Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20275 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. III, 15/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3384/2018 proposto da:

S.D.C.A., Sc.Di.Cl.Al.,

Sc.Di.Cl.An., S.D.C.C., S.D.C.E.

e S.D.C.M., quali eredi di

S.D.C.A.G., domiciliati in Roma, presso la cancelleria civile della

Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Carmine De

Dominicis;

– ricorrenti –

contro

S.R.M., S.R.L., Sc.Ro.Lu.,

domiciliati in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale,

Massimiliano e Marco Scognamiglio;

– controricorrenti –

e contro

S.D.C.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4701/2017 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/11/2017.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.D.C.M., Sc.Di.Cl.Al., S.D.C.A., S.D.C.E., S.D.C.C. e Sc.Di.Cl.An., quali eredi di S.D.C.A.G., impugnano, con atto affidato a unico motivo, nei confronti di S.R.L., Sc.Ro.Lu. e Sc.Ro.Lu., la sentenza della Corte di Appello di Napoli, del 16/11/2017 n. 4701, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in punto di valida interruzione del termine prescrizionale decennale in forza di notifica del precetto in data 05/10/1999 (e il 12/12/2000), effettuata nei confronti del dante causa degli attuali ricorrenti ed ha confermato la pronuncia di rigetto dell’opposizione all’esecuzione.

Resistono con controricorso S.R.L., Lu. e M.. S.D.C.M.C. è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale partecipata.

Il P.G. non ha depositato conclusioni.

Non risulta il deposito di memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso censura come segue la sentenza della Corte di Appello di Napoli: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 148 c.p.c..

Il motivo è esposto da pag. 38 a pag. 51 del ricorso ed è preceduto da un’ampia esposizione dei fatti di causa e segnatamente delle fasi di merito.

Le vicende rilevanti in causa, nelle fasi di merito, sono le seguenti: gli odierni ricorrenti, quali eredi di S.C.A.G. hanno proposto opposizione all’esecuzione avverso precetto loro notificato, sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza del Tribunale di Napoli del 26/0371997, da S.R.L., Lu. e M., quali eredi di Sc.Di.Cl.Al. e resa in causa di riduzione ereditaria.

Il motivo è incentrato sulla ritenuta, dai giudici di merito, validità della notifica dell’atto di precetto del 05/10/1999 effettuata presso la residenza del loro dante causa, S.D.C.A.G. e mediante consegna a S.D.C.M. senza che nella relata di notifica fosse esattamente indicato il luogo di effettiva consegna. I ricorrenti censurano, altresì, la mancata ammissione, da parte della Corte di Appello, della prova per testi volta a provare che S.D.C.M. non era convivente con il padre, neppure temporaneamente.

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte territoriale ha esposto quanto segue.

“Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma all’atto notificato così come strutturato in assenza tali indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l’omessa indicazione del detto luogo nella “relata”, ove emendabile col riferimento alle risultanze dell’atto, non comporta nullità della notificazione ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall’art. 160 c.p.c. (Sez, 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010): Se l’ufficiale giudiziario non indica, nella relazione di notifica di un atto di impugnazione, il luogo ove essa è avvenuta, questo può essere desunto implicitamente dalla relativa indicazione contenuta nell’istanza di notifica, a cui questa fa riferimento (Sez. 3, Sentenza n. 4129 del 12/05/1997). In tema di notificazioni la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria senza che a al fine rilevino le sole carnificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 23368 del 30/10120061 Sez. 6-L, Ordinanza n. 21362 del 15/10/2010). Facendo applicazione delle norme e dei principi di diritto innanzi richiamati, è da reputarsi certamente valida la notifica del precetto eseguita in data 5.10.1999, mediante consegna dell’atto a mani del figlio M., perché la circostanza che la notifica avvenne in (OMISSIS), vale a dire presso la residenza che il destinatario ebbe (almeno) fino al 31.7.2000, si desume implicitamente dalla indicazione di tale luogo contenuta nella richiesta di notifica fatta all’Ufficiale Giudiziario. Ne’ rileva che il figlio M. non fosse convivente, perché l’art. 139 c.p.c., non richiede la presenza di tale presupposto per la validità della notifica. Per questa ragione, correttamente, il tribunale non ammise la prova sulla circostanza che “… S.d.C.M., figlio del de cuius, non era convivente con il padre neppure temporaneamente ” (capo a della memoria ex art. 183 c.p.c. del 10.6.2011), perché gli opponenti, per vincere la presunzione di avvenuta consegna dell’atto al destinatario, avrebbero dovuto dimostrare il carattere del tutto occasionale della presenza del figlio M. in casa del padre (che è circostanza non coincidente, di per sé, con la non convivenza). Quindi, tenuto conto della sicura validità della notifica del precetto del 5.10.1999, la prescrizione decennale non risulta maturata posto che la sentenza che costituisce titolo esecutivo è del 1997 e che agli attuali appellanti il precetto successivo al 5.10.1999 fu notificato il 24 e 25 marzo 2009. E’ quindi superfluo statuire sulla validità della notifica del precetto del 12.12.2000″.

La sopra riportata motivazione della Corte di Appello di Napoli è coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità e segnatamente con l’affermazione (Cass. n. 24681 del 08/10/2018 Rv. 650658 – 01): “La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell’art. 139 c.p.c., deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna” che si allaccia a quella, meno di recente (Cass. n. 5079 del 03/03/2010 Rv. 611576 – 01), richiamata in motivazione dalla stessa sentenza d’appello.

Il motivo di ricorso, pertanto, oltre che inammissibile in quanto fa perno quasi esclusivamente su circostanze di fatto, non più deducibili in sede di legittimità e sulle quali i giudici di merito hanno, plausibilmente, escluso di dare ingresso all’istruttoria, in quanto irrilevanti, e’, altresì, infondato, in quanto non censura adeguatamente la ragione del decidere della Corte di merito, che ha fatto corretto governo delle risultanze di causa e logica applicazione del richiamato orientamento in tema di validità della relata di notifica anche se risultante dalla sua integrazione con l’atto da notificare.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono distratte in favore dei difensori di parte controricorrente, che hanno reso la dichiarazione di antistatarietà.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Pasquale, Massimiliano e Marco Scognamiglio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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