Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20274 del 25/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20274 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 16225-2012 proposto da:
ARFH ASSOCIAZIONE REATINA FAMIGLIE PORTATORI DI
HANDICAP SOCIETA’ COOPERATIVA RL, in persona del
presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio Legale
SANINO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO SANINO,
FRANCESCO LUIGI BRASCHI; giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FRUSTACI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.
DOMENICO 20, presso lo studio dell’avvocato PONTINI
OTELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato AUTIZI ANNA giusta
L

U19

procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 25/09/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 1552/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 7/04/2011, depositata il 18/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 – dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Coccia Andrea (delega avvocato Autizi Anna)
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti

Ric. 2012 n. 16225 sez. M2 – ud. 13-05-2014
-2-

‘t

udito l’Avvocato Braschi Francesco Luigi difensore della ricorrente che

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375
c.p.c.:

riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della soc.
A.R.F.H. — Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicap — coop. a
r.1., conduttrice di fabbricati e terreni siti in Rieti, diretta ai sensi degli artt. 38
e 39 legge n. 392/78 a riscattare tali beni dall’acquirente, Franco Frustaci.
Riteneva la Corte territoriale che ai sensi dell’art. 41 della legge n. 392/78 gli
artt. 38 e 39 stessa legge, dettati in materia di diritto di prelazione e riscatto,
non erano applicabili ai rapporti di cui all’art. 35; che il diritto di prelazione e
di riscatto è riconosciuto al conduttore per il maggior valore impresso al bene
locato dall’esercizio in esso di un’attività commerciale; e che, nella specie, la
coop. attrice non aveva né provato né allegato di svolgere un’attività di
produzione e vendita implicante il contatto diretto con la clientela.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la coop. A.R.F.H. in base ad
un unico motivo.
2.1. – Franco Frustaci resiste con controricorso.
3. – Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso,
sollevata dalla parte controricorrente sul presupposto che il ricorso sia stato
notificato decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c.
Infatti, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine
perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al
richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della
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“1. – Con sentenza n. 1552 del 18.5.2011, la Corte d’appello di Roma, in

ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento
giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di
richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e,
ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla

medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti
presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito
negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori
conseguentemente necessarie (Cass. S.U. n. 17352/09 e successive conformi).
3.1. – Nel caso di specie, il ricorrente ha tentato una prima notificazione del
ricorso in base alla legge n. 53/94 a mezzo del servizio postale con atto
spedito il 2.7.2012, e dunque entro il termine ordinario annuale (secondo il
testo previgente dell’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis); quindi, dato
l’esito verosimilmente negativo (la stessa parte controricorrente afferma di
non aver ricevuto tale primo plico raccomandato), ha effettuato a brevissima
distanza di tempo un nuovo, e questa volta efficace, tentativo di notificazione
con lo stesso mezzo e sempre presso lo studio del difensore domiciliatario dei
resistenti, ma ad un diverso indirizzo, con spedizione avvenuta il 9.7.2012.
Pertanto, in applicazione del richiamato principio, la notificazione del ricorso
deve ritenersi perfezionata per il notificante il giorno 2 e non il giorno
9.7.2012.
4. – Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 38 e 39 legge n. 392/78 in connessione con il
vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
:

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data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del

(rectius, fatto) controverso e decisivo, in relazione, rispettivamente, ai nn. 3 e
5 dell’art. 360 c.p.c.
Si sostiene al riguardo che nei fondi locati (fabbricati rurali e terreni
agricoli) la coop. ricorrente, conformemente al proprio scopo, oltre a

produzione e vendita al pubblico “con offerta senza scopo di lucro” di beni
(fieno, paglia, grano) prodotti dagli stessi soci; che “la natura commerciale del
contratto di locazione contestato, si evince proprio dall’oggetto del contratto
(immobili rurali con annessi terreni agricoli)” (cosi, a pagg. 19-20 del
ricorso); e che ciò che qualifica l’uso dell’immobile non è l’entità numerica
degli avventori o l’individuazione di questi ultimi nella cerchia dei passanti
della via pubblica antistante l’immobile locato, ma il fatto che i locali in cui si
svolge l’attività sia aperti alla frequentazione diretta dei clienti che abbiano
necessità ed interesse ad entrare in contatto con l’impresa.
4.1. – Il motivo è infondato, poiché la stessa parte ricorrente deduce di
svolgere, in aggiunta alle attività di promozione umana e sociale di soggetti
portatori di handicap, e alla prestazione in loro favore di servizi socio-sanitari
ed assistenziali, un’attività di produzione e scambio di beni senza finalità di
lucro.
4.1.1. – Infatti, la c.d. locazione imprenditoriale, ai sensi dell’art. 27 legge
n. 392/78, richiede pur sempre che l’attività svolta nell’immobile locato abbia
scopo di lucro (cfr. per le attività ricreative svolte a scopo di lucro, Cass. nn.
19309/05 e 16690/02). Di riflesso, anche gli artt. 38 e 39 sono applicabili
unicamente in presenza di un’attività commerciale, ché la prelazione e il
i

riscatto nel caso di vendita dell’immobile locato assolvono, appunto, la
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promuovere l’integrazione sociale di persone disabili, esercita un’attività di

funzione di conservare in favore del conduttore l’avviamento collegato
all’immobile, evitandone la locupletazione a vantaggio dell’acquirente. Tutto
ciò non ricorre nel caso in cui l’attività di produzione di beni e servizi sia
svolta senza scopo di lucro, poiché indipendentemente dal contatto diretto con

avviamento commerciale.
5. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con
ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375, n. 5 c.p.c.”.
II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la memoria
depositata dalla parte ricorrente non offre spunti di ripensamento.
Detta memoria, infatti, è basata sul fondamentale e reiterato equivoco di
considerare rientrante nella nozione di locazione commerciale l’attività di
vendita di beni al pubblico, ancorché esercitata — dichiaratamente — senza
scopo di lucro, e dunque senza quella finalità che sola giustifica la
corresponsione dell’indennità di avviamento commerciale.
III. – Il ricorso va dunque respinto.
IV. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che
liquida in 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 13.5.2014.

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