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 238, c.d. TIA 2, da considerare non corrispettivi di servizi, ma tributi e come tali non assoggettabili alla suddetta imposta indiretta;

che, per quanto qui ancora rileva, il giudice di primo grado, pronunciandosi sull’opposizione dell’ingiunta, la rigettava, con sentenza confermata (sul punto) dal tribunale che riteneva l’assimilabilità della c.d. TIA 1 con la c.d. TIA 2, la prima pacificamente considerata tributo, la seconda da qualificare tale, nonostante l’indicazione legislativa contraria presente nel D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 14, comma 33, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

che avverso questa decisione ricorre per cassazione la Veritas S.p.A. formulando un unico motivo;

che non ha svolto attività difensiva l’intimato B.G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che risulta opportuno il rinvio a nuovo della presente causa.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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