Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20275 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.23/08/2017),  n. 20275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2989-2013 proposto da:

R.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

DELL’ANNO 10, presso lo studio dell’avvocato GIULIA TOTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VECCHIONE;

– ricorrente –

contro

G.F. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIO DE DOMINICIS 8, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

RICCHEZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE LAMBIASE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 457/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 12/5/2009, rigettò la domanda con la quale G.F. aveva chiesto demolirsi il muro costruito da R.A. sul canale di scolo, la cui mezzeria segnava il confine tra le due proprietà, sul quale, inoltre, il convenuto aveva praticato dei fori, così modificando il deflusso naturale delle acque;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 14/2/2012, in riforma di quella di primo grado, accolse integralmente la domanda;

che il diverso opinare aveva alla base le considerazioni determinanti seguenti: il confine era certo, nel rispetto del principio di non contestazione e, pertanto, l’azione andava qualificata come petitoria, a riguardo della quale era posta in evidenza, quanto al titolo, l’acquiescenza del convenuto, essendo indubbia, infine, la lesione da scolo illegale;

ritenuto che R.A., propone ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, prospettando quattro motivi di censura, ulteriormente illustrati con successiva memoria, che il G. resiste con controricorso, integrato da memoria;

considerato che il primo il primo ed il secondo motivo, tra loro sintonici, attraverso i quali il ricorrente lamenta la violazione egli artt. 948 e 950 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, assumendo l’erronea interpretazione della domanda e dell’individuazione del confine, risultano privi di giuridico fondamento poichè aspecifici ed assertivi: la critica non coglie nel segno in quanto non diretta a scardinare la ratio decidendi, che rimprovera al R. di non avere contestato la circostanza che il G. aveva agito con l’azione di rivendicazione e che il confine fra le due proprietà correva incontroversamente lungo la linea di mezzeria anzidetta, con conseguente maturarsi di preclusione, ma inutilmente impegnata a sostenere che l’azione intrapresa fosse da ritenere quella di regolamento dei confini; nè, peraltro, la tardiva (col ricorso) asserzione secondo la quale egli si sarebbe limitato a contestare l’esatta linea di confine è suffragata dall’operato richiamo alla comparsa di costituzione in primo grado, in seno alla quale il R. ammette espressamente che la linea di confine corrisponde alla mezzeria del canale di scolo;

considerato che il terzo motivo, con il quale viene allegata la violazione degli artt. 950 e 948 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è anch’esso privo di fondamento, stante che la Corte di merito, postulato l’esercizio dell’azione petitoria, ha, con motivata scelta, in questa sede incensurabile, escluso, nel rispetto della legge, la necessità di ricorrere a strumenti probatori presuntivi e all’apporto di consulenza, potendo fondare il proprio giudizio sul titolo di proprietà prodotto dal resistente, peraltro non controverso;

considerato che il quarto motivo, denunziante vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua formulazione anteriore alla riforma operata con il D.L. n. 83 del 2012, prospetta soluzione alternativa, che in assenza di razionale corroborazione, appare priva di ragionevolezza, pretendendosi di limitare la demolizione alle sole fondamenta del muro, non essendo dato cogliere, a prescindere da ogni altra considerazione, in base a quale legge della fisica il rimanente del manufatto avrebbe potuto sfidare con successo la legge di gravità;

considerato che il ricorrente, in ragione dell’epilogo, è tenuto a rimborsare al resistente le spese legali del presente giudizio, spese che possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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