Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20274 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 25/07/2019), n.20274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18858-2018 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI

FISCALI 158, presso lo studio dell’avvocato FABIO PINCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.C.S.E., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

I.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona T.C.S.E. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di inadempimento di quest’ultimo al suo dovere professionale nell’esercizio delle funzioni di avvocato.

A sostegno della domanda dedusse che, avvalendosi delle prestazioni professionali del detto avvocato, aveva presentato alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Macerata due querele e, successivamente, due distinte opposizioni avverso le richieste di archiviazione del P.M del 21 e 29-11-2002; che il Tribunale di Macerata aveva tuttavia disposto l’archiviazione dei procedimenti; che il professionista, non iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti, lo aveva invitato a proporre innanzi alla Corte di Cassazione due separati ricorsi avverso i provvedimenti di archiviazioni; che siffatti ricorsi, predisposti dal professionista ma sottoscritti personalmente solo dalla parte, erano stati dichiarati inammissibili dalla S.C. proprio perchè sottoscritti solo dalla parte offesa; che il professionista aveva violato l’obbligo di informazione in ordine alla sua carenza di abilitazione a promuovere una iniziativa giudiziaria dinanzi alla S.C. ed in ordine allo stato ed all’esito dei ricorsi.

T.C.S.E. chiese il rigetto della domanda dell’attore, spiegò domanda riconvenzionale e chiamò in causa, a fini di garanzia, la Aurora Assicurazioni SpA.

Con sentenza 311 del 7-14/3/2011 l’adito Tribunale rigettò entrambe le domande.

Con sentenza 1/2018 del 9-1-2018 la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’appello principale proposto da I.A. e quello incidentale della Unipol (già U.G.F. succeduta alla Aurora); in particolare, per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che l’avvocato T., prospettando i rischi della sottoscrizione personale dei ricorsi e sconsigliandone la proposizione personale, avesse assolto i suoi doveri professionali, non essendo invece necessario (in presenza di problematica che aveva reso necessario l’intervento delle sezioni unite) che l’informazione dovesse riguardare anche il sicuro esito negativo dei ricorsi; al riguardo ha infatti precisato che (come correttamente evidenziato anche dal primo Giudice) la teste V.V., collega di studio del convenuto, aveva dichiarato che l’avvocato T. aveva prospettato all’attore la possibilità di proporre personalmente il ricorso per Cassazione, sconsigliandolo di intraprendere tale strada per il concreto rischio di una pronuncia di inammissibilità del ricorso in presenza di contrasto giurisprudenziale; possibilità prospettata verosimilmente in quanto l’avvocato T. non era abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Avverso detta sentenza I.A. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

T.C.S.E. resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

La Unipol Assicurazioni SpA non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, degli artt. 1218 e 2236c.c. e dell’art. 116 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, non ritenendo sussistente alcuna colpa in capo al professionista, abbia disapplicato i principi cardine in materia di responsabilità professionale; in particolare, infatti, in presenza di copiosa giurisprudenza che sin dal 1998 (v. Cass. S.U. penali 24/1988) aveva affermato l’inammissibilità dei ricorsi in questione se proposti personalmente dalle parti offese, l’avvocato T. non si sarebbe dovuto prestare nè alla redazione degli stessi (prendendone il pagamento) nè ad accompagnare il cliente al relativo deposito; irrilevanti, al riguardo, dovevano invece ritenersi la presunta (e comunque non provata) prestata informazione circa il “concreto rischio di inammissibilità del ricorso” ove presentato personalmente.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale, omettendo di esaminare alcuni documenti prodotti in atti, non abbia considerato quale fatto decisivo per la definizione del giudizio la circostanza che l’informazione avrebbe dovuto riguardare il sicuro esito negativo dei ricorsi proposti personalmente dalle parti, giacche, contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnata sentenza, nel 2002 (epoca di presentazioni dei ricorsi in questione) non “si era in presenza di una problematica in relazione alla quale l’intervento delle S.U. si era reso necessario proprio a seguito di un contrasto giurisprudenziale”.

Ritiene il Collegio che le questioni sottese al ricorso rendano opportuna la trattazione nel contraddittorio della pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia il giudizio a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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